Sentenza n. 543/2026 - Palermo, Sezione 3
per l'ottemperanza della sentenza emessa dal Tribunale di Palermo, sezione lavoro, n. 5013/2024 pubblicata il 05.12.2024, resa nel procedimento n. r.g. 9402/2023, notificata a mezzo pec in forma esecutiva nelle modalità del novellato art. 475 c.p.c., al domicilio reale del Ministero dell'Istruzione e del Merito il 09.12.2024, passata in giudicato, come da certificazione del funzionario addetto del 16.06.2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Palermo, sezione lavoro, n. 5013/2024, relativa all'attribuzione della Carta del docente e dei relativi importi
Esito
Favorevole al ricorrente (docenti beneficiari)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno promosso il giudizio di ottemperanza sostenendo l'inadempimento dell'amministrazione rispetto alla sentenza del giudice ordinario, passata in giudicato, che aveva riconosciuto il loro diritto all'emissione della Carta del docente e all'accredito di importi individualmente determinati, pari complessivamente agli importi indicati nel titolo giudiziale. La sentenza era stata notificata in forma esecutiva al Ministero il 9 dicembre 2024 e risultava inutilmente decorso il termine previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996.
La decisione
Il TAR ha accertato la sussistenza dei presupposti per l'ottemperanza, verificando il passaggio in giudicato della sentenza del giudice ordinario e l'inutile decorso del termine dilatorio previsto per l'esecuzione delle condanne pecuniarie nei confronti delle amministrazioni pubbliche. Ha quindi ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di dare puntuale e integrale esecuzione al titolo, provvedendo al pagamento delle spettanze entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, se anteriore. Per l'eventuale ulteriore inerzia, ha nominato commissario ad acta il responsabile pro tempore della DGOSV del Ministero, con facoltà di delega, stabilendo un ulteriore termine di sessanta giorni su istanza della parte interessata. Il commissario dovrà operare obbligatoriamente e depositare gli atti esclusivamente tramite il Processo Amministrativo Telematico. Il TAR ha inoltre applicato, su richiesta, la penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, decorrenti dalla comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento fino all'effettivo soddisfo o, al più tardi, fino alla scadenza del termine assegnato per l'adempimento spontaneo. Le spese di giudizio sono state poste a carico dell'amministrazione soccombente e liquidate in euro 1.403,00 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Consente al giudice dell'ottemperanza di ordinare l'esecuzione del giudicato, nominare un commissario ad acta e disporre, su richiesta, una penalità di mora ai sensi del comma 4, lett. e).
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996
Prevede il termine dilatorio per l'esecuzione delle pronunce aventi ad oggetto obblighi di pagamento a carico delle amministrazioni pubbliche; il suo inutile decorso costituisce, nel caso concreto, presupposto per l'azione di ottemperanza.
art. 1, comma 121, l. 13 luglio 2015, n. 107
Individua le forme e le finalità di utilizzo della Carta del docente riconosciuta dal titolo giudiziale.
art. 5-sexies, comma 8, l. 24 marzo 2001, n. 89
può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro
La disciplina relativa all'assenza di compenso per il commissario ad acta, quando viene nominato un dirigente dell'amministrazione debitrice, è ritenuta applicabile analogicamente anche alle condanne pecuniarie diverse da quelle derivanti dalla legge n. 89/2001.
art. 1, comma 777, lett. l), l. 28 dicembre 2015, n. 208
Richiamato quale disposizione che ha previsto la disciplina contenuta nell'art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001.
art. 26 c.p.a.
Richiamato per la regolazione delle spese del giudizio secondo il criterio della soccombenza.
art. 91 c.p.c.
Richiamato quale fondamento della condanna alle spese a carico della parte soccombente.
d.m. n. 55/2014
Utilizzato analogicamente, con riferimento ai minimi tariffari delle procedure esecutive mobiliari, per liquidare le spese relative alle fasi di studio e istruttoria/trattazione.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza a una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario che impone a una pubblica amministrazione il pagamento di somme di denaro, l'accertamento del passaggio in giudicato e dell'inutile decorso del termine dilatorio previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996 consente al giudice amministrativo di ordinare l'integrale esecuzione del titolo.
- In caso di mancato adempimento dell'amministrazione entro il termine assegnato dal giudice dell'ottemperanza, può essere nominato commissario ad acta un dirigente della stessa amministrazione debitrice, con facoltà di delega e senza compenso aggiuntivo quando l'attività rientra nell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.
- Il munus di commissario ad acta, quale ausiliario del giudice, è intrinsecamente obbligatorio e non può essere rifiutato né ostacolato da disposizioni interne dell'amministrazione di appartenenza.
- Nel giudizio di ottemperanza, la penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere determinata in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, con decorrenza dall'ordine giudiziale di pagamento e fino all'effettivo soddisfacimento o, al più tardi, fino alla scadenza del termine assegnato per l'adempimento spontaneo.
- Gli atti e i documenti del commissario ad acta devono essere depositati esclusivamente tramite il Processo Amministrativo Telematico, utilizzando il modulo previsto per gli ausiliari del giudice e le parti non rituali.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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