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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27783/2024 del 11/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente deduceva vizio di motivazione e straripamento di poteri da parte del Tribunale del riesame, sostenendo che il giudice dell'impugnazione cautelare avrebbe colmato una presunta lacuna motivazionale ipotizzando un persistente legame con la consorteria mafiosa (indicato dal Tribunale come "permanente relazione fiduciaria" con la famiglia di Tommaso Natale), a prescindere dal rapporto diretto con il premorto Fabio Gloria, nonostante non fosse stata contestata alcuna condotta partecipativa personale.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto legittima e corretta la valutazione del Tribunale del riesame secondo cui, sulla base della sentenza di primo grado che ha condannato il ricorrente per estorsione con l'aggravante mafiosa (art. 416-bis.1 c.p.), sussiste il pericolo di reiterazione e opera la doppia presunzione circa la pericolosità e l'adeguatezza della custodia cautelare in carcere. La Corte ha inoltre sottolineato l'onere motivazionale rafforzato del giudice dell'appello cautelare quando riforma in senso sfavorevole la decisione del Gip e ha ritenuto che il Tribunale abbia adempiuto a tale onere. Per questi motivi il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, con invio degli adempimenti alla Cancelleria ai sensi dell'art. 28 reg. esec. c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 416-bis.1 cod. pen.

    art. 416-bis, comma 1 c.p. (aggravante di partecipazione a mafia)

    L'affermazione dell'aggravante mafiosa è assunta come prova, nel giudizio di merito, di una "permanente relazione fiduciaria" e comporta la presunzione, ai fini cautelari, della pericolosità e dell'adeguatezza della custodia in carcere, salvo elementi di segno contrario non valutati dal giudice.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Stabilisce che il ricorrente dichiarato inammissibile può essere condannato al pagamento delle spese processuali e a una somma per la Cassa delle ammende; applicata per sanzionare l'impugnazione infruttuosa.

  • art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020 n.137 (conv. L. 176/2020)

    art. 23, comma 8, d.l. 137/2020

    Norma che consente la trattazione scritta in Cassazione; la Corte segnala che il procedimento si è svolto con tale modalità.

  • art. 94, comma 2, d.lgs. 10/10/2022 n.150 e art. 17, d.l. 22/06/2023 n.75

    art. 94, comma 2 d.lgs.150/2022; art.17 d.l.75/2023

    Richiamate per precisare l'ambito di applicazione della disciplina procedurale relativa alla trattazione scritta e alle modifiche procedurali intervenute.

  • art. 28 reg. esec. cod. proc. pen.

    art. 28 reg. esec. c.p.p.

    Norma regolamentare cui la Cancelleria deve ottemperare dopo la pronuncia definitiva; la Corte dispone l'invio degli adempimenti alla Cancelleria.

Massime di principio

  • Quando nei giudizi di merito è accertata l'aggravante di tipo mafioso (art. 416-bis), opera una presunzione rilevante, ai fini cautelari, sulla pericolosità dell'indagato e sull'adeguatezza della custodia in carcere; spetta alla difesa produrre elementi contrari capaci di superare tale presunzione.
  • In appello cautelare che riformi in senso sfavorevole una decisione del Gip il giudice ha un onere motivazionale rafforzato: deve confrontarsi con le ragioni del provvedimento riformato e con le argomentazioni della difesa, giustificando il diverso peso attribuito ai medesimi elementi probatori.
  • La Corte di legittimità non riesamina i gravi indizi di colpevolezza come merito se non definitivi; può però verificare la correttezza della valutazione del periculum libertatis e dell'adeguatezza della misura cautelare.
  • Un ricorso per Cassazione dichiarato inammissibile può comportare condanna alle spese e una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; ciò deve essere considerato quando si valuta l'opportunità di impugnare.
  • La presenza di condotte o relazioni organizzative riferibili a contesti mafiosi pesa in modo significativo nella prognosi di rischio di reiterazione, anche quando non tutte le condotte partecipative siano state contestate singolarmente.

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