Cassazione Penale, Sentenza n. 9577/2025 del 10/03/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile l'istanza di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo (10/06/2024) su due assegni circolari per complessivi 87.250 euro, emessi dalla Banca Popolare di Bari e addebitati sul conto della societa' Zofer s.r.l., nel contesto di indagini per riciclaggio e autoriciclaggio aggravati (connessi ad ipotesi di reati di tipo mafioso). Il ricorrente ha sostenuto che gli assegni costituivano una caparra confirmatoria versata dalla Zofer alla Incostruendi in forza di un preliminare del 10/01/2022 e che, per accordo contrattuale, la caparra era stata consegnata alla procedura esecutiva relativa a un immobile all'asta (Tribunale di Napoli, Avv. Majello). Pertanto Piscopo, quale rappresentante della Incostruendi, aveva interesse concreto e attuale alla restituzione dei titoli. Il Tribunale del riesame aveva invece ritenuto il ricorrente non legittimato all'impugnazione per mancanza dell'interesse concreto, poiche' le somme erano state incamerate dalla procedura esecutiva e la restituzione, se disposta, avrebbe dovuto avvenire in favore della procedura esecutiva e non della Incostruendi.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta la decisione del Tribunale del riesame secondo cui, pur essendo Piscopo astrattamente legittimato ai sensi dell'art. 322 cod. proc. pen. (essendo indagato), mancava l'interesse concreto e attuale ad impugnare ai sensi dell'art. 568 cod. proc. pen., posto che gli assegni risultavano incamerati dalla procedura esecutiva e non e' emersa alcuna pronuncia giurisdizionale favorevole alla Incostruendi che ne giustificasse la restituzione a favore del ricorrente. La Corte ha quindi dichiarato il ricorso infondato e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 324 cod. proc. pen.
Indica la sede e il procedimento di riesame davanti al Tribunale del riesame; la decisione impugnata e' stata adottata in tale sede
art. 322 cod. proc. pen.
Individua le categorie astrattamente legittimate a proporre il riesame (imputato, difensore, la persona alla quale le cose sono state sequestrate e la persona a cui le cose andrebbero restituite). La Corte riconosce la legittimazione astratta di Piscopo in quanto indagato
art. 568 cod. proc. pen.
Impone il requisito dell'interesse concreto e attuale all'impugnazione; la Corte ha applicato questa norma per valutare l'ammissibilita' del riesame e ha ritenuto che mancasse l'interesse del ricorrente
art. 61 cod. proc. pen.
Ai fini processuali equipara la posizione dell'indagato a quella dell'imputato, giustificando l'astratta legittimazione di Piscopo a proporre il riesame
art. 416-bis.1 cod. pen.
Citato come aggravante applicata alle ipotesi di riciclaggio/autoriciclaggio nel procedimento, connessa alla gravita' del vincolo di tipo associativo di stampo mafioso
art. 512-bis cod. pen.
Richiamato nel quadro fattuale come reato a carico dell'indagato (fumus del reato) in relazione alla disponibilita' della societa' Zofer
art. 587 cod. proc. civ.
Richiamato per spiegare che le somme costituenti la cauzione possono essere incamerate dalla procedura esecutiva; il provvedimento conclude che gli assegni erano stati incamerati dalla procedura esecutiva
art. 617 cod. proc. civ.
Norma dell'opposizione agli atti esecutivi; richiamata per descrivere i rimedi esperiti dalla Incostruendi nella procedura esecutiva e l'esito non decisivo in suo favore
art. 581 cod. proc. pen.
Citata a titolo di requisito di ammissibilita' dell'impugnazione (necessita' di allegazione delle ragioni e degli elementi di fatto che sorreggono l'interesse all'impugnazione)
art. 591 cod. proc. pen.
Richiamato nel contesto delle regole generali sulle impugnazioni e i relativi presupposti soggettivi e di interesse
art. 606 cod. proc. pen.
Menziionato nella parte che distingue i vizi di motivazione dai vizi processuali; la Corte afferma di potere esaminare i presupposti di diritto e di fatto non trattandosi di vizio di motivazione disciplinato da questa norma
Massime di principio
- L'indagato e' astrattamente legittimato a proporre riesame ai sensi dell'art. 322 cod. proc. pen., ma deve dimostrare un interesse concreto e attuale all'impugnazione: l'interesse, nelle misure cautelari reali, si identifica nella prospettiva concreta di ottenere la restituzione del bene.
- Se il bene sequestrato e' stato incamerato o posto nella disponibilita' di una procedura civile (es. cauzione incamerata dall'esecuzione), il ricorrente deve dimostrare, con atti probatori, che la restituzione potrebbe essere disposta a suo favore (per esempio con una pronuncia favorevole nella relativa controversia civile).
- La mera allegazione di un rapporto contrattuale che giustifichi l'origine delle somme non e' sufficiente: il proponente deve documentare che, allo stato, la restituzione effettiva al proponente e' possibile (esito favorevole del giudizio civile o titolo che attribuisca la disponibilita' del bene).
- Quando il sequestro penale ha funzione cautelare per evitare che somme riconducibili a soggetti sospettati di reati di tipo mafioso ritornino nella disponibilita' del presunto autore, il giudice penale puo' ritenere sussistente il fumus e negare l'ammissibilita' del riesame se manca il concreto titolo di restituzione al ricorrente.
- Onere probatorio: il gravame in sede di riesame deve contenere e allegare i documenti necessari a dimostrare la relazione diretta tra il ricorrente e il bene sequestrato; l'assenza di tali documenti rende l'impugnazione inammissibile o infondata.
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