Sentenza n. 173/2026 - Ancona, Sezione 2
per l'annullamento del provvedimento emesso dal SUI di Ascoli Piceno in data 20 ottobre 2025 di revoca/rigetto del nulla osta al lavoro subordinato nell'ambito del decreto flussi precedentemente rilasciato in favore del lavoratore Rizwan Muhammad;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento del SUI di Ascoli Piceno di revoca e rigetto del nulla osta al lavoro subordinato nell'ambito del decreto flussi
Esito
Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui lo Sportello Unico per l'Immigrazione di Ascoli Piceno aveva revocato e dichiarato irricevibile il nulla osta rilasciato nell'ambito del decreto flussi 2023, ritenendo non perfezionata la procedura per la mancata sottoscrizione del contratto di soggiorno entro otto giorni dall'ingresso del lavoratore in Italia. Il provvedimento richiamava l'ingresso del lavoratore nel territorio nazionale, la mancata conclusione della procedura e l'assenza di ulteriori chiarimenti. Il ricorrente ha dedotto l'illegittimità dell'atto, in particolare per violazione delle garanzie partecipative, poiché l'amministrazione aveva adottato il provvedimento il 20 ottobre 2025 senza attendere la scadenza del termine assegnato con il preavviso di rigetto e senza esaminare le osservazioni trasmesse mediante PEC alle ore 21:46 dello stesso giorno. Il termine di dieci giorni scadeva infatti domenica 19 ottobre 2025, sicché le osservazioni inviate il lunedì successivo erano tempestive. È stata inoltre contestata l'omessa considerazione della possibile causa di forza maggiore connessa alla mancata presentazione del lavoratore presso il datore di lavoro, in assenza di indizi di pratiche illecite o non commendevoli.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso ai fini del riesame e ha annullato il provvedimento impugnato. Ha ritenuto violato l'art. 10-bis della legge n. 241/1990, poiché le osservazioni del ricorrente erano state presentate tempestivamente e l'amministrazione non le aveva esaminate prima di adottare la decisione finale. Il termine di dieci giorni previsto dalla norma non è perentorio, non essendo qualificato espressamente come tale, e assolve una funzione collaborativa e deflattiva; l'amministrazione doveva quindi attendere la scadenza del termine e valutare le osservazioni ricevute. Il giudice ha escluso anche che la violazione partecipativa fosse irrilevante ai sensi dell'art. 21-octies, comma 2, della legge n. 241/1990, poiché le osservazioni avrebbero potuto incidere sull'esito del procedimento. In particolare, la mancata presentazione del lavoratore extracomunitario presso il datore di lavoro è stata ritenuta evento frequente e verosimile che, in assenza di indizi di condotte illecite, può integrare una causa di forza maggiore ai sensi dell'art. 103, comma 9, e deve essere valutato dall'amministrazione. Il provvedimento è stato quindi annullato con obbligo di riesame. Le spese sono state compensate, anche perché una maggiore collaborazione del ricorrente nell'assolvimento degli oneri comunicativi avrebbe potuto evitare il contenzioso.
Norme richiamate
art. 10-bis l. 241/1990
termine di dieci giorni per presentare osservazioni a seguito del preavviso di rigetto
Il termine ha funzione collaborativa e deflattiva e non è perentorio in assenza di un'espressa qualificazione legislativa; l'amministrazione deve attendere la sua scadenza e valutare le osservazioni tempestivamente presentate prima di adottare il provvedimento finale.
art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990
La violazione delle garanzie partecipative non è irrilevante quando le osservazioni dell'interessato avrebbero potuto condurre a un diverso esito del procedimento.
art. 103, comma 9
La mancata presentazione del lavoratore extracomunitario presso il datore di lavoro può costituire, in assenza di indizi di pratiche illecite, una causa di forza maggiore meritevole di valutazione nel procedimento relativo al nulla osta.
art. 60 c.p.a.
Consente la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata quando ne ricorrono i presupposti, anche all'esito della camera di consiglio fissata per la domanda cautelare.
Massime di principio
- Il termine di dieci giorni previsto dall'art. 10-bis della legge n. 241/1990 per la presentazione delle osservazioni al preavviso di rigetto non è perentorio, salvo espressa previsione legislativa; l'amministrazione non può adottare il provvedimento finale prima della scadenza del termine senza esaminare le osservazioni tempestivamente presentate.
- La violazione del contraddittorio procedimentale non è sanata dalla regola dei vizi formali non invalidanti quando le osservazioni dell'interessato siano astrattamente idonee a determinare un diverso esito del procedimento.
- Nel procedimento relativo al nulla osta per l'ingresso di un lavoratore extracomunitario, la mancata presentazione del lavoratore presso il datore di lavoro, in assenza di indizi di pratiche illecite o non commendevoli, può integrare una causa di forza maggiore e deve essere specificamente valutata dall'amministrazione.
- L'annullamento del provvedimento per omessa valutazione delle osservazioni comporta il riesame della posizione da parte dell'amministrazione, senza anticipare necessariamente l'esito sostanziale del procedimento.
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