Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 07657/2026 del 26/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la sentenza d'appello che aveva parzialmente riformato la sentenza di primo grado dichiarando prescritto il reato di circonvenzione di incapace e confermando la condanna per tentata estorsione. Le difese contestavano: per Cammalleri il mancato riconoscimento dell'attenuante della lieve entità (richiamando le sentenze della Corte costituzionale n.120/2023 e n.86/2024) e la presunta insufficiente motivazione della sentenza d'appello (accusa di 'copia e incolla' dalla sentenza di primo grado); per Di Dio quattro censure relative a carenze della motivazione rispetto agli artt. 56 e 629 c.p., alla qualificazione giuridica dei fatti (assenza dell'ingiustizia del profitto e carattere illecito della richiesta), alla non configurabilità dell'aggravante teleologica ex art.61 n.2 c.p. e al mancato riconoscimento della desistenza volontaria ex art.56 c.p.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto che i motivi non rispettassero i parametri di ammissibilità dell'art. 606 c.p.p.: in particolare la questione della lieve entità, richiamata da Cammalleri in cassazione, non era stata dedotta in appello ed è dunque inammissibile; la censura sulla motivazione per 'copia e incolla' è infondata perché il giudice d'appello può rimandare per relationem alla sentenza di primo grado. Quanto alle censure di Di Dio, la Corte le ha ritenute ricostruzioni alternative dei fatti già valutate dai giudici di merito con argomentazioni coerenti: la sussistenza dell'ingiustizia del profitto e la finalità delle minacce a conseguire i proventi della circonvenzione sono state adeguatamente motivate; la desistenza volontaria non è configurabile perché le scuse erano post factum e la cessazione dell'azione è derivata da cause esterne (reazione della vittima), non da una volontà spontanea di desistere. Conseguentemente sono state confermate le statuizioni di condanna per le spese e la rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile, nonché l'ordine di versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Stabilisce i parametri di ammissibilità del ricorso per cassazione; la Corte ha affermato che questioni nuove o doglianze non sollevate in sede d'appello sono inammissibili in Cassazione.

  • art. 56 cod. pen.

    Norma sulla desistenza volontaria; la Corte ha interpretato che la desistenza richiede una cessazione volontaria e spontanea dell'azione prima che il reato sia definitivamente frustrato, non scuse post factum o interruzioni determinate da cause esterne.

  • art. 629 cod. pen.

    Norma che punisce l'estorsione; la Cassazione ha confermato che i giudici di merito hanno correttamente ritenuto integrata la figura del tentativo di estorsione con l'elemento dell'ingiustizia del profitto.

  • art. 612 cod. pen.

    Norma sulle minacce; la Corte ha ritenuto infondata la tesi che i fatti dovessero essere qualificati come mera minaccia, avendo i giudici valorizzato la finalità estorsiva e l'ingiustizia del profitto.

  • art. 61 n. 2 cod. pen.

    Aggravante teleologica relativa al mezzo usato per commettere altro reato; la Corte ha ritenuto corretta la qualificazione secondo cui le minacce erano finalizzate a conseguire il profitto derivante dalla circonvenzione di incapace.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Consente di disporre il versamento alla Cassa delle ammende; la Corte ha applicato tale norma fissando l'importo di euro 3.000 da versare.

  • Corte costituzionale, sentenza n. 120/2023

    Ha riconosciuto l'applicabilità della diminuente per lieve entità al reato di estorsione; nella sentenza di Cassazione si osserva però che tale questione non può essere sollevata per la prima volta in cassazione se non proposta in appello.

  • Corte costituzionale, sentenza n. 86/2024

    Ha riconosciuto l'applicabilità della diminuente per lieve entità al reato di rapina; citata a titolo di riferimento comparativo nella prospettazione della difesa ma non utilizzata dalla Corte di Cassazione per l'inammissibilità della doglianza non sollevata in appello.

Massime di principio

  • In sede di Cassazione non possono essere sollevate questioni che non siano state dedotte in appello; la mancata deduzione in appello di una nuova lettura giurisprudenziale o costituzionale determina l'inammissibilità della relativa doglianza.
  • Il giudice d'appello, se conferma la decisione di primo grado, può rinviare per relationem alla motivazione del primo giudice: l'uso di parti testuali già presenti nella sentenza di primo grado non costituisce in sé vizio di motivazione.
  • Per qualificare i fatti come tentata estorsione (anziché mera minaccia) è necessario che emerga l'ingiustizia del profitto e la finalità estorsiva; le ricostruzioni alternative dei fatti che non dimostrino un vizio della motivazione sono inammissibili in Cassazione.
  • La desistenza volontaria richiede una scelta autonoma e tempestiva dell'agente di interrompere l'azione criminosa; atti successivi o scuse post factum non integrano la desistenza.
  • Le sentenze della Corte costituzionale che ampliano attenuanti o modificano l'applicabilità di istituti vanno tempestivamente dedotte nei gradi di merito per poter essere valutate; proporle per la prima volta in Cassazione espone al rigetto per inammissibilità.
  • La cassazione non è sede per rinnovata valutazione conjuncta delle prove; le censure che si limitano a proporre una ricostruzione alternativa dei fatti, già adeguatamente motivata dai giudici di merito, sono dichiarate manifestamente infondate.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.