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Cassazione Penale, Ordinanza n. 11678/2026 del 26/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello che aveva mantenuto la qualificazione giuridica della condotta in concorso in ricettazione, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata riqualificazione del fatto in furto aggravato ex art. 625, primo comma, n. 7 c.p. Il ricorso riproponeva, in sostanza, censure già formulate in appello: si assumeva che la detenzione dei beni dovesse essere ricondotta al furto presupposto, ma la Corte d'appello aveva escluso tale ricostruzione perché mancavano elementi concreti sulle modalità e circostanze della pretesa condotta di furto, essendo insufficiente una generica ammissione dell'imputata.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che l'unico motivo fosse manifestamente infondato e, comunque, non proponibile in quella sede perché meramente riproduttivo di doglianze già dedotte in appello e già disattese con motivazione ritenuta conforme alla giurisprudenza consolidata. Ne è derivata la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 648 c.p.

    La clausola di riserva non opera quando manchino elementi che consentano di inquadrare la detenzione come esito diretto del furto anziché come ricezione di cose di provenienza illecita; per escludere la ricettazione occorrono elementi ulteriori, chiari e immediati che colleghino la detenzione al furto presupposto.

  • art. 625, primo comma, n. 7 c.p.

    La ricorrente chiedeva la riqualificazione del fatto in furto aggravato da questa circostanza aggravante, ma la Corte ha ritenuto non dimostrata la base fattuale necessaria per tale mutamento di qualificazione.

Massime di principio

  • In tema di rapporto tra furto presupposto e ricettazione, la mera detenzione del bene non basta a escludere la ricettazione: per trasformare la detenzione in prova del furto occorrono elementi ulteriori, specifici e univoci che dimostrino la riconducibilità immediata e non mediata della cosa al furto.
  • Una generica ammissione dell'imputato non è sufficiente a fondare la riqualificazione in furto se non è accompagnata da indicazioni precise, circostanziate e attendibili sulle modalità concrete della sottrazione.
  • In cassazione non sono ammissibili censure che si limitino a riproporre in modo sostanzialmente identico motivi già esaminati e disattesi in appello, quando la motivazione della sentenza impugnata sia coerente e conforme alla giurisprudenza consolidata.
  • Il difetto di specificità del motivo di ricorso può condurre alla declaratoria di inammissibilità anche quando il ricorrente invochi simultaneamente violazione di legge e vizio di motivazione, se la censura non si confronta effettivamente con la ratio decidendi della sentenza di merito.

Come è indicizzato

MaterieRicettazioneFurtoImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale

Testo integrale

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