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Sentenza

Sentenza n. 1092/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Prima, n. 14977/2024, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202500113

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Lazio, Sez. I, n. 14977/2024, concernente il mancato inserimento del Comune nel riparto del fondo statale destinato agli enti locali con peggioramento del disavanzo conseguente alla ricostituzione del fondo anticipazioni di liquidità

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni e comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il Comune ha contestato il decreto interministeriale del 10 agosto 2021, nella parte in cui non lo aveva incluso tra i beneficiari del fondo previsto dall’art. 52, comma 1, d.l. n. 73/2021. In primo grado aveva dedotto l’illegittimità dell’esclusione, la carenza di motivazione e la mancata considerazione delle osservazioni procedimentali. In appello ha censurato la sentenza del TAR sostenendo, principalmente, che il termine per la trasmissione alla BDAP del rendiconto 2019 rettificato non potesse considerarsi perentorio in assenza di un’espressa previsione legislativa. Ha inoltre ribadito i vizi di carenza motivazionale e di violazione del contraddittorio procedimentale. Il Comune aveva approvato il rendiconto 2019 senza accantonare il fondo anticipazioni di liquidità e aveva proceduto alla rettifica soltanto con deliberazione commissariale del 18 maggio 2021, trasmettendola alla BDAP il 27 luglio 2021, dopo l’estrazione dei dati utilizzati per il riparto e dopo la riunione della Conferenza Stato-città che aveva raggiunto l’intesa sul riparto.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto integralmente l’appello e confermato la sentenza del TAR. Ha ritenuto legittima l’esclusione del Comune dal riparto perché la trasmissione del rendiconto 2019 rettificato alla BDAP è avvenuta tardivamente. La perentorietà del termine non richiede necessariamente un’espressa qualificazione normativa: può desumersi dalla funzione del termine e dalla necessità di assicurare il regolare svolgimento di una procedura unitaria, complessa e destinata a coinvolgere una pluralità di enti. L’art. 52, comma 1, d.l. n. 73/2021, imponendo l’adozione del decreto di riparto entro trenta giorni e prevedendo l’utilizzo dei dati della BDAP, presupponeva che l’amministrazione disponesse tempestivamente dei dati contabili completi. Il termine applicabile è stato individuato nell’art. 4, comma 1, lett. b), del decreto MEF 12 maggio 2016, che impone agli enti locali di trasmettere i dati contabili alla BDAP entro trenta giorni dall’approvazione del rendiconto. Il Comune, inoltre, aveva tardivamente adempiuto anche all’obbligo sostanziale di accantonare il fondo anticipazioni di liquidità nel rendiconto 2019, previsto dall’art. 39-ter, comma 1, d.l. n. 162/2019, poiché il rendiconto originario esponeva un FAL pari a zero e la rettifica era intervenuta oltre il termine prorogato per l’approvazione del rendiconto 2019. Sono state respinte anche le censure relative alla motivazione e al contraddittorio procedimentale. Quanto alla motivazione, il Collegio ha valorizzato il carattere vincolato dell’attività amministrativa e il richiamo per relationem ai criteri normativi, alla nota metodologica e all’intesa della Conferenza Stato-città. Quanto al contraddittorio, il Comune non aveva specificamente censurato le argomentazioni del TAR e, comunque, l’art. 21-octies, comma 2, l. n. 241/1990 escludeva l’annullabilità dell’atto vincolato per omessa comunicazione di avvio o mancato preavviso di rigetto. Le spese del giudizio di appello sono state compensate per la novità delle questioni.

Norme richiamate

  • art. 52, comma 1, d.l. 25 maggio 2021, n. 73, conv. in l. 23 luglio 2021, n. 106

    è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell’interno, un fondo con una dotazione di 660 milioni di euro per l’anno 2021, in favore degli enti locali che hanno peggiorato il disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2019 rispetto all’esercizio precedente a seguito della ricostituzione del fondo anticipazioni di liquidità

    La disposizione presuppone che, ai fini del riparto unitario del fondo, l’amministrazione disponga tempestivamente dei dati contabili completi trasmessi alla BDAP.

  • art. 39-ter, comma 1, d.l. 30 dicembre 2019, n. 162, conv. in l. 28 febbraio 2020, n. 8

    in sede di approvazione del rendiconto 2019 gli enti locali accantonano il fondo anticipazione di liquidità nel risultato di amministrazione al 31 dicembre 2019

    L’accantonamento del fondo anticipazioni di liquidità doveva essere effettuato già in sede di approvazione del rendiconto 2019; l’omissione e la successiva rettifica tardiva impediscono di valorizzare il dato ai fini del riparto.

  • art. 4, comma 1, lett. b), decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 12 maggio 2016

    gli enti locali trasmettono alla B.D.A.P. i dati contabili entro 30 giorni dall’approvazione del rendiconto di gestione

    Il termine, pur non qualificato espressamente come perentorio, è essenziale ai fini della procedura di riparto quando l’amministrazione deve utilizzare dati aggiornati entro una scadenza ravvicinata.

  • art. 227, comma 2, d.lgs. n. 267/2000

    Individua il termine per l’approvazione del rendiconto di gestione, applicabile al Comune anche ai fini della tempestiva integrazione delle poste contabili.

  • art. 107, comma 1, lett. b), d.l. 19 maggio 2020, n. 34, conv. in l. 17 luglio 2020, n. 77

    Ha prorogato al 30 giugno 2020 il termine per l’approvazione del rendiconto relativo all’annualità 2019.

  • art. 21-octies, comma 2, l. 7 agosto 1990, n. 241

    Per gli atti vincolati, esclude l’annullabilità per omessa comunicazione di avvio del procedimento o mancato preavviso di rigetto quando il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso.

  • art. 10-bis l. 7 agosto 1990, n. 241

    Il mancato preavviso di rigetto non comporta l’annullabilità dell’atto vincolato nei casi coperti dall’art. 21-octies, comma 2.

Massime di principio

  • La perentorietà di un termine procedimentale può desumersi, anche in assenza di un’espressa qualificazione legislativa, dalla funzione essenziale che il rispetto del termine svolge nel regolare una procedura complessa e unitaria, soprattutto quando l’amministrazione debba assumere una decisione entro una scadenza ravvicinata sulla base di dati riferiti a una pluralità di soggetti.
  • Quando una procedura di riparto di risorse pubbliche utilizza una banca dati istituzionale per individuare automaticamente i beneficiari, il soggetto interessato deve trasmettere entro il termine utile i dati completi e aggiornati necessari alla verifica dei requisiti; la trasmissione successiva all’estrazione dei dati e all’acquisizione dell’intesa sul riparto è insanabilmente tardiva.
  • L’obbligo di inserire una determinata posta contabile nel rendiconto deve essere adempiuto in sede di approvazione del rendiconto, salvo diversa previsione normativa; la successiva riapprovazione o rettifica tardiva non consente di pretendere l’inclusione in una procedura di riparto già istruita sulla base dei dati tempestivamente disponibili.
  • Per un provvedimento vincolato fondato sull’applicazione automatica di criteri predeterminati, la motivazione può essere assolta mediante richiamo per relationem alle disposizioni normative, alla nota metodologica e agli atti generali che fissano i criteri di individuazione dei beneficiari e di quantificazione delle quote.
  • L’omessa comunicazione di avvio del procedimento o il mancato preavviso di rigetto non determinano l’annullabilità di un atto vincolato quando, alla luce dei dati oggettivi e dei criteri predeterminati applicabili, il contenuto dell’atto non avrebbe potuto essere diverso.

Come è indicizzato

MaterieBandi di finanziamento e graduatorieRegolamenti e atti amministrativi generaliMotivazione del provvedimentoPartecipazione al procedimento
RamiContributi e finanziamenti pubbliciEnti locali e organizzazione amministrativaProcedimento amministrativo
IstitutiTermini del procedimentoDifetto di motivazionePartecipazione procedimentaleVizi formali non invalidanti

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