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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22924/2026 del 22/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Sassari (26/09/2025) che, pur avendo respinto il reclamo del detenuto relativo alla adeguatezza delle misure adottate per le sue condizioni di salute, ha ordinato al Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria di trasferire il detenuto in altro istituto entro 30 giorni. L'Avvocatura dello Stato ha censurato l'ordinanza per violazione delle norme sull'assetto delle competenze amministrative e giurisdizionali (separazione dei poteri): in particolare ha sostenuto che la competenza discrezionale sui trasferimenti è dell'Amministrazione penitenziaria (art. 14, 42 ord. pen.) e che il Tribunale di sorveglianza può impartire disposizioni vincolanti all'amministrazione solo quando abbia accolto il reclamo e accertato una violazione che richiede un rimedio; qui invece il reclamo era stato respinto, perciò il Tribunale non poteva ordinare un trasferimento per motivi di opportunità. Inoltre sono state sollevate deduzioni sulla correttezza della motivazione e sull'ammissibilità dei ricorsi proposti personalmente dal detenuto e dal suo difensore.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso dell'Avvocatura dello Stato e ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata nella parte in cui ordinava il trasferimento del detenuto. Ha dichiarato inammissibili i ricorsi proposti personalmente dal detenuto e quello del suo difensore. Ha condannato il ricorrente (il detenuto) al pagamento delle spese processuali e a una somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende. La Corte ha ritenuto che il Tribunale di Sorveglianza, avendo respinto il reclamo (e condiviso le risultanze peritali che indicavano l'adeguatezza dell'assistenza sanitaria penitenziaria), non aveva il potere di impartire all'amministrazione un ordine di trasferimento per ragioni di opportunità e che le doglianze del detenuto relative alla motivazione non potevano essere accolte perché non configuravano un vizio di motivazione così radicale da rendere il provvedimento del tutto incomprensibile.

Norme richiamate

  • art. 14 ord. pen.

    Articolo richiamato per affermare che l'organizzazione e la gestione della vita carceraria, compresa la collocazione dei detenuti, rientrano nel potere discrezionale dell'Amministrazione penitenziaria.

  • art. 42 ord. pen.

    Norma che attribuisce all'Amministrazione la competenza a disporre trasferimenti per vari motivi (sicurezza, salute, esigenze dell'istituto, ecc.), confermando la competenza discrezionale dell'Amministrazione sui trasferimenti.

  • art. 35 ord. pen.

    Richiamato in rapporto ai poteri del Tribunale di Sorveglianza e ai limiti dell'intervento giurisdizionale rispetto all'azione amministrativa.

  • art. 35-bis ord. pen.

    Norma che limita il ricorso in cassazione nei procedimenti relativi ai reclami alle sole ipotesi di violazione di legge; la Corte ha richiamato i criteri di ammissibilità (solo vizi di legge o vizi di motivazione talmente gravi da rendere il provvedimento incomprensibile).

  • art. 69 ord. pen.

    Richiamato in relazione alla disciplina dei reclami avanti al Tribunale di Sorveglianza e al relativo sindacato giurisdizionale.

  • art. 41-bis ord. pen.

    Citando i limiti di opportunità dell'intervento giurisdizionale anche rispetto alle esigenze e finalità del regime carcerario differenziato; implicita la considerazione che il Tribunale non può sostituirsi all'Amministrazione nel valutare scelte operative ordinarie.

  • art. 47-ter ord. pen.

    Richiamato in relazione alle censure mosse circa la valutazione delle condizioni di salute del detenuto e la motivazione del provvedimento, con riferimento al sindacato sulle decisioni che attengono all'organizzazione dell'assistenza.

  • art. 571 cod. proc. pen.

    Richiamato per ricordare i requisiti formali e la disciplina dell'impugnazione in sede di legittimità; utile a motivare l'inammissibilità dell'impugnazione proposta personalmente dal detenuto.

  • art. 613 cod. proc. pen.

    Richiama le regole generali sul processo di legittimità e le modalità di impugnazione, usate per valutare l'ammissibilità formale dei ricorsi.

  • art. 52 D.Lgs. 196/03

    Richiamato nella parte finale con riferimento alla omissibilità dei dati identificativi in caso di diffusione del provvedimento (norme sulla privacy); la sentenza raccomanda l'omissione dei dati identificativi del detenuto.

Massime di principio

  • Il Tribunale di Sorveglianza può impartire ordini vincolanti all'Amministrazione penitenziaria solo quando abbia accolto il reclamo e accertato una violazione che richiede un rimedio concreto; se il reclamo è respinto, non può disporre provvedimenti di trasferimento per ragioni di opportunità.
  • Le decisioni sull'assegnazione e sul trasferimento dei detenuti rientrano, di regola, nella sfera discrezionale dell'Amministrazione penitenziaria (art. 42 e art. 14 ord. pen.); il sindacato giudiziario è limitato ai casi di illegittimità o di violazione di legge.
  • In Cassazione, nei procedimenti relativi ai reclami ex art. 35-bis, sono ammessi i ricorsi esclusivamente per violazione di legge o per vizi di motivazione talmente gravi da rendere il provvedimento incomprensibile; censure meramente ricondotte all'opportunità amministrativa non sono rilevanti.
  • I ricorsi proposti personalmente da detenuti possono essere dichiarati inammissibili per violazione delle regole formali dell'impugnazione; l'assistenza e la rappresentanza tecnica risultano spesso necessarie per la regolarità dell'atto.
  • Una valutazione sanitaria che si fondi su perizia specialistica e riscontri strumentali adeguati è idonea a sostenere la decisione del giudice di merito; l'assenza di evidenze mediche oggettive che giustifichino un trasferimento impedisce di ordine giudiziale della misura se il reclamo è respinto.
  • Quando si impugna la motivazione di un provvedimento in Cassazione, è necessario dimostrare che la motivazione sia del tutto carente o priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità; difetti meno radicali non bastano per l'annullamento per vizio di motivazione.

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