Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 36585/2021 del 25/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento IVA relativo all'anno 2004, con cui l'Ufficio aveva rettificato la dichiarazione della società contribuente contestando la non genuinità di alcune operazioni e, in sostanza, la fittizietà dei soggetti cedenti. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso della contribuente, e la Commissione tributaria regionale della Toscana aveva poi rigettato l'appello dell'Agenzia, ritenendo effettive le operazioni sulla base delle movimentazioni bancarie e del fatto che le indagini degli organi inquirenti non avevano portato a contestazioni di illeciti alla contribuente. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato nullità della sentenza per mancanza di motivazione, invocando la violazione degli artt. 24 e 111 Cost., 132 c.p.c. e 36 d.lgs. 546/1992; con il secondo ha dedotto violazione degli artt. 17, 19 e 54 d.P.R. 633/1972 e degli artt. 2697 e 2729 c.c., sostenendo che il giudice regionale avesse erroneamente escluso la prova della natura di cartiere dei cedenti e che fosse rilevante un precedente giudicato formatosi su annualità diversa ma, secondo l'Ufficio, fondata sui medesimi presupposti di fatto e di diritto.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la motivazione della sentenza d'appello, pur sintetica, consentiva di comprendere l'iter logico seguito dal giudice regionale: le operazioni contestate risultavano riscontrate dalle movimentazioni bancarie e dalle risultanze delle indagini, sicché non vi era nullità per difetto di motivazione. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché volto, in realtà, a sollecitare una diversa valutazione del materiale probatorio e del merito, attività preclusa in cassazione. Quanto al giudicato esterno invocato dall'Ufficio, la Corte ha escluso rilievo vincolante alla sentenza relativa all'anno 2003, trattandosi di imposta periodica e di elementi non tendenzialmente permanenti ma variabili nel tempo. Le spese di legittimità sono state poste a carico dell'Agenzia.

Norme richiamate

  • art. 24 Cost.

    Richiamato dalla ricorrente a fondamento della censura di nullità per difetto di motivazione, ma il motivo è stato respinto perché la motivazione era sufficiente a rendere comprensibile la decisione.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato dalla ricorrente insieme alle norme processuali sulla motivazione; la Corte ha ritenuto che il provvedimento impugnato soddisfacesse il requisito di intelligibilità del percorso logico decisorio.

  • art. 132, primo comma, n. 4, c.p.c.

    La Corte ha escluso la nullità della sentenza per mancanza di motivazione, poiché l'argomentazione del giudice di merito consentiva di ricostruire la ratio decidendi.

  • art. 36, secondo comma, n. 2, d.lgs. n. 546/1992

    La motivazione della sentenza tributaria regionale è stata ritenuta sufficiente ai fini della validità del provvedimento.

  • art. 17 d.P.R. n. 633/1972

    Norma invocata nel secondo motivo; la Corte non entra nel merito della sua applicazione perché censura ritenuta inammissibile come richiesta di riesame del fatto.

  • art. 19 d.P.R. n. 633/1972

    Richiamato dall'Ufficio in relazione alla detrazione IVA; la questione è stata dichiarata inammissibile perché implicava valutazioni di merito sulle prove.

  • art. 54, secondo comma, d.P.R. n. 633/1972

    Richiamato dall'Agenzia a sostegno dell'accertamento IVA; la Corte non ne ha affermato una regola sostanziale autonoma, ma ha escluso il riesame del fatto in cassazione.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato per il riparto dell'onere probatorio; la doglianza è stata ritenuta inammissibile poiché orientata a contestare la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito.

  • art. 2729 c.c.

    Richiamato per le presunzioni semplici; la Corte ha escluso di poter rivalutare la sufficienza degli indizi in sede di legittimità.

Massime di principio

  • La sentenza tributaria non è nulla per difetto di motivazione quando dal testo sia possibile ricostruire, anche sinteticamente, il percorso logico-giuridico seguito dal giudice di merito.
  • In cassazione non è consentito trasformare la denuncia di violazione di legge in una richiesta di nuova valutazione delle prove e del merito della controversia.
  • Nei giudizi relativi a imposte periodiche, il giudicato formatosi su un'annualità precedente vincola il giudice successivo solo se riguarda fatti costitutivi a carattere tendenzialmente permanente, non quando attiene a circostanze variabili nel tempo.
  • La deduzione della fittizietà dei soggetti cedenti o della natura di operazioni inesistenti richiede una valutazione probatoria che, se già compiuta dal giudice di merito, non può essere rivalutata in sede di legittimità se la censura mira solo a ottenere una diversa lettura del materiale istruttorio.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.