Cassazione Penale, Sentenza n. 33242/2024 del 28/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale di Palermo che aveva corretto un errore materiale nell'ordinanza del 9/10/2023, ritenendo che il giudice dell'esecuzione avesse illegittimamente individuato un diverso reato piu grave (falsità ideologica anziché concussione) mediante procedura di correzione dell'errore materiale. La difesa deduceva nullità per abnormità dell'atto e della procedura, violazione del principio del giudicato esecutivo, inosservanza di norme che renderebbero la decisione inammissibile (arti. 649, 666 comma 2 e 130 c.p.p.), violazione del divieto di reformatio in peius e vizio di motivazione; sosteneva inoltre che la correzione fosse illegittima perché assunta senza richiesta di parte e che la diversa individuazione del reato avrebbe imposto una rideterminazione in melius della pena, non avvenuta.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha constatato che la correzione dell'errore materiale era lecita anche d'ufficio e che la diversa individuazione del reato come piu grave era un errore materiale immediatamente e oggettivamente rilevabile (derivante dalla mancata considerazione di una sentenza che aveva qualificato il fatto come concussione). La correzione non ha comportato alcuna modifica della pena finale (quindi non c'è stata reformatio in peius), e non sussisteva alcuna abnormità dell'atto o della procedura; la mancata impugnazione dell'ordinanza originaria non precludeva l'intervento correttivo. Per questi motivi il ricorso è stato rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 81 cod. pen.
Norma richiamata in relazione alla determinazione del reato piu grave ai fini della continuazione. La Corte ha accettato che la corretta individuazione del reato piu grave rientra nella valutazione per l'applicazione della disciplina della continuazione
art. 671 cod. proc. pen.
Richiamato nel contesto dell'esecuzione e della determinazione della pena nel caso di più sentenze; la correzione dell'errore materiale riguarda anche statuizioni esecutive di tale materia
art. 649 cod. proc. pen.
Citato dalla difesa per denunciare vizi di motivazione o nullità; la Corte non ha ritenuto che l'adozione della correzione integrasse le ipotesi richiamate dalla difesa
art. 666, comma 2, cod. proc. pen.
Richiamato dalla difesa in relazione a vizi procedurali o forme; la Corte ha ritenuto che le eventuali irregolarità formali non integrassero abnormità né impedissero la correzione d'ufficio
art. 130 cod. proc. pen.
Invocato dalla difesa come norma rilevante per la validità dell'atto; la Corte non ha considerato essa ostativa alla correzione dell'errore materiale
art. 568, comma 1, cod. proc. pen.
Richiamato dalla Corte per spiegare che la categoria dell'abnormità non era necessaria nel caso di specie quando l'atto è impugnabile in Cassazione; il principio di tassatività dei mezzi di impugnazione non opera qui
art. 127, comma 7, cod. proc. pen.
Richiamato in relazione al rimedio del ricorso per cassazione contro l'ordinanza di correzione dell'errore materiale, la Corte sottolinea l'assoggettamento della correzione a ricorso ordinario per cassazione
art. 585, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.
Richiamato per il termine di quindici giorni previsto per il ricorso per cassazione contro l'ordinanza di correzione dell'errore materiale
Massime di principio
- La correzione di un errore materiale da parte del giudice dell'esecuzione può essere disposta anche d'ufficio e non richiede necessariamente una richiesta di parte quando l'errore è immediatamente e oggettivamente rilevabile
- La qualificazione di un atto come 'abnorme' richiede che l'atto sia strutturalmente o funzionalmente estraneo all'ordinamento; l'eventuale irregolarità procedurale non basta a caratterizzare abnormità
- La correzione di un errore materiale che porta a una diversa individuazione del reato piu grave non costituisce di per sé reformatio in peius se la pena definitiva non risulta aggravata nelle sue componenti
- La mancata impugnazione di un provvedimento precedente non preclude la correzione di un evidente errore materiale, ma contro la correzione resta utilizzabile il ricorso per cassazione nei termini previsti
- Quando la modifica riguarda questioni di fatto oggettivamente verificabili (es. errata indicazione del reato consolidata da altra sentenza), la correzione materiale è lo strumento idoneo; questioni valutative o di merito restano soggette ai normali rimedi di impugnazione
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