Cassazione Civile, Ordinanza n. 08418/2024 del 28/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (controparte)
La controversia
Nel precedente giudizio di cassazione era stata dichiarata la cessazione della materia del contendere e, in applicazione della soccombenza virtuale, il ricorrente era stato condannato alle spese in favore della controricorrente. Il ricorrente ha quindi proposto ricorso ex art. 391-bis c.p.c. chiedendo la correzione dell'ordinanza, sostenendo che vi fosse un errore di fatto: in sostanza, la persona originariamente attrice non avrebbe potuto produrre il documento su cui si fondava la revocazione perché era deceduta prima della prima udienza, sicché la valutazione sull'inammissibilità della revocazione sarebbe stata errata; inoltre, poiché la sentenza d'appello impugnata per revocazione era poi stata cassata, le spese del giudizio di legittimità avrebbero dovuto essere poste a carico della controparte. La resistente ha contestato l'ammissibilità dell'istanza e chiesto le spese del procedimento di correzione.
La decisione
La Corte ha ritenuto che nell'ordinanza da correggere non vi fosse alcun errore materiale, poiché le doglianze del ricorrente miravano in realtà a contestare il contenuto decisorio della precedente ordinanza, cioè la valutazione sull'assenza dei presupposti della revocazione e l'individuazione del soccombente virtuale. Ha quindi ribadito che l'errore materiale correggibile ex art. 391-bis c.p.c. è solo una svista di redazione, percepibile ictu oculi, e non un errore di giudizio. Ha inoltre escluso la condanna alle spese del presente procedimento in favore della resistente, osservando che la sua memoria era stata depositata di iniziativa e non per effetto della notificazione del ricorso. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
Norme richiamate
correzione di errore materiale
consente solo la correzione di errori materiali o di mera svista, anche d'ufficio, quando la divergenza tra pensiero e testo sia immediatamente percepibile; non è utilizzabile per rimettere in discussione il contenuto decisorio della pronuncia.
richiamato solo come presupposto della domanda di revocazione oggetto del precedente giudizio; nel caso concreto la Corte ha rilevato che la censura riguardava la valutazione della sussistenza dei presupposti della revocazione, non un errore materiale.
soccombenza virtuale
criterio utilizzato nell'ordinanza precedente per regolare le spese del giudizio di cassazione dopo la cessazione della materia del contendere.
richiamato nel contesto della revocazione avverso la sentenza della Corte d'appello; la Corte non affronta nel merito la revocazione, ma solo la dedotta erroneità materiale dell'ordinanza che l'aveva valutata.
Massime di principio
- L'istanza di correzione dell'errore materiale ex art. 391-bis c.p.c. è ammissibile solo quando il provvedimento contenga una svista redazionale o una divergenza palese tra volontà del giudice ed espressione testuale, rilevabile immediatamente dal solo testo.
- Non è configurabile errore materiale quando la parte, sotto l'apparenza della correzione, mira a contestare il ragionamento decisorio, la valutazione dei presupposti dell'azione o la regolazione delle spese fondata sulla soccombenza virtuale.
- Nel procedimento di correzione non ogni iniziativa della controparte legittima automaticamente la condanna alle spese: occorre un effettivo nesso causale tra l'istanza notificata e la difesa svolta dalla parte resistente.
- La sopravvenienza di vicende che avrebbero potuto incidere sul diverso esito del giudizio non trasforma in errore materiale la statuizione già resa sulla base degli atti e delle risultanze esaminate dal giudice.
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