Cassazione Penale, Sentenza n. 25173/2023 del 09/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza di appello che confermava condanne per vari episodi di peculato (capi 4, 8, 10, 12, 17, 18) e concorsi: contestano, tra l'altro, la retroattività del nuovo regime dell'improcedibilità (art. 344-bis c.p.p.), la mancata rinnovazione dell'istruttoria con escussione dell'imputato e di specifici testi (Mordenti, Vanoli, Vignali), l'inutilizzabilità di dichiarazioni del coimputato Ubaldi per presunta retrodatazione dell'iscrizione, la qualificazione soggettiva come incaricati di pubblico servizio (società a capitale pubblico ma formalmente privatistiche), l'errata qualificazione giuridica dei fatti (peculato vs abuso d'ufficio), la mancanza di prova assoluta dell'inesecuzione delle prestazioni fatturate (GDM/Publimedia, convegno "Polis") e la carenza probatoria su incarichi di consulenza ritenuti fittizi (Torchiaro, Ragni, Mauro) nonché l'insufficiente valutazione delle spese con carta di credito aziendale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto i ricorsi parzialmente fondati. Ha rigettato le censure sulla non retroattività dell'art. 344-bis c.p.p., sull'omessa rinnovazione dell'esame dell'imputato e sull'inutilizzabilità delle dichiarazioni per ritardo di iscrizione; ha confermato la qualificazione delle società (SU e ALFA) come entità sostanzialmente pubbliche ai fini della soggettività; ha annullato senza rinvio la condanna relativa al capo 8) (operazione "Macello di Parma") ritenendo che il fatto non sussiste (uso dei fondi riconducibile a finalità pubblicistiche e patrimoniale sostanzialmente comune tra ente e società in house); ha invece annullato con rinvio ai giudici di merito i capi 4) (pagamento a GDM/Publimedia - "Polis"), 10) (incarico Torchiaro per convegno 2009) e 17) (utilizzo carta di credito), per carenze motivazionali e necessità di nuovo esame probatorio (accertamento se le prestazioni siano effettivamente eseguite e verifica puntuale delle singole voci di spesa). Gli altri motivi sono stati respinti. I motivi di Bove e Torchiaro non espressamente accolti sono assorbiti. Il giudice del rinvio dovrà rideterminare anche il trattamento sanzionatorio per i reati rimasti definiti.
Norme richiamate
art. 344-bis cod. proc. pen.
La Corte afferma che la nuova disciplina dell'improcedibilità non è applicabile retroattivamente ai reati commessi prima del 1° gennaio 2020: si tratta di norma processuale con effetti non retroattivi; la limitazione intertemporale è ritenuta costituzionalmente legittima.
art. 407, comma 3, cod. proc. pen.
Il termine di durata delle indagini decorre dall'iscrizione nel registro delle notizie di reato; ritardi nella iscrizione non rendono di per sé inutilizzabili le dichiarazioni raccolte prima della formale iscrizione.
art. 495, comma 2, cod. proc. pen.
Richiamata dalla difesa in relazione alla rinnovazione istruttoria: la Cassazione ha comunque ritenuto infondato il vizio denunciato sulla mancata rinnovazione per l'esame dell'imputato, perché la scelta difensiva di non sottoporre l'imputato all'esame è valutabile come rifiuto volontario.
art. 178, lett. c) cod. proc. pen.
Norma citata in relazione a presunte nullità processuali: la Cassazione non ha ritenuto fondate le doglianze che invocavano la nullità per omessa rinnovazione istruttoria.
art. 192 cod. proc. pen.
Richiamato in relazione al grado di gravità e precisione richiesto alla prova indiziaria: la mancata rendicontazione rileva solo come elemento indiziario e non basta da sola per la condanna; occorre quadro di indizi grave, preciso e concordante.
art. 62-bis cod. pen.
Norma sulle circostanze attenuanti citata dalle difese (per Bove), la Corte ha esaminato profili relativi all'attribuzione erronea di comportamenti ma non ha accolto il motivo come fondato.
art. 169 cod. proc. pen.
Richiamato in relazione all'obbligo di notifica degli atti processuali; la Corte ha valutato profili relativi a notifica al domicilio eletto ma non ha accolto i rilievi nel merito come determinanti.
art. 161, comma 4, cod. proc. pen.
Norma sulla notifica al difensore: citata nella vicenda della notifica al difensore per Bove, utilizzata dalla Corte per giustificare la procedura seguita in assenza di diversa e valida notifica all'estero.
art. 195 cod. proc. pen.
Richiamata (verbale depositato) per la richiesta di escussione di teste diretto; la Corte ha valutato la rilevanza procedurale delle richieste difensive nell'ambito della rinnovazione istruttoria.
art. 25 Cost.; art. 7 CEDU; art. 3 Cost.; art. 117 Cost.; art. 2 cod. pen.
Norme costituzionali e di diritto penale sostanziale citate rispetto alla questione di retroattività della norma più favorevole: la Corte ha escluso che vi sia violazione del principio di legalità o di parità di trattamento, ritenendo la disciplina intertemporale ragionevole.
Massime di principio
- La qualificazione di "incaricato di pubblico servizio" o "organo" non dipende solo dalla forma giuridica privata della società, ma dalla partecipazione esclusiva di capitale pubblico e dalla finalità pubblicistica dell'attività: le società in house possono determinare la soggettività pubblicistica degli amministratori.
- Per integrare il reato di peculato per distrazione è necessario che i fondi siano destinati a finalità estranee e incompatibili con l'interesse pubblico; l'utilizzo di risorse di una società interamente pubblica per finalità funzionali all'ente non configura automaticamente peculato (può rilevare responsabilità contabile o amministrativa).
- L'onere di provare l'inesecuzione di prestazioni fatturate grava sull'accusa: carenze documentali o irregolarità dei giustificativi non sono di per sé sufficienti a fondare la condanna; occorre prova certa, oltre ogni ragionevole dubbio, che la prestazione non sia stata resa.
- La mancata o insufficiente rendicontazione (es. spese con carta di credito aziendale) rappresenta un elemento indiziario ma non decisivo: l'accusa deve provare la riconducibilità di ciascuna spesa all'uso privato con un quadro indiziario grave, preciso e concordante, o dimostrare che la tipologia di spesa è ontologicamente incompatibile con le funzioni pubbliche.
- Le novità processuali (es. disciplina dell'improcedibilità) generalmente non trovano applicazione retroattiva se hanno natura processuale e la legge stessa prevede un criterio intertemporale; la prescrizione/improcedibilità richiede attenta lettura delle norme transitorie.
- Ritardi o irregolarità formali (come la tardiva iscrizione di nomi nel registro delle notizie di reato) non comportano automaticamente inutilizzabilità di atti o dichiarazioni; eventuali responsabilità del P.M. sono questioni separate.
- In appello e in Cassazione la mancata escussione dell'imputato, se determinata da scelta difensiva (rifiuto a rispondere), non comporta automaticamente nullità o vizio di processo: l'esame dell'imputato non è sempre mezzo di prova decisivo il cui mancato utilizzo giustifichi cassazione.
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