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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32251/2022 del 02/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso avverso la sentenza della Corte d'Appello di Ancona che confermava la condanna per omicidio colposo (violazione norme circolazione) in relazione a un sinistro del 9/6/2012. Il ricorrente prospetta sette motivi: 1) nullità per mancata notifica dell'estratto contumaciale e contestata contumacia; 2) omissione di pronuncia sulla tardività della costituzione di parte civile; 3) vizio nel decreto di citazione per appello (contraddizione nell'indicare norme applicabili e contumacia); 4) carenza della prova del nesso di causalità medico-legale e mancata ammissione di perizia; 5) vizio di motivazione perché sarebbe stata ignorata testimonianza circa auto parcheggiate e contenuto del CTU che renderebbe incerta la causalità; 6) errata valutazione della velocità della moto e della visibilità, che escluderebbe il nesso causale e imporrebbe il dubbio; 7) omessa applicazione dell'attenuante speciale di cui al comma 7 dell'art. 589-bis cod. pen. (disciplina nuova) e inammissibile mescolanza di discipline penali.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e manifestamente infondato. Sul primo motivo ha rilevato che l'imputato non era contumace in primo grado (era stato presente a udienze precedenti) e quindi non sussisteva la mancata notifica dell'estratto contumaciale. Sul secondo motivo c'era mancanza di interesse in virtù della revoca della costituzione di parte civile. Il terzo motivo al più integra una irregolarità non rilevante e non eccepita in sede di dibattimento. Sul quarto motivo è stato richiamato che gli accertamenti irripetibili del P.M. erano stati dichiarati nulli ma il giudice aveva comunque disposto perizia; inoltre la mancata ammissione di perizia in appello non è, di per sé, motivo di cassazione ai sensi dell'art. 606, co.1, lett. d). Quinto e sesto motivo sono ricostruzioni alternative dei fatti e valutazioni di merito non censurabili in Cassazione. Sul settimo motivo è ricordato il principio per cui non è possibile combinare parti di discipline penali diverse: si deve applicare la norma complessivamente più favorevole nella sua interezza. Per questi motivi il ricorso è stato respinto e dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato alle spese e a una sanzione pecuniaria.

Norme richiamate

  • art. 145, comma 6, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada)

    richiamata come violazione amministrativa contestata all'imputato per omissione di precedenza

  • art. 601 cod. proc. pen.

    richiamato in relazione al decreto di citazione per l'appello e alla modalità di avviso dell'imputato

  • art. 40 cod. pen.

    invocato dal ricorrente in tema di nesso di causalità; la Corte ha ritenuto che le doglianze relative al nesso sono questioni di merito non sindacabili in Cassazione

  • art. 589-bis cod. pen., comma 7

    norma che prevede un'attenuante speciale per taluni omicidi stradali; la Corte ha ricordato che non è consentito 'combinare' parti di discipline diverse ma va applicata, se più favorevole, nella sua interezza

  • art. 606, comma 1, lett. d) cod. proc. pen.

    richiamato per escludere che la mancata effettuazione o ammissione di una perizia, considerata mezzo neutro, costituisca di per sé motivo di cassazione

  • art. 15-bis legge 11 agosto 2014, n. 118

    art. 15-bis L. 11/8/2014, n. 118

    richiamato per il principio di applicazione della disciplina previgente ai processi iniziati sotto la previgente normativa

  • art. 495, comma 2 cod. proc. pen.

    citato indirettamente nel ragionamento sull'effetto delle prove a discarico e sui limiti del sindacato di Cassazione

  • art. 616 cod. proc. pen.

    richiamato in relazione all'assenza di colpa nella determinazione dell'inammissibilità del ricorso (conseguente condanna alle spese e sanzione)

  • legge 23 marzo 2016, n. 41 (introduzione del reato di omicidio stradale)

    richiamata nel confronto fra disciplina previgente e nuova disciplina, con principio che non si possono combinare parti di leggi diverse ma va scelta la disciplina complessivamente più favorevole

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione non è sede per riesaminare le prove e le ricostruzioni fattuali: contestazioni che si limitano a proporre una diversa valutazione dei fatti sono inammissibili in cassazione.
  • La contumacia e la necessità di notifica dell'estratto contumaciale vanno valutate sulla base della presenza nelle udienze precedenti; la presenza anche solo a udienze iniziali può escludere la contumacia e la relativa nullità.
  • La tardiva costituzione di parte civile perde interesse se la parte civile revoca la costituzione: le statuizioni civili possono essere revocate e rendere priva di rilievo la doglianza.
  • La mancata ammissione di una perizia in sede di appello non costituisce automaticamente motivo di cassazione: la perizia è un mezzo neutro e la Cassazione sindaca solo questioni di diritto o profili decisivi espressamente previsti dalla legge.
  • Il fatto che la vittima abbia concorso con imprudenza (es. eccesso di velocità) può ridurre la responsabilità, ma non determina automaticamente l'esclusione del nesso causale; valutazioni sulla percentuale di concorso di colpa sono di merito.
  • In presenza di successione normativa penale, il giudice deve applicare la legge complessivamente più favorevole; è vietato 'combinare' parti di leggi diverse per creare una disciplina ibrida più favorevole.
  • Le nullità processuali devono essere rilevate tempestivamente nel dibattimento; omissioni non eccepite in sede di merito possono essere considerate ininfluenti in Cassazione.

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