Cassazione Penale, Ordinanza n. 38715/2025 del 01/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (tribunale)
La controversia
Il detenuto ha impugnato davanti alla Corte di cassazione l'ordinanza con cui il Tribunale di sorveglianza di Firenze aveva revocato la misura alternativa della semilibertà in precedenza concessa. Nel ricorso è stato dedotto un vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata. La doglianza, in sostanza, mirava a rimettere in discussione la valutazione dei presupposti della revoca della misura, sostenendo implicitamente l'insufficienza o l'illogicità dell'apprezzamento compiuto dal giudice di sorveglianza, ma senza evidenziare una reale violazione di legge o una motivazione meramente apparente.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la censura prospettata non denunciasse un effettivo vizio di legittimità, ma sollecitasse una nuova valutazione di merito dei presupposti della revoca della misura alternativa. Ha inoltre osservato che l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza era sorretta da motivazione congrua: erano stati valorizzati reiterati episodi di positività a cocaina, metaboliti dell'alcol e farmaci oppioidi non prescritti, diversi ritardi nel rientro in istituto, sanzioni disciplinari, la permanenza delle condotte anche dopo la modifica del trattamento e la perdita dell'offerta lavorativa a seguito del licenziamento dopo la sospensione della misura. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 616 c.p.p.
in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
art. 47 ord. pen.
la decisione presuppone la disciplina della misura alternativa dell'affidamento in prova, richiamata dal provvedimento di revoca contestato.
art. 50 ord. pen.
la decisione riguarda la revoca della semilibertà quale misura alternativa alla detenzione.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità avverso un provvedimento del tribunale di sorveglianza, il vizio di motivazione è configurabile solo quando la motivazione sia meramente apparente, manchi dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità, o sia del tutto inidonea a rendere comprensibile il percorso decisionale.
- Non è consentito in cassazione ottenere una nuova valutazione di merito dei presupposti fattuali posti a base della revoca di una misura alternativa, quando il giudice di sorveglianza abbia già compiuto un apprezzamento congruo e logicamente coerente degli elementi di fatto.
- Ai fini della revoca della misura alternativa rilevano le condotte incompatibili con il trattamento e con il percorso rieducativo, quali reiterate violazioni delle prescrizioni, positività a sostanze o assunzione di farmaci non prescritti, ritardi nei rientri e sanzioni disciplinari.
- La sopravvenuta perdita del supporto lavorativo può costituire ulteriore elemento valutabile nel giudizio sulla permanenza dei presupposti della misura alternativa.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile perché diretto solo a contestare il merito, la condanna alle spese e al pagamento della somma alla Cassa delle ammende segue come conseguenza processuale.
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