Corte di giustizia, Sentenza C-588/23
Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 16 gennaio 2025. — Scai Srl contro Regione Campania. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale della Campania. — Rinvio pregiudiziale – Recupero di un aiuto illegale e incompatibile – Regolamento (UE) 2015/1589 – Articolo 16 – Beneficiario di un aiuto individuale identificato nella decisione di recupero della Commissione europea – Esecuzione della decisione di recupero – Trasferimento dell’aiuto ad un’altra impresa successivamente alla decisione di recupero – Continuità economica – Valutazione – Autorità competente – Estensione dell’obbligo di recupero al beneficiario effettivo – Principio del contraddittorio – Articoli 41 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. — Causa C-588/23
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha chiarito che la decisione della Commissione che ordina il recupero di un aiuto di Stato vincola lo Stato membro, ma non esclude che l’esecuzione possa colpire un’impresa diversa dal destinatario nominativamente indicato, se il vantaggio è stato trasferito a quest’ultima per continuità economica. La valutazione di tale continuità può essere svolta dalle autorità nazionali nell’ambito dell’esecuzione, senza invadere la competenza esclusiva della Commissione sulla compatibilità dell’aiuto. Restano comunque ferme le garanzie procedurali dell’impresa interessata e il controllo del giudice nazionale.
Recupero di aiuti di Stato: le autorità nazionali possono estendere l’obbligo di restituzione a un’impresa diversa dal destinatario individuato nella decisione della Commissione, se il vantaggio è stato trasferito per continuità economica dopo la decisione di recupero.
La questione giuridica
Se gli articoli 108 e 288, quarto comma, TFUE, gli articoli 16 e 31 del regolamento (UE) 2015/1589, nonché gli articoli 41 e 47 della Carta, ostino a una normativa nazionale che consente all’autorità nazionale, in fase esecutiva, di ordinare il recupero di un aiuto di Stato presso un’impresa diversa da quella indicata nella decisione della Commissione, sulla base di una valutazione di continuità economica; e se tale assetto violi il contraddittorio e la tutela giurisdizionale effettiva del soggetto così destinatario dell’ordine nazionale.
Principio di diritto
Quando la Commissione ordina il recupero di un aiuto di Stato nei confronti di un beneficiario da essa identificato, il diritto dell’Unione non impedisce allo Stato membro, nell’esecuzione della decisione, di rivolgere il recupero a un’altra impresa se il vantaggio economico dell’aiuto è stato effettivamente trasferito a quest’ultima per continuità economica dopo l’adozione della decisione. In tale ipotesi, le autorità nazionali devono però garantire i diritti della difesa dell’impresa interessata e la possibilità di un controllo giurisdizionale effettivo dinanzi al giudice nazionale, che può sollevare questioni pregiudiziali sulla corretta interpretazione del diritto dell’Unione.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Articolo 108 TFUE
- Articolo 263 TFUE
- Articolo 288 TFUE
- Regolamento (UE) 2015/1589
- Articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589
- Articolo 31 del regolamento (UE) 2015/1589
- Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, articoli 41 e 47
- Decisione (UE) 2015/1075 della Commissione
- Legge italiana n. 234/2012, articolo 48
Recupero di un aiuto di Stato e continuità economica tra imprese
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Tribunale amministrativo regionale della Campania in una controversia tra Scai Srl e Regione Campania sull’ordine di recupero di un aiuto di Stato. La questione centrale è se, dopo una decisione della Commissione che ordina il recupero nei confronti di un beneficiario individuato, l’autorità nazionale possa estendere il recupero a un’altra impresa ritenuta successore economico del beneficiario originario.
Fatti e procedimento principale
La vicenda trae origine da una compensazione integrativa riconosciuta alla Buonotourist per servizi di trasporto pubblico locale e successivamente qualificata dalla Commissione come aiuto di Stato illegittimo e incompatibile con il mercato interno nella decisione del 19 gennaio 2015, con ordine di recupero presso la Buonotourist. Dopo vari passaggi societari e l’insuccesso del recupero presso le imprese inizialmente coinvolte, la Regione Campania ha ordinato a Scai Srl, con decreto del 7 febbraio 2023, di restituire l’aiuto, assumendo l’esistenza di una continuità economica.
Questioni pregiudiziali sollevate
Il giudice nazionale ha chiesto, in sostanza, se il diritto dell’Unione consenta una normativa interna che:
- attribuisca alle autorità nazionali il potere di individuare ulteriori soggetti tenuti alla restituzione dell’aiuto in fase esecutiva, anche quando la Commissione abbia già designato il beneficiario nella decisione di recupero;
- consenta di imporre il recupero nei confronti di un’impresa che non ha partecipato al procedimento dinanzi alla Commissione e che non avrebbe potuto impugnare direttamente la decisione dell’istituzione.
Normativa UE e nazionale rilevante
La Corte richiama in particolare:
- l’articolo 108 TFUE, sulla disciplina degli aiuti di Stato;
- l’articolo 288, quarto comma, TFUE, sulla vincolatività delle decisioni;
- gli articoli 16 e 31 del regolamento (UE) 2015/1589, relativi al recupero degli aiuti illegali e ai destinatari delle decisioni della Commissione;
- gli articoli 41 e 47 della Carta, relativi ai diritti della difesa e alla tutela giurisdizionale effettiva;
- l’articolo 48 della legge n. 234/2012, che disciplina in Italia le procedure di recupero.
Ragionamento della Corte: competenza delle autorità nazionali nell’esecuzione
La Corte osserva anzitutto che le decisioni di recupero ai sensi del regolamento 2015/1589 sono indirizzate allo Stato membro interessato, non al singolo beneficiario, e che lo Stato deve adottare tutte le misure idonee a garantire l’esecuzione immediata ed effettiva della decisione della Commissione.
Richiamando la propria giurisprudenza, la Corte ribadisce che l’aiuto deve essere recuperato presso l’impresa che prosegue l’attività economica del beneficiario originario qualora essa conservi il vantaggio concorrenziale collegato all’aiuto. Ne consegue che l’identificazione del beneficiario nella decisione della Commissione riflette la situazione esistente al momento dell’adozione della decisione, ma non impedisce che, successivamente, il vantaggio sia trasferito a un’altra impresa e che il recupero venga quindi rivolto verso quest’ultima.
Continuità economica e trasferimento del vantaggio
La Corte precisa che la continuità economica, in caso di trasferimento di attivi, può essere valutata dalle autorità nazionali secondo criteri noti dalla giurisprudenza e dalla comunicazione sul recupero, quali:
- oggetto del trasferimento;
- prezzo;
- identità degli azionisti o proprietari;
- momento del trasferimento;
- logica economica dell’operazione.
In questa prospettiva, le autorità e i giudici nazionali, nell’eseguire la decisione della Commissione, sono tenuti a individuare l’impresa che abbia effettivamente ricevuto il vantaggio economico, anche se diversa da quella menzionata nella decisione di recupero.
Limiti del potere nazionale e ruolo della Commissione
La Corte distingue tra la competenza esclusiva della Commissione a valutare la compatibilità dell’aiuto con il mercato interno e il compito delle autorità nazionali di eseguire concretamente la decisione di recupero. La verifica della continuità economica ai fini dell’esecuzione non invade la competenza della Commissione, poiché non implica un nuovo giudizio sulla compatibilità dell’aiuto, ma soltanto l’individuazione del soggetto tenuto materialmente alla restituzione.
La Corte aggiunge che eventuali note o istruzioni informali dei servizi della Commissione non costituiscono atti vincolanti, ma possono essere considerate dal giudice nazionale come elementi di valutazione.
Garanzie procedurali e tutela giurisdizionale
Quanto agli articoli 41 e 47 della Carta, la Corte chiarisce che il procedimento di controllo degli aiuti di Stato è diretto contro lo Stato membro e non contro il beneficiario; pertanto, terzi diversi dallo Stato non godono nel procedimento davanti alla Commissione di un contraddittorio pienamente equiparabile a quello dello Stato membro.
Tuttavia, se un’impresa è colpita da un ordine nazionale di recupero in ragione della continuità economica, il diritto dell’Unione le garantisce tutela giurisdizionale effettiva attraverso il ricorso dinanzi al giudice nazionale. In tale sede, essa può contestare la decisione nazionale e, se necessario, il giudice nazionale può sottoporre alla Corte questioni pregiudiziali anche sull’interpretazione o sulla validità degli atti UE rilevanti.
Dispositivo
La Corte risponde che gli articoli 108 e 288, quarto comma, TFUE, gli articoli 16 e 31 del regolamento 2015/1589 e gli articoli 41 e 47 della Carta non ostano a una normativa nazionale che consenta alle autorità competenti, in sede di esecuzione di una decisione di recupero, di ordinare la restituzione dell’aiuto a un’altra impresa per effetto di una continuità economica con il beneficiario individuato nella decisione della Commissione.
Principio affermato
Il recupero degli aiuti illegali può essere esteso al soggetto che abbia successivamente acquisito il vantaggio economico, purché ciò avvenga nell’ambito dell’esecuzione della decisione della Commissione e nel rispetto delle garanzie procedurali e del controllo giurisdizionale effettivo previsti dal diritto dell’Unione.
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