Sentenza del 09/03/2015 n. 1327 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Imposte sul reddito - IRPEF - Ritenute - Rimborso - Termine - Decorrenza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda la decorrenza del termine di decadenza per chiedere il rimborso di somme versate in eccesso mediante ritenute alla fonte, ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. n. 602/1973. Il termine decorre dalla data delle singole ritenute soltanto quando, già al momento della loro effettuazione, l'imposta non era dovuta, era dovuta in misura inferiore oppure la norma impositiva non avrebbe dovuto essere applicata. Negli altri casi, il termine decorre solo dalla determinazione definitiva dell'obbligazione tributaria, ossia dal calcolo del saldo effettivamente dovuto.
La decisione
Il principio affermato è che non esiste una decorrenza unica e automatica dalla data delle ritenute. Occorre distinguere tra errori già immediatamente riconoscibili al momento della ritenuta, per i quali il termine decorre da ciascun pagamento, e situazioni in cui l'eccedenza emerge soltanto con la liquidazione definitiva dell'imposta, per le quali il termine decorre da tale successivo momento. Il testo non indica l'esito concreto del giudizio né se il ricorso sia stato accolto o respinto.
Norme richiamate
Art. 38, D.P.R. n. 602/1973
La norma disciplina il rimborso delle ritenute e dei versamenti diretti non dovuti o effettuati in misura superiore al dovuto. La decorrenza del termine di decadenza deve essere individuata in base al momento in cui l'eccedenza è oggettivamente conoscibile: dalla singola ritenuta se l'errore era già evidente, oppure dalla liquidazione definitiva dell'imposta negli altri casi.
Massime di principio
- Per stabilire da quando decorre il termine per chiedere il rimborso, bisogna verificare quando è sorta ed è diventata determinabile l'eccedenza d'imposta.
- Se la ritenuta era originariamente non dovuta o manifestamente superiore al dovuto, il termine decorre dalla data della singola ritenuta.
- Se l'eccedenza dipende da elementi emersi solo nella dichiarazione, nel conguaglio o nel calcolo definitivo dell'imposta, il termine decorre da quel momento successivo.
- La decorrenza del termine non può essere anticipata a una data in cui il contribuente non era ancora in grado di determinare con certezza l'importo effettivamente rimborsabile.
- È opportuno documentare sia le date delle ritenute sia il momento in cui l'obbligazione tributaria è stata calcolata in via definitiva, perché tale distinzione può determinare la tempestività dell'istanza di rimborso.
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