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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25173/2023 del 09/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza di appello che confermava condanne per vari episodi di peculato (capi 4, 8, 10, 12, 17, 18) e concorsi: contestano, tra l'altro, la retroattività del nuovo regime dell'improcedibilità (art. 344-bis c.p.p.), la mancata rinnovazione dell'istruttoria con escussione dell'imputato e di specifici testi (Mordenti, Vanoli, Vignali), l'inutilizzabilità di dichiarazioni del coimputato Ubaldi per presunta retrodatazione dell'iscrizione, la qualificazione soggettiva come incaricati di pubblico servizio (società a capitale pubblico ma formalmente privatistiche), l'errata qualificazione giuridica dei fatti (peculato vs abuso d'ufficio), la mancanza di prova assoluta dell'inesecuzione delle prestazioni fatturate (GDM/Publimedia, convegno "Polis") e la carenza probatoria su incarichi di consulenza ritenuti fittizi (Torchiaro, Ragni, Mauro) nonché l'insufficiente valutazione delle spese con carta di credito aziendale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto i ricorsi parzialmente fondati. Ha rigettato le censure sulla non retroattività dell'art. 344-bis c.p.p., sull'omessa rinnovazione dell'esame dell'imputato e sull'inutilizzabilità delle dichiarazioni per ritardo di iscrizione; ha confermato la qualificazione delle società (SU e ALFA) come entità sostanzialmente pubbliche ai fini della soggettività; ha annullato senza rinvio la condanna relativa al capo 8) (operazione "Macello di Parma") ritenendo che il fatto non sussiste (uso dei fondi riconducibile a finalità pubblicistiche e patrimoniale sostanzialmente comune tra ente e società in house); ha invece annullato con rinvio ai giudici di merito i capi 4) (pagamento a GDM/Publimedia - "Polis"), 10) (incarico Torchiaro per convegno 2009) e 17) (utilizzo carta di credito), per carenze motivazionali e necessità di nuovo esame probatorio (accertamento se le prestazioni siano effettivamente eseguite e verifica puntuale delle singole voci di spesa). Gli altri motivi sono stati respinti. I motivi di Bove e Torchiaro non espressamente accolti sono assorbiti. Il giudice del rinvio dovrà rideterminare anche il trattamento sanzionatorio per i reati rimasti definiti.

Norme richiamate

  • art. 344-bis cod. proc. pen.

    La Corte afferma che la nuova disciplina dell'improcedibilità non è applicabile retroattivamente ai reati commessi prima del 1° gennaio 2020: si tratta di norma processuale con effetti non retroattivi; la limitazione intertemporale è ritenuta costituzionalmente legittima.

  • art. 407, comma 3, cod. proc. pen.

    Il termine di durata delle indagini decorre dall'iscrizione nel registro delle notizie di reato; ritardi nella iscrizione non rendono di per sé inutilizzabili le dichiarazioni raccolte prima della formale iscrizione.

  • art. 495, comma 2, cod. proc. pen.

    Richiamata dalla difesa in relazione alla rinnovazione istruttoria: la Cassazione ha comunque ritenuto infondato il vizio denunciato sulla mancata rinnovazione per l'esame dell'imputato, perché la scelta difensiva di non sottoporre l'imputato all'esame è valutabile come rifiuto volontario.

  • art. 178, lett. c) cod. proc. pen.

    Norma citata in relazione a presunte nullità processuali: la Cassazione non ha ritenuto fondate le doglianze che invocavano la nullità per omessa rinnovazione istruttoria.

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione al grado di gravità e precisione richiesto alla prova indiziaria: la mancata rendicontazione rileva solo come elemento indiziario e non basta da sola per la condanna; occorre quadro di indizi grave, preciso e concordante.

  • art. 62-bis cod. pen.

    Norma sulle circostanze attenuanti citata dalle difese (per Bove), la Corte ha esaminato profili relativi all'attribuzione erronea di comportamenti ma non ha accolto il motivo come fondato.

  • art. 169 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione all'obbligo di notifica degli atti processuali; la Corte ha valutato profili relativi a notifica al domicilio eletto ma non ha accolto i rilievi nel merito come determinanti.

  • art. 161, comma 4, cod. proc. pen.

    Norma sulla notifica al difensore: citata nella vicenda della notifica al difensore per Bove, utilizzata dalla Corte per giustificare la procedura seguita in assenza di diversa e valida notifica all'estero.

  • art. 195 cod. proc. pen.

    Richiamata (verbale depositato) per la richiesta di escussione di teste diretto; la Corte ha valutato la rilevanza procedurale delle richieste difensive nell'ambito della rinnovazione istruttoria.

  • art. 25 Cost.; art. 7 CEDU; art. 3 Cost.; art. 117 Cost.; art. 2 cod. pen.

    Norme costituzionali e di diritto penale sostanziale citate rispetto alla questione di retroattività della norma più favorevole: la Corte ha escluso che vi sia violazione del principio di legalità o di parità di trattamento, ritenendo la disciplina intertemporale ragionevole.

Massime di principio

  • La qualificazione di "incaricato di pubblico servizio" o "organo" non dipende solo dalla forma giuridica privata della società, ma dalla partecipazione esclusiva di capitale pubblico e dalla finalità pubblicistica dell'attività: le società in house possono determinare la soggettività pubblicistica degli amministratori.
  • Per integrare il reato di peculato per distrazione è necessario che i fondi siano destinati a finalità estranee e incompatibili con l'interesse pubblico; l'utilizzo di risorse di una società interamente pubblica per finalità funzionali all'ente non configura automaticamente peculato (può rilevare responsabilità contabile o amministrativa).
  • L'onere di provare l'inesecuzione di prestazioni fatturate grava sull'accusa: carenze documentali o irregolarità dei giustificativi non sono di per sé sufficienti a fondare la condanna; occorre prova certa, oltre ogni ragionevole dubbio, che la prestazione non sia stata resa.
  • La mancata o insufficiente rendicontazione (es. spese con carta di credito aziendale) rappresenta un elemento indiziario ma non decisivo: l'accusa deve provare la riconducibilità di ciascuna spesa all'uso privato con un quadro indiziario grave, preciso e concordante, o dimostrare che la tipologia di spesa è ontologicamente incompatibile con le funzioni pubbliche.
  • Le novità processuali (es. disciplina dell'improcedibilità) generalmente non trovano applicazione retroattiva se hanno natura processuale e la legge stessa prevede un criterio intertemporale; la prescrizione/improcedibilità richiede attenta lettura delle norme transitorie.
  • Ritardi o irregolarità formali (come la tardiva iscrizione di nomi nel registro delle notizie di reato) non comportano automaticamente inutilizzabilità di atti o dichiarazioni; eventuali responsabilità del P.M. sono questioni separate.
  • In appello e in Cassazione la mancata escussione dell'imputato, se determinata da scelta difensiva (rifiuto a rispondere), non comporta automaticamente nullità o vizio di processo: l'esame dell'imputato non è sempre mezzo di prova decisivo il cui mancato utilizzo giustifichi cassazione.

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