Cassazione Penale, Sentenza n. 29039/2022 del 22/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione con unico motivo: si deduceva la mancata declaratoria di estinzione per prescrizione dei reati contestati (entrambi commessi il 31/03/2009) anteriormente alla sentenza di secondo grado; inoltre, in termini generici, si prospettava un errore della Corte territoriale nel valutare quale fosse il reato piu' grave ai fini della continuazione
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto parzialmente fondato il ricorso solo quanto alla declaratoria di estinzione per prescrizione del delitto di indebito utilizzo di carte di credito o di debito (capo b), che si e' prescritto il 31/03/2017, cioe' dopo la sentenza di primo grado (14/01/2013) ma prima di quella d'appello (15/01/2021). Il delitto di furto pluriaggravato non era prescritto (massimo edittale 10 anni). Di conseguenza la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata quanto al capo b) ai sensi dell'art. 620 cod. proc. pen., ha eliminato l'aumento per continuazione relativo al reato estinto e ha rideterminato la pena in anni 1 e mesi 8 di reclusione e euro 450,00 di multa. La censura relativa alla presunta errata qualificazione della fattispecie principale e' stata dichiarata inammissibile per genericita' e mancanza di interesse
Norme richiamate
art. 624 cod. pen.; art. 625 cod. pen.
Norme che definiscono il furto e le aggravanti. Il furto pluriaggravato ha massimo edittale di 10 anni, il che ha impedito la prescrizione alla data di decisione della Cassazione
art. 55 d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231 (ora art. 493-ter c.p.)
Norma che sanziona l'indebito utilizzo di carte di credito o debito; il massimo edittale (5 anni) ha portato alla prescrizione del reato al 31/03/2017
art. 157 cod. pen.
Stabilisce i termini della prescrizione in relazione al massimo della pena; utilizzato per calcolare la maturazione della prescrizione
art. 161, comma secondo, cod. pen.
Disciplina l'interruzione della prescrizione e il suo effetto sul computo temporale; applicata con riferimento all'art. 99 c.p. per la determinazione del termine
art. 99, comma quarto, cod. pen.
Richiamato per la determinazione del termine quando interviene l'interruzione; rilevante nel calcolo della prescrizione
art. 620 cod. proc. pen.
Consente l'annullamento senza rinvio delle statuizioni quando il reato e' estinto per prescrizione antecedente alla decisione impugnata; applicata per il capo b)
art. 606, comma 1, lett. b) e comma 3, cod. proc. pen.
Indica i motivi tassativi di ricorso per cassazione e i casi di inammissibilità; la Corte ha ritenuto ammissibile il motivo relativo alla prescrizione maturata prima della sentenza d'appello ma inammissibile la censura generica sulla qualificazione della fattispecie
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Limita l'articolazione e la motivazione del ricorso in cassazione; richiamata per i limiti di esposizione del motivo
Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015 (Ricci) e altre pronunce citate
Giurisprudenza di legittimità che ammette il ricorso per cassazione volto a dedurre l'estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza impugnata; evocata per dichiarare ammissibile il motivo sulla prescrizione
Massime di principio
- Se in appello matura la prescrizione di un reato, il giudice d'appello e' obbligato a dichiararne immediatamente l'estinzione, anche se l'appello verte su altri profili (es. aggravanti o trattamento sanzionatorio)
- La prescrizione va calcolata secondo il massimo edittale del reato (art.157 c.p.) e tenendo conto delle interruzioni previste (art.161 c.p. in relazione ad art.99 c.p.); reati con massimo edittale piu' elevato possono non essersi prescritti quando altri con edittale minore si sono prescritti
- La Corte di Cassazione puo' annullare senza rinvio le statuizioni di merito per reati estinti per prescrizione anteriormente alla decisione impugnata (art.620 c.p.p.) e rideterminare la pena residua eliminando gli aumenti derivanti dalla continuazione
- Censure generiche, non specificalmente articolate, sull'erronea qualificazione del reato o sulla gravita' ai fini della continuazione sono spesso dichiarate inammissibili per mancanza di specificita' e di interesse, specialmente se la pena complessiva risultante non e' illegale
- Nel proporre ricorso e' opportuno dedurre chiaramente, e con riferimento temporale preciso, l'eventuale maturazione della prescrizione tra il primo grado e l'appello, poiche' tale circostanza puo' comportare l'annullamento parziale senza rinvio e la rideterminazione della pena
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 22 lug 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 29016/2022 del 22/07/2022
- Sentenza penale · 22 lug 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 29017/2022 del 22/07/2022
- Sentenza penale · 22 lug 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 29018/2022 del 22/07/2022
- Sentenza penale · 22 lug 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 29019/2022 del 22/07/2022
- Sentenza penale · 22 lug 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 29021/2022 del 22/07/2022
- Sentenza penale · 22 lug 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 29023/2022 del 22/07/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →