Sentenza n. 4698/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda) n. 00088/2024, resa tra le parti,
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Campania, Sezione staccata di Salerno, n. 88/2024, di rigetto del ricorso contro l'ordinanza di rimozione della pavimentazione e l'ordinanza di demolizione di container, fabbricato abitativo e tettoia
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Gli appellanti hanno contestato la sentenza di primo grado deducendo, anzitutto, la violazione dell'art. 6-bis, comma 5, del d.P.R. 380/2001, dell'art. 50 delle NTA del PUC relativo alle zone agricole AIA e della normativa regionale campana, sostenendo che il manufatto principale, realizzato nel 1970, fosse conforme alla disciplina urbanistica e potesse essere oggetto di cambio di destinazione d'uso e ampliamento. Hanno inoltre qualificato le opere come pertinenziali e la tettoia come struttura leggera, precaria e facilmente removibile, non soggetta a permesso di costruire. Con il secondo motivo hanno dedotto la violazione degli artt. 3, 6, 10 e 31 del d.P.R. 380/2001, sostenendo che la pavimentazione non rientrasse nella nozione di nuova costruzione, che avrebbero dovuto applicarsi le sanzioni dell'art. 37 e che l'amministrazione avrebbe dovuto attendere o valutare la possibilità di un titolo edilizio postumo, essendo pendente una domanda di sanatoria. Con il terzo motivo hanno denunciato carenza di motivazione, erronea valutazione dei presupposti, mancata comparazione degli interessi e illegittimità delle ordinanze per essere state adottate durante la pendenza del procedimento di sanatoria, richiamando anche il silenzio-inadempimento dell'amministrazione.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello e confermato la sentenza del TAR. Ha ritenuto corretta la valutazione unitaria dell'intervento abusivo, in quanto l'impatto sul territorio deve essere apprezzato considerando complessivamente le opere e non mediante una loro artificiosa frammentazione. Nel caso concreto, la pavimentazione, il container, il fabbricato abitativo e la tettoia realizzavano una consistente trasformazione edilizia e funzionale dell'area, incompatibile con la qualificazione delle opere come mere pertinenze. In particolare, una tettoia o un pergolato richiede il permesso di costruire quando, per dimensioni, materiali, caratteristiche costruttive e modalità di ancoraggio, incide stabilmente sull'assetto edilizio, determinando nuovo volume o carico urbanistico. La pertinenzialità richiede sia l'esiguità quantitativa dell'opera, tale da non alterare significativamente il territorio, sia un effettivo collegamento funzionale e oggettivo con una cosa principale, tale da impedire un'utilizzazione autonoma; tali presupposti non sono stati dimostrati. Le medesime considerazioni hanno reso infondato il motivo relativo al piazzale, per il quale non risultava presentata alcuna istanza di sanatoria. La domanda di sanatoria, comunque, avrebbe potuto determinare soltanto una temporanea sospensione dell'efficacia dell'ordine demolitorio fino alla sua definizione. Quanto alla motivazione e alla pendenza della sanatoria, il Collegio ha ribadito che l'ordinanza di demolizione di opere abusive costituisce esercizio di potere vincolato e doveroso: accertato l'abuso, non sono necessari né la comunicazione di avvio, né una motivazione ulteriore sull'interesse pubblico, né la comparazione tra interesse pubblico e interesse privato, né può riconoscersi un affidamento tutelabile sulla conservazione dell'abuso non sanato. Il decorso di sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza di accertamento di conformità ex art. 36 d.P.R. 380/2001 determina il rigetto tacito della domanda e consente al Comune di adottare l'ordinanza di demolizione. La proposizione della domanda di sanatoria produce soltanto un'inefficacia temporanea dell'ordinanza, che riacquista pienamente efficacia in caso di diniego. Nulla è stato disposto sulle spese, poiché il Comune non si è costituito.
Norme richiamate
art. 3, comma 1, lett. e), d.P.R. 380/2001
Le opere che determinano una trasformazione edilizia e urbanistica stabile, con nuovo volume o nuovo carico urbanistico, rientrano nella nuova costruzione.
art. 6 d.P.R. 380/2001
Non è applicabile agli interventi che, per consistenza e impatto, eccedono l'attività edilizia libera.
art. 6-bis, comma 5, d.P.R. 380/2001
Invocato dagli appellanti in relazione alla pretesa assoggettabilità degli interventi a regime semplificato; il motivo è stato ritenuto infondato alla luce della qualificazione unitaria e sostanziale delle opere.
art. 10 d.P.R. 380/2001
Gli interventi qualificabili come nuova costruzione richiedono il previo permesso di costruire.
art. 31 d.P.R. 380/2001
L'ordine di demolizione e la successiva acquisizione gratuita, in presenza di opere abusive e di inottemperanza, costituiscono esercizio di potere vincolato e doveroso; non richiedono una motivazione ulteriore sull'interesse pubblico o una comparazione con l'interesse privato.
art. 36 d.P.R. 380/2001
Il decorso di sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza di accertamento di conformità determina il rigetto per silentium; la domanda può incidere temporaneamente sull'efficacia dell'ordine demolitorio, senza eliminarne definitivamente gli effetti.
art. 37 d.P.R. 380/2001
Invocato dagli appellanti quale disciplina sanzionatoria alternativa, ma non applicabile alla luce della qualificazione delle opere come interventi soggetti a permesso di costruire e della conseguente applicazione dell'art. 31.
art. 3 l. 241/1990
L'obbligo di motivazione non impone, per l'ordine di demolizione di opere abusive, una specifica motivazione sull'interesse pubblico concreto e attuale, essendo tale interesse tipizzato nel ripristino della legalità edilizia.
artt. 7 ss. l. 241/1990
La comunicazione di avvio del procedimento non è necessaria per l'adozione dell'ordine di demolizione di opere abusive, trattandosi di potere vincolato e doveroso.
Massime di principio
- La repressione dell'abuso edilizio richiede, di regola, una valutazione complessiva e non atomistica delle opere realizzate, per evitare che la loro artificiosa frammentazione alteri la qualificazione dell'intervento e il titolo edilizio necessario.
- Una tettoia o un pergolato costituisce nuova costruzione soggetta a permesso di costruire quando, per dimensioni, caratteristiche costruttive, materiali e modalità di ancoraggio, incide stabilmente e durevolmente sull'assetto edilizio e territoriale, determinando nuovo volume o carico urbanistico.
- La qualificazione di un'opera come pertinenza edilizia richiede sia una consistenza quantitativa esigua, tale da non alterare significativamente il territorio, sia un collegamento funzionale oggettivo con una costruzione principale, incompatibile con l'utilizzazione autonoma dell'opera accessoria.
- L'ordine di demolizione di opere edilizie abusive è un atto vincolato e doveroso che, una volta accertata l'abusività, non richiede la comunicazione di avvio, una motivazione ulteriore sull'interesse pubblico concreto e attuale, né la comparazione tra interesse pubblico al ripristino e interesse privato alla conservazione dell'opera; il mero decorso del tempo non genera un affidamento tutelabile alla permanenza dell'abuso non sanato.
- Il decorso di sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza di accertamento di conformità ex art. 36 d.P.R. 380/2001 determina il rigetto tacito della domanda e consente l'adozione dell'ordine di demolizione.
- La presentazione di una domanda di sanatoria prima del giudizio determina soltanto l'inefficacia temporanea dell'ordine di demolizione fino alla definizione dell'istanza; in caso di diniego, l'ordine riacquista automaticamente piena efficacia.
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