Cassazione Penale, Sentenza n. 105/2025 del 02/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Lecce dell'08/10/2024 che, in sede di annullamento con rinvio, aveva parzialmente accolto il ricorso annullando la custodia cautelare in carcere per i capi 62), 65) e 68) e confermandola per il resto. Il ricorrente deduceva violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., per mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione del tribunale del riesame, sostenendo che quest'ultimo non aveva tenuto conto del mutato quadro indiziario dopo l'annullamento di alcune contestazioni, aveva comunque ritenuto attuali le esigenze cautelari e aveva confermato l'abitualità della condotta nonostante residuasse un'unica contestazione. Inoltre, il difensore ha poi dichiarato la rinuncia al ricorso (memoria del 13/11/2024) in ragione della sostituzione della custodia in carcere con gli arresti domiciliari disposta dal GIP in data 08/11/2024
La decisione
Il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile. Il Collegio ha ritenuto inammissibile il motivo unico perché manifestamente infondato: la Corte di legittimità può limitarsi a verificare la logica e la conformità del ragionamento del giudice del merito e non riesaminare i fatti come nuovo giudice; l'ordinanza impugnata ha adeguatamente motivato la sussistenza delle esigenze cautelari richiamando le modalità collaudate della condotta criminosa, i rapporti con il vertice del sodalizio e i numerosi precedenti specifici del Chivirì, nonché la inefficacia deterrente delle precedenti detenzioni. La dichiarazione di rinuncia sottoscritta dal difensore privo di procura speciale non ha efficacia, pertanto il ricorso è esaminato sul merito. Sebbene la sostituzione della misura cautelare con gli arresti domiciliari abbia determinato una parziale sopravvenuta carenza d'interesse rispetto alla censura sulla custodia carceraria, rimaneva interesse su questioni di esigenze cautelari e adeguatezza della misura; nondimeno la doglianza è risultata infondata. Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 500 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 611, comma 1-bis, cod. proc. pen.
Norma richiamata per autorizzare il trattamento cartolare del ricorso (esame senza udienza); usata per motivare la forma di trattazione del ricorso
art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
Prevede il motivo di ricorso per 'manifesta illogicità' o carenza di motivazione; il ricorrente invoca tale articolo per censurare la motivazione del tribunale del riesame
art. 274 cod. proc. pen.
Richiamato nel testo come riferimento alle esigenze cautelari: la Corte precisa che l'insussistenza delle esigenze cautelari è deducibile in cassazione solo se emerge violazione di norme o manifesta illogicità della motivazione
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che disciplina la condanna alle spese processuali e la misura della somma da versare alla Cassa delle ammende a seguito di ricorso inammissibile o infondato; applicata per condannare il ricorrente a pagare le spese e 500 euro
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso deve essere manifestata personalmente dall'interessato o da un procuratore speciale: la sola dichiarazione del difensore di fiducia senza procura speciale non produce effetti
- In Cassazione, quanto alle misure cautelari personali, il sindacato è limitato: il giudice di legittimità verifica la coerenza logico-giuridica della motivazione e la conformità ai principi di diritto, non può sostituirsi al giudice di merito nel riconsiderare i fatti già valutati
- La sopravvenuta sostituzione della misura cautelare (es. carcere con arresti domiciliari) può determinare una parziale carenza di interesse del ricorso relativo alla misura più grave, ma può restare interesse su profili residui quali l'attualità e l'adeguatezza delle esigenze cautelari
- La mera riduzione del numero delle contestazioni non obbliga automaticamente il giudice ad escludere le esigenze cautelari se la motivazione del tribunale del riesame evidenzia elementi concreti (modalità della condotta, rapporti con il vertice del sodalizio, precedenti specifici, inefficacia deterrente delle detenzioni) che giustificano la misura
- Ricorsi manifestamente infondati o inammissibili possono comportare condanne alle spese e sanzioni pecuniarie alla Cassa delle ammende; valutare la fondatezza e l'interesse prima di proporre ricorso
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