Sentenza n. 7396/2026 - Roma, Sezione 1
per l'annullamento - della delibera votata dal Plenum del C.S.M. nella seduta del 16 luglio 2025 (resa nota con comunicazione prot. C.S.M. P12848/25 del 22 luglio 2025) con la quale è stato disposto il conferimento dell'Ufficio apicale di Presidente del Tribunale di Roma al controinteressato, nonché di ogni ulteriore atto della procedura ad essa antecedente, coordinato e/o comunque connesso, ivi incluse - per quanto possa occorrere, le disposizioni del nuovo Testo Unico sulla dirigenza giudiziaria nei limiti specificati.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: delibera del CSM del 16 luglio 2025 di conferimento dell'ufficio di Presidente del Tribunale di Roma al controinteressato, nonché gli atti della procedura e, in via subordinata, le disposizioni del nuovo Testo Unico sulla dirigenza giudiziaria
Esito
Favorevole al resistente (CSM e controinteressato)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha dedotto la violazione dei criteri del nuovo Testo Unico sulla dirigenza giudiziaria e l'eccesso di potere nella comparazione tra i candidati. In particolare, ha contestato: il giudizio di equivalenza quanto al merito, ritenendo decisiva la maggiore permanenza del ricorrente negli uffici giudiziari; la valorizzazione delle esperienze fuori ruolo del candidato nominato, che, secondo il ricorrente, avrebbero dovuto avere natura meramente sussidiaria e non prevalere sulle esperienze giudiziarie; la mancata attribuzione di prevalenza al ricorrente in ragione del maggior numero e della maggiore rilevanza astratta degli indicatori posseduti, inclusa l'esperienza direttiva quale Presidente di un tribunale di grandi dimensioni; l'errata applicazione della regola sulla differenza di durata delle esperienze giudicanti; il giudizio di equivalenza relativo alla pluralità dei settori e delle materie trattate; la motivazione subordinata fondata sugli indicatori sussidiari; nonché, in via subordinata, l'illegittimità del Testo Unico nella parte in cui avrebbe consentito al CSM di disattendere l'ordine decrescente dei criteri preferenziali.
La decisione
Il TAR ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto legittimo il giudizio sul merito, chiarendo che l'art. 10 del Testo Unico riguarda le componenti del giudizio attitudinale e non il distinto parametro del merito. Ha escluso la violazione dell'art. 18, comma 1, poiché la differenza di durata delle esperienze giudicanti assume valenza selettiva solo quando supera sei anni e l'esperienza più breve non raggiunge diciotto anni; nel caso concreto il candidato nominato aveva oltre venticinque anni di esperienza giudicante. Ha ritenuto legittima la valorizzazione, tra gli indicatori attitudinali principali, degli incarichi fuori ruolo presso il Ministero della Giustizia e il CSM, in quanto l'art. 29, comma 5, attribuisce espressamente a tali incarichi il valore di ulteriori indicatori principali integrativi delle esperienze di cui all'art. 18, comma 2, lett. c). Il Collegio ha poi interpretato l'ordine degli indicatori dell'art. 18, comma 2, come tendenziale e non rigido: le esperienze elencate devono essere valutate complessivamente e unitariamente, senza automatismi fondati né sulla prevalenza di un singolo indicatore né sul numero degli indicatori posseduti. È quindi astrattamente possibile preferire un candidato con esperienze riconducibili alla lett. c) rispetto a uno dotato dell'esperienza di cui alla lett. a), purché la motivazione spieghi adeguatamente la maggiore pregnanza concreta delle esperienze valorizzate. Nel caso concreto, la motivazione del CSM è stata ritenuta congrua e non manifestamente illogica, avendo valorizzato la combinazione tra l'esperienza semidirettiva presso il Tribunale di Roma, l'esperienza dirigenziale presso il Ministero e l'incarico di componente del CSM, nonché la maggiore durata e ampiezza delle funzioni organizzative svolte dal candidato nominato. È stato ritenuto non irragionevole anche il giudizio di equivalenza quanto alla varietà dei settori, delle materie e dei gradi della giurisdizione. Le censure sugli indicatori sussidiari sono state dichiarate superflue, poiché la prevalenza era già stata motivata sulla base degli indicatori principali. È stata infine respinta la censura di illegittimità del Testo Unico: la disciplina conserva criteri autolimitativi e margini di discrezionalità tecnica, senza escludere il sindacato giurisdizionale. Spese compensate per la novità della questione.
Norme richiamate
art. 6 del nuovo Testo Unico sulla dirigenza giudiziaria
Il parametro del merito dei candidati deve essere valutato sulla base delle risultanze relative a capacità, laboriosità, diligenza e impegno.
art. 9 del nuovo Testo Unico sulla dirigenza giudiziaria
Concorre a disciplinare la valutazione del merito dei candidati nell'ambito della procedura di conferimento dell'ufficio direttivo.
art. 10 del nuovo Testo Unico sulla dirigenza giudiziaria
Disciplina le componenti del giudizio attitudinale e non determina automaticamente la prevalenza nel distinto parametro del merito.
art. 11 del nuovo Testo Unico sulla dirigenza giudiziaria
Concorre a definire i criteri per la valutazione delle esperienze maturate nel lavoro giudiziario.
art. 12, comma 2, del nuovo Testo Unico sulla dirigenza giudiziaria
Rileva, altresì, il positivo svolgimento per l’intero ottennio di eventuali pregressi incarichi direttivi e semidirettivi
Il positivo svolgimento dell'incarico direttivo o semidirettivo per l'intero ottennio precedente alla vacanza attribuisce un ulteriore rilievo valutativo; tale rilievo non opera quando l'incarico non sia stato svolto per l'intero periodo.
art. 18 del nuovo Testo Unico sulla dirigenza giudiziaria
Per gli uffici direttivi giudicanti di grandi dimensioni stabilisce gli indicatori attitudinali principali, ordinati secondo un rilievo decrescente ma da valutare complessivamente e unitariamente. La differenza di durata delle esperienze giudicanti è selettiva solo se superiore a sei anni e se l'esperienza più breve non raggiunge diciotto anni.
art. 26, comma 1, del nuovo Testo Unico sulla dirigenza giudiziaria
Rileva nell'ambito degli indicatori sussidiari, applicabili quando i candidati risultino equivalenti rispetto agli indicatori principali; la relativa censura è stata ritenuta superflua nel caso concreto.
art. 29, comma 5, del nuovo Testo Unico sulla dirigenza giudiziaria
assumono valenza di ulteriore indicatore attitudinale principale, che concorre a integrare le esperienze di cui […] alla lettera c) degli articoli 18 e 20
Gli incarichi di Direttore generale di prima o seconda fascia del Ministero della Giustizia e di componente del CSM assumono valore di ulteriori indicatori attitudinali principali e non sono necessariamente relegati tra gli indicatori sussidiari.
Massime di principio
- Nella comparazione per il conferimento di un ufficio direttivo giudicante di grandi dimensioni, l'ordine degli indicatori attitudinali previsto dall'art. 18, comma 2, del Testo Unico sulla dirigenza giudiziaria esprime una preferenza tendenziale e non una gerarchia rigida: tutte le esperienze devono essere valutate in modo complessivo e unitario, tenendo conto della loro durata, della concreta rilevanza organizzativa, delle dimensioni delle strutture dirette e del possesso di più esperienze.
- È legittimo preferire un candidato privo dell'indicatore astrattamente più rilevante di cui all'art. 18, comma 2, lett. a), rispetto a un candidato che lo possiede, quando il primo abbia maturato esperienze riconducibili alla lett. c) concretamente più pregnanti e la motivazione esponga adeguatamente le ragioni della prevalenza.
- Il numero degli indicatori posseduti da ciascun candidato non determina automaticamente l'esito della comparazione: la selezione deve fondarsi sulla qualità e sulla concreta significatività delle esperienze, secondo una valutazione unitaria e non meramente aritmetica.
- La differenza di durata delle esperienze giudicanti assume valenza selettiva, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del Testo Unico, soltanto quando supera sei anni e l'esperienza di durata minore non raggiunge diciotto anni; se quest'ultima supera tale soglia, la maggiore anzianità dell'altro candidato non impone la sua prevalenza.
- Gli incarichi fuori ruolo di particolare rilievo gestionale o ordinamentale espressamente indicati dall'art. 29, comma 5, del Testo Unico, tra cui la dirigenza presso il Ministero della Giustizia e la componente del CSM, assumono valore di indicatori attitudinali principali e possono concorrere direttamente alla comparazione prevista dall'art. 18, comma 2, lett. c).
- La discrezionalità tecnica del CSM nella scelta del candidato più idoneo resta soggetta ai criteri autolimitativi del Testo Unico e al sindacato giurisdizionale sulla coerenza, logicità e adeguatezza della motivazione, ma non impone un automatismo fondato sulla prevalenza astratta di un singolo indicatore.
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