Sentenza n. 9387/2026 - Roma, Sezione 1T
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: revoca del nulla osta al lavoro subordinato e rigetto della domanda di autorizzazione all'ingresso di un lavoratore straniero
Esito
Favorevole al resistente (prefettura e ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il datore di lavoro ha impugnato il provvedimento prefettizio di revoca del nulla osta per lavoro subordinato, già rilasciato, e di rigetto della domanda di autorizzazione all'ingresso in favore di un lavoratore straniero. Il ricorso è stato integrato da motivi aggiunti avverso il medesimo provvedimento, nuovamente notificato dall'amministrazione. Dal testo non emergono i motivi specifici di illegittimità dedotti, poiché la decisione è fondata sulla sopravvenuta eliminazione dell'atto impugnato in autotutela.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Nel corso del giudizio l'amministrazione ha annullato in autotutela il provvedimento impugnato e ha ripristinato l'istanza, disponendo di attendere i pareri dell'Ispettorato territoriale del lavoro e della Questura e, in caso di esito positivo, di convocare le parti presso lo Sportello unico per l'immigrazione. Tale riedizione del procedimento ha fatto venir meno l'interesse attuale alla decisione sull'impugnazione dell'atto originario. Le spese sono state compensate per ragioni equitative, in considerazione del peculiare sviluppo del procedimento.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
sentenza in forma semplificata
La sentenza è stata pronunciata all'esito della camera di consiglio, sentite le parti, secondo il rito decisorio previsto dalla disposizione.
Massime di principio
- L'annullamento in autotutela dell'atto impugnato, accompagnato dal ripristino del procedimento amministrativo e dalla riedizione dell'attività istruttoria e decisoria, determina la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione sull'impugnazione dell'atto originario, con conseguente improcedibilità del ricorso.
- La sopravvenuta carenza di interesse può essere dichiarata quando, nel corso del giudizio, l'amministrazione elimina l'atto contestato e riattiva il procedimento, senza che residui un'utilità concreta e attuale derivante dalla pronuncia giudiziale sull'atto originario.
- La compensazione delle spese può essere disposta per ragioni equitative in presenza di uno sviluppo procedimentale peculiare, anche quando il giudizio si conclude per sopravvenuta carenza di interesse.
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