Cassazione Penale, Ordinanza n. 20524/2025 del 03/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Genova che, in sede di concordato sui motivi ex art. 599-bis c.p.p., aveva rideterminato la pena e confermato nel resto la decisione di primo grado del G.i.p. del Tribunale di Genova, con cui l'imputato era stato ritenuto responsabile di tentato furto in abitazione aggravato e furto. Con un unico motivo ha dedotto erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in ordine alla quantificazione della pena inflitta. La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso inammissibile perché proposto su questioni alle quali l'interessato aveva rinunciato aderendo all'accordo sulla pena in appello, con effetti preclusivi anche nel giudizio di legittimità.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso senza formalità di procedura, rilevando che l'accordo raggiunto in appello ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p. comporta la rinuncia alle questioni devolute con effetti preclusivi anche per il ricorso per cassazione, analogamente alla rinuncia all'impugnazione. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
Norme richiamate
Il concordato in appello sulla pena attribuisce alle parti un potere dispositivo che limita la cognizione del giudice di secondo grado e produce effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, incluso il giudizio di legittimità, per le questioni rinunciate.
Consente la declaratoria di inammissibilità de plano del ricorso, senza formalità di procedura.
È richiamata quale fonte introduttiva dell'art. 599-bis c.p.p.
Massime di principio
- Quando l'imputato aderisce all'accordo sulla pena in appello ex art. 599-bis c.p.p., le questioni oggetto di rinuncia non possono essere successivamente riproposte con ricorso per cassazione.
- L'effetto preclusivo del concordato in appello non opera solo nel giudizio di secondo grado, ma si estende anche al giudizio di legittimità, in modo analogo alla rinuncia all'impugnazione.
- Il ricorso per cassazione che investa aspetti coperti da rinuncia derivante dall'accordo sulla pena è inammissibile de plano, con applicazione delle conseguenze economiche previste dall'art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 3 giu 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 20367/2025 del 03/06/2025
- ordinanza_penale · 3 giu 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 20390/2025 del 03/06/2025
- ordinanza_penale · 3 giu 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 20402/2025 del 03/06/2025
- ordinanza_penale · 3 giu 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 20403/2025 del 03/06/2025
- ordinanza_penale · 3 giu 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 20404/2025 del 03/06/2025
- ordinanza_penale · 3 giu 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 20405/2025 del 03/06/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →