Cassazione Penale, Sentenza n. 46063/2023 del 15/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza di condanna per il reato di ricettazione (art. 648 c.p.). Il ricorrente deduce: 1) errata applicazione della legge penale e vizio di motivazione per mancata individuazione del reato presupposto e per la mancata dimostrazione che la provenienza dei 242.170,00 euro fosse illecita; sostiene che la mera detenzione del denaro non è sufficiente senza elementi che colleghino il denaro a delitti preesistenti; 2) omessa valutazione della documentazione prodotta (quattro mandati da zii tedeschi e atti notarili) e mancata verifica delle giustificazioni sull'occultamento, nonché carenza dell'elemento psicologico.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché meramente reiterativo delle medesime questioni già esaminate e disattese in appello e per aspecificità (mancanza di confronto puntuale con la motivazione della Corte d'appello). Ha ritenuto che la Corte di appello avesse correttamente esaminato le spiegazioni difensive e la documentazione, evidenziando anomalie (assenza di prova dell'esistenza delle società, posteriorità degli atti notarili rispetto ai fatti), il rinvenimento di un panetto di cocaina, le modalità di occultamento del denaro, e la precarietà delle condizioni personali dell'imputato, elementi che rendono plausibile la provenienza illecita del denaro e integrare il reato di ricettazione. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare €3.000 alla cassa delle ammende per colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 648 cod. pen. (ricettazione)
La corte ha applicato la norma nel senso che il possesso di una somma rilevante di denaro, occultata con modalità incongrue e non comprovata da una giustificazione plausibile, può essere ritenuto provento di reato e integrare la ricettazione
art. 616 cod. proc. pen.
Norma invocata per dichiarare l'inammissibilità del ricorso per cassazione
art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Richiamata per il principio che l'aspecificità del ricorso (mancanza di confronto puntuale con la motivazione impugnata) costituisce motivo di inammissibilità
Giurisprudenza citata: Sez. 2, Sentenza n. 43532 del 19/11/2021 (Berati)
Precedente richiamato secondo cui il possesso ingente di denaro occultato e privo di plausibile giustificazione può integrare il reato di ricettazione
Massime di principio
- Il semplice possesso di ingenti somme in contanti non è automaticamente illecito, ma se accompagnato da modalità anomale di occultamento, elementi di collegamento a reati (es. trovato stupefacente) e mancanza di prove di una fonte lecita, può qualificarsi come ricettazione.
- Per scongiurare una condanna per ricettazione è necessario fornire una giustificazione plausibile, documentata e coerente temporalmente (es. contratti, trasferimenti bancari, documentazione antecedente ai fatti) che colleghi la somma a attività lecite.
- La Corte di merito non è tenuta a rispondere punto per punto a ogni documento prodotto se la motivazione complessiva mostra che le deduzioni difensive sono state valutate e ritenute incongruenti; in cassazione la mera reiterazione delle stesse critiche è inammissibile.
- Le incongruenze temporali o formali nella documentazione (es. atti notarili posteriori ai fatti) diminuiscono la credibilità della giustificazione e possono rafforzare l'ipotesi della provenienza illecita.
- In sede di appello e di cassazione non è possibile ottenere la riconsiderazione dei fatti con una diversa valutazione del merito se non sono dedotte censure di diritto puntuali; le critiche che mirano solo a una diversa valutazione delle prove sono, di norma, inammissibili in Cassazione.
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