Sentenza n. 2726/2026 - Roma, Sezione 4T
per l'annullamento della Determina Dirigenziale di Roma Capitale prot. n. QI/91954/2024 del 07.05.2024 del Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica – Ufficio Edilizia Privata - U.O. Condono Edilizio - di rigetto della richiesta di condono edilizio di cui al prot. 0/553560.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di condono edilizio relativo alla realizzazione di un’unità immobiliare di 52,40 mq di superficie utile residenziale e 12,10 mq di superficie non residenziale
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego di condono adottato da Roma Capitale ai sensi della l. n. 326/2003 e della l.r. Lazio n. 12/2004, relativo a un abuso edilizio maggiore realizzato in Roma, via Salpione n. 46. Il diniego era motivato dalla presenza del vincolo paesaggistico relativo alle fasce di protezione dei corsi d’acqua pubblici. Con il primo motivo sono stati dedotti violazione della l. n. 241/1990, difetto di istruttoria e travisamento dei fatti, sostenendo che il Canale Palocco fosse un mero canale per la raccolta delle acque piovane, non iscritto negli elenchi delle acque pubbliche, e che l’area fosse ormai urbanizzata e a destinazione residenziale. Con il secondo motivo sono stati dedotti eccesso di potere per disparità di trattamento, difetto di motivazione e omessa ponderazione degli interessi, richiamando il rilascio di condoni a proprietari di unità immobiliari dello stesso stabile e il legittimo affidamento maturato per la durata del procedimento. Con il terzo motivo sono state dedotte violazione dell’art. 32, comma 27, lett. d), e dell’art. 37 della l. n. 326/2003, dell’art. 6 della l.r. n. 12/2004 e degli artt. 31, 32 e 33 della l. n. 47/1985. Il ricorrente ha sostenuto la formazione del silenzio-assenso, la posteriorità del vincolo rispetto all’ultimazione dell’abuso e l’omessa acquisizione del parere dell’autorità tutoria.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Quanto al primo motivo, ha ritenuto provata la sussistenza del vincolo paesaggistico, poiché il Canale Palocco è ricompreso nell’elenco delle acque pubbliche e nelle relative cartografie regionali. Trattandosi di abuso edilizio maggiore, il condono previsto dall’art. 32 del d.l. n. 269/2003 è escluso per gli interventi rientranti nei numeri 1, 2 e 3 dell’allegato 1, anche se l’area è soggetta a vincolo di inedificabilità relativa e l’intervento è conforme agli strumenti urbanistici; il parere dell’autorità preposta alla tutela non potrebbe comunque superare tale preclusione. Quanto al secondo motivo, il diniego di condono costituisce esercizio di potere vincolato, sicché non sono utilmente deducibili profili di disparità di trattamento propri dell’attività discrezionale. L’eventuale rilascio di condoni illegittimi in casi analoghi non fonda il diritto all’identico trattamento. Inoltre, il decorso del tempo non consolida un legittimo affidamento sulla conservazione di un abuso edilizio. Il condono del vicino non è stato ritenuto comparabile perché riferito al primo condono edilizio disciplinato dalla l. n. 47/1985, normativa meno restrittiva rispetto alla l. n. 326/2003. Quanto al terzo motivo, la radicale non condonabilità ex lege dell’opera impedisce la formazione del silenzio-assenso, poiché l’istanza non è aderente al modello normativo astratto idoneo ad attivare il meccanismo di formazione tacita del titolo. Il carattere sopravvenuto del vincolo non è stato ritenuto decisivo, perché la l.r. Lazio n. 12/2004, applicabile ratione temporis alla domanda presentata il 9 dicembre 2004, ha esteso legittimamente le ipotesi di insanabilità anche ai vincoli sopravvenuti tassativamente indicati. Il ricorrente è stato condannato alle spese di lite, liquidate in € 1.500,00 oltre accessori di legge se dovuti.
Norme richiamate
art. 32 d.l. n. 269/2003
con riguardo agli abusi edilizi commessi in aree sottoposte a vincolo paesaggistico, il condono è applicabile esclusivamente agli interventi di minore rilevanza indicati ai numeri 4, 5 e 6 dell’allegato 1; non sono suscettibili di sanatoria le opere di cui ai numeri 1, 2 e 3
Per gli abusi maggiori realizzati in area sottoposta a vincolo paesaggistico, il condono è precluso, anche quando il vincolo sia di inedificabilità relativa e l’intervento sia urbanisticamente conforme.
art. 32, comma 27, lett. d), l. n. 326/2003
La disciplina è stata applicata unitamente alla normativa regionale per escludere la sanabilità dell’opera in presenza del vincolo paesaggistico rilevante.
art. 142, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 42/2004
fiumi, torrenti, corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico [...] e relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna
Il Canale Palocco, essendo ricompreso nell’elenco delle acque pubbliche e nelle cartografie regionali, determina l’applicazione del vincolo paesaggistico.
art. 134, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 42/2004
Richiamato quale base normativa del vincolo paesaggistico gravante sull’area.
art. 3 l.r. Lazio n. 12/2004
La normativa regionale, applicabile alla domanda presentata dopo la sua entrata in vigore, ha ampliato le ipotesi di insanabilità includendo i vincoli sopravvenuti tassativamente indicati.
art. 6 l.r. Lazio n. 12/2004
Invocato dal ricorrente, ma ritenuto non idoneo a superare la preclusione normativa alla sanatoria.
art. 31 l. n. 47/1985
Richiamato dal ricorrente nel quadro della disciplina dei condoni edilizi; il primo condono è stato considerato meno restrittivo rispetto a quello del 2003.
art. 32 l. n. 47/1985
Richiamato dal ricorrente e posto in relazione alla disciplina più favorevole del primo condono edilizio.
art. 33 l. n. 47/1985
Richiamato dal ricorrente nel quadro della disciplina del primo condono edilizio.
art. 37 l. n. 326/2003
Richiamato dal ricorrente, senza che la relativa censura sia stata ritenuta idonea a superare la preclusione alla sanatoria.
l.r. Lazio n. 24/1998
Indicata dal ricorrente come fonte del vincolo paesaggistico, asseritamente successivo all’abuso; la questione non esclude l’applicazione della disciplina regionale più restrittiva del 2004.
l. n. 241/1990
Invocata per la violazione del giusto procedimento; la censura è stata respinta in ragione dell’accertata sussistenza del vincolo e della natura vincolata del diniego.
Massime di principio
- Il condono edilizio previsto dall’art. 32 del d.l. n. 269/2003 non è applicabile agli abusi edilizi maggiori, corrispondenti agli interventi di cui ai numeri 1, 2 e 3 dell’allegato 1, realizzati in aree sottoposte a vincolo paesaggistico, anche quando il vincolo comporti soltanto un’inedificabilità relativa e l’opera sia conforme agli strumenti urbanistici.
- Il diniego di condono edilizio fondato sulla sussistenza dei presupposti normativi di insanabilità costituisce esercizio di potere vincolato; pertanto, il rilascio di sanatorie in casi analoghi, ove illegittimo, non attribuisce al richiedente il diritto alla parità di trattamento né rende illegittimo il diniego.
- Il decorso del tempo tra la presentazione dell’istanza di condono e il diniego non consolida un legittimo affidamento sulla conservazione di un abuso edilizio, poiché il tempo non può rendere legittima una situazione edilizia abusiva.
- Il silenzio-assenso non può formarsi quando l’opera è radicalmente non condonabile ex lege: l’istanza deve essere almeno aderente al modello normativo astratto previsto dalla legge, non essendo sufficiente la sola eventuale sussistenza dei requisiti formali di formazione del silenzio.
- La normativa regionale applicabile alla domanda di condono può estendere, nei limiti della legittimità costituzionale, le ipotesi di insanabilità agli interventi realizzati in presenza di vincoli paesaggistici sopravvenuti, purché i vincoli siano quelli tassativamente individuati dalla legge regionale.
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