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Sentenza

Sentenza del 29/07/2015 n. 16005 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La contribuente aveva impugnato una cartella di pagamento notificata l'8 giugno 2007, relativa a ritenute alla fonte e altre imposte per gli anni 2002 e 2003, deducendo principalmente la nullità o invalidità dell'atto per la mancata sottoscrizione del funzionario responsabile della riscossione e per la mancata indicazione del responsabile del procedimento. La CTR aveva ritenuto la cartella comunque annullabile, applicando la disciplina introdotta dal D.L. n. 248 del 2007, art. 36, comma 4-ter, anche a una cartella riferita a ruoli anteriori al 1 giugno 2008.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso di Equitalia sui primi due motivi, ha dichiarato assorbiti gli altri e ha cassato la sentenza della CTR della Puglia, rinviando la causa a una diversa sezione per un nuovo esame e per la liquidazione delle spese. Ha stabilito che la mancata sottoscrizione del funzionario non invalida la cartella quando l'atto sia inequivocabilmente riferibile all'agente della riscossione. Inoltre, per le cartelle relative a ruoli consegnati prima del 1 giugno 2008, la mancata indicazione del responsabile del procedimento non determina né nullità né annullabilità, anche perché opera la regola suppletiva sull'individuazione del responsabile e la cartella è un atto vincolato.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis

    Disciplina la liquidazione automatizzata delle imposte e costituisce la base dell'iscrizione a ruolo cui si riferiva la cartella.

  • D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54

    Richiamato quale fondamento dell'attività di liquidazione relativa alle imposte oggetto della cartella.

  • D.L. n. 248 del 2007, art. 36, comma 4-ter, convertito dalla L. n. 31 del 2008

    Ha previsto, a pena di nullità, l'indicazione del responsabile del procedimento per le cartelle relative a ruoli consegnati agli agenti della riscossione dal 1 giugno 2008; la disciplina non ha efficacia retroattiva.

  • L. n. 212 del 2000, art. 7, comma 2, lett. a)

    Prima della specifica disciplina del 2007-2008, non poteva essere utilizzata per sancire la nullità delle cartelle prive dell'indicazione del responsabile del procedimento.

  • L. n. 241 del 1990, art. 5, comma 2

    "è considerato responsabile del singolo procedimento il funzionario preposto alla unità organizzativa determinata a norma dell'art. 4, comma 1"

    In mancanza di assegnazione nominativa, individua automaticamente il responsabile nel funzionario preposto all'unità organizzativa competente.

  • L. n. 241 del 1990, art. 21-octies, comma 2

    Esclude l'annullabilità del provvedimento vincolato per violazioni procedimentali quando sia dimostrato che il contenuto dell'atto non avrebbe potuto essere diverso.

  • D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, comma 2

    Prevede che la cartella sia redatta secondo un modello approvato con decreto ministeriale; per i ruoli anteriori al 1 giugno 2008 tale modello non imponeva la sottoscrizione del funzionario né l'indicazione nominativa del responsabile.

  • D.M. 28 giugno 1999

    Approvava il modello della cartella di pagamento applicabile al periodo considerato, senza richiedere la sottoscrizione del funzionario responsabile della riscossione.

Massime di principio

  • La mancata sottoscrizione della cartella non comporta automaticamente invalidità: se l'atto è chiaramente riferibile all'autorità competente o all'agente della riscossione, la cartella resta valida.
  • La nullità per mancata indicazione del responsabile del procedimento opera, secondo la disciplina richiamata, solo per le cartelle relative a ruoli consegnati dal 1 giugno 2008; non può essere applicata retroattivamente a ruoli anteriori.
  • Per le cartelle anteriori al 1 giugno 2008, l'omessa indicazione del responsabile del procedimento non determina, di regola, neppure l'annullabilità, anche in considerazione della regola suppletiva prevista dalla L. n. 241 del 1990.
  • Quando l'atto tributario ha contenuto vincolato, una violazione meramente procedimentale non conduce all'annullamento se il contribuente non dimostra che il contenuto dell'atto avrebbe potuto essere diverso.
  • Nelle controversie relative a vizi propri della cartella, la legittimazione passiva spetta principalmente all'agente della riscossione, mentre l'ente impositore può non essere il soggetto corretto contro cui dirigere la contestazione.

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