Cassazione Penale, Sentenza n. 2226/2023 del 19/01/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza di appello che li ha ritenuti responsabili, con pene pari a 1 anno e 4 mesi ciascuno e pene accessorie fallimentari di 2 anni, per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale (capo D e capo G). Le censure sono quattro: (1) sul capo D, si contesta che la vendita di merci a prezzo sottocosto non integri dissipatione e non abbia depauperato la fallita, insistendo su consulenze tecniche di parte che avrebbero dimostrato la liceità imprenditoriale dell'operazione; (2) sul capo G, si sostiene che la scissione e il conferimento dell'immobile alla newco fossero operazioni lecite e che al trasferimento fosse associato il mutuo, quindi non vi sarebbe stata distrazione a danno dei creditori; (3) si censura la responsabilità di Vissani Robertino come "extraneus", rilevando che non sarebbe stato dimostrato il suo contributo causale e la consapevolezza della condotta illecita; (4) si contesta la motivazione e la congruità della determinazione delle pene accessorie fallimentari agli anni 2, chiedendo una motivazione specifica ai sensi dell'art.133 c.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi infondati e li ha respinti. Ha confermato la ricostruzione dei giudici di merito secondo cui le vendite sottocosto e le operazioni di scissione si inserivano in un progetto complessivo di svuotamento del patrimonio della società poi fallita, idoneo a pregiudicare i creditori. Ha ritenuto integrato il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale per dissipazione (capo D) e per distrazione attraverso la scissione e i conferimenti (capo G), valorizzando il contesto complessivo, le incongruenze valutative sul valore dell'immobile e i canoni di locazione. Ha inoltre confermato la responsabilità di Vissani Robertino come concorrente "extraneus", perché la sua attività ha agevolato il disegno spoliativo con consapevolezza del depauperamento. Infine, ha ritenuto adeguata la motivazione sulla durata delle pene accessorie, osservando che essendosi attestata verso il minimo edittale non era richiesta una motivazione estesa. (Si segnala che in sede di appello era stato già dichiarato "non doversi procedere" per Vissani Andrea rispetto ai capi E e F per intervenuta prescrizione)
Norme richiamate
R.D. n. 267/1942 (Legge fallimentare), art. 223
art. 223 R.D. n. 267 del 1942
La disposizione è stata richiamata come norma di riferimento per le fattispecie di bancarotta fraudolenta patrimoniale; la Corte ha valutato le operazioni (vendite, conferimenti, locazioni) alla stregua del significato attribuito dall'art.223 nel contesto della legge fallimentare
Legge fallimentare, art. 216 co. 1 n. 1
art. 216 co. 1 n. 1 L. Fall.
Articolo qualificato dalla Corte come fattispecie tipica per la bancarotta fraudolenta patrimoniale: integra il reato la vendita sottocosto o il conferimento di beni di rilievo se inseriti in un disegno spoliativo che denatura la funzione di garanzia patrimoniale per i creditori
Legge fallimentare, art. 219
Richiamato in relazione all'aggravante eventualmente operante; i giudici di merito avevano valutato circostanze attenuanti prevalenti sull'aggravante e la Cassazione ha ritenuto congrua tale valutazione nel complesso sanzionatorio
Codice civile, artt. 2506 e ss. (scissione societaria)
artt. 2506 e seguenti c.c.
La Corte ricorda che la scissione è astrattamente lecita, ma le tutele civilistiche non escludono di per sé la rilevanza penale: se la scissione, nella concreta situazione debitoria, risulti depauperativa e pregiudizievole per i creditori, può integrare reato fallimentare
Codice penale, art. 133
Richiamato in rapporto alla determinazione delle pene accessorie: la Corte ha ritenuto che la determinazione verso il minimo edittale non richiedesse motivazione analitica sui singoli criteri dell'art.133, mentre scelte sopra la media edittale richiederebbero motivazione più puntuale
Massime di principio
- La vendita di beni a prezzo sottocosto può integrare bancarotta fraudolenta patrimoniale se si inserisce in un disegno complessivo di spoliazione della società e risulta incongruente rispetto alle esigenze e alla funzione economica dell'impresa; non è rilevante soltanto il singolo prezzo ma il contesto e lo scopo della operazione
- La scissione societaria e il conferimento di beni a newco sono operazioni civilisticamente lecite, ma possono assumere rilievo penale se, nella concreta situazione debitoria, risultano finalizzate a sottrarre asset rilevanti alla massa creditoria; le tutele formali previste dal diritto societario non escludono automaticamente responsabilità penale
- La responsabilità dell'"extraneus" (terzo) nella bancarotta fraudolenta si configura quando la sua condotta abbia un apporto causale e volontario alla condotta distrattiva dell'amministratore; non è richiesta la prova che l'extraneus conoscesse lo stato di dissesto, ma è necessaria la consapevolezza che il suo apporto contribuisse al depauperamento
- In tema di pene accessorie, se la loro durata si colloca verso il minimo edittale la motivazione può essere sintetica; se si supera la media edittale è invece necessaria una motivazione puntuale con riferimento ai criteri dell'art.133 c.p.
- Nelle contestazioni di bancarotta i giudici valutano l'insieme delle operazioni e le condizioni economiche pregresse: censure basate su analisi tecniche di parte devono confrontarsi specificamente con la motivazione di merito e con l'insieme probatorio globale
- Per difendersi in casi simili è cruciale documentare valorazioni comparative realistiche (valore mercato/tempo, effetto sul patrimonio e sui creditori), dimostrare la legittimità degli scopi aziendali e l'assenza di consapevolezza di un disegno spoliativo, nonché fornire elementi sul contributo causale (o la sua assenza) dell'eventuale terzo coinvolto
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