Sentenza del 20/07/2018 n. 19361 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate contestava alla cooperativa la spettanza di due rimborsi IVA, pari a 55.829 euro per il 2003 e 35.818 euro per il 2004. Secondo l'Ufficio, le imprese appaltatrici avrebbero dovuto applicare l'aliquota agevolata del 4%, anziché quella ordinaria del 20%, poiché il complesso immobiliare avrebbe avuto, in base alla destinazione finale degli immobili, i requisiti previsti dalla normativa agevolativa. L'Agenzia denunciava inoltre vizi di motivazione, violazione delle norme sulla sanatoria edilizia e sull'aliquota IVA, mancato versamento dell'imposta, assenza di una richiesta della committente per l'applicazione dell'aliquota ridotta e natura elusiva della modifica della destinazione degli immobili.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, confermando l'esito favorevole alla cooperativa e alla società assicurativa già pronunciato dalla Commissione Tributaria Regionale della Puglia. È stata ritenuta corretta la valutazione secondo cui, al momento dell'emissione delle fatture delle imprese appaltatrici, prevalevano gli immobili destinati a uffici e attività commerciali, con conseguente applicazione dell'IVA al 20%. La successiva applicazione dell'IVA al 4% sulle assegnazioni degli alloggi era collegata alla diversa situazione determinatasi dopo le sanatorie edilizie e il mutamento dei rapporti quantitativi tra abitazioni e uffici. I motivi dell'Agenzia sono stati ritenuti inammissibili o infondati perché miravano sostanzialmente a ottenere una nuova valutazione dei fatti e delle prove, non consentita in sede di legittimità. L'Agenzia è stata condannata alle spese del giudizio di Cassazione, liquidate in 7.200 euro a favore della società assicurativa e 5.600 euro a favore della cooperativa, oltre rimborso forfettario del 15% e accessori di legge.
Norme richiamate
Legge 2 luglio 1949, n. 408, art. 13 (Legge Tupini)
Aliquota IVA agevolata per determinate costruzioni aventi prevalente destinazione abitativa.
La spettanza dell'aliquota agevolata è stata valutata in rapporto alle caratteristiche concrete e alla destinazione prevalente del complesso immobiliare, considerate nel momento rilevante dell'operazione.
D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 49
Prevede effetti di decadenza o revoca delle agevolazioni fiscali in presenza di abusi edilizi.
La sentenza impugnata aveva ritenuto che, prima della sanatoria, non potessero operare le agevolazioni collegate a costruzioni abusive; tuttavia, la Cassazione non ha rivalutato nel merito il momento e l'estensione della sanatoria.
D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 50, comma 4
Il rilascio del permesso in sanatoria produce automaticamente la cessazione degli effetti dei provvedimenti di revoca o decadenza previsti dall'art. 49.
La sanatoria può incidere sugli effetti fiscali dell'abuso, ma la sua concreta rilevanza temporale e oggettiva deve essere accertata sulla base dei fatti e dei documenti del caso.
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 16, comma 3
Disciplina le aliquote IVA applicabili a determinate prestazioni e cessioni nel settore edilizio.
L'aliquota applicabile alle prestazioni di appalto edilizio dipende dalla sussistenza dei presupposti normativi al momento dell'operazione fatturata.
Codice civile, art. 2697
Chi vuol far valere un diritto deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento.
L'Amministrazione che contesta la spettanza del rimborso o deduce condotte elusive deve fornire elementi probatori adeguati; la valutazione della sufficienza delle prove appartiene normalmente al giudice di merito.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, nn. 3 e 5
Prevede, rispettivamente, il ricorso per violazione o falsa applicazione di norme di diritto e per omesso esame di un fatto decisivo.
In Cassazione tali motivi non consentono di ottenere una nuova valutazione delle prove o una diversa ricostruzione dei fatti già accertati dai giudici di merito.
Codice di procedura civile, art. 366
Impone specificità, chiarezza e autosufficienza del ricorso per Cassazione.
Il ricorrente deve indicare con precisione le norme violate, le argomentazioni criticate, gli atti rilevanti e il luogo processuale in cui le questioni sono state dedotte e provate.
Codice di procedura civile, artt. 115 e 116
Riguardano il principio di disponibilità e valutazione delle prove e il libero convincimento del giudice.
La scelta delle prove rilevanti, la loro attendibilità e la ricostruzione dei fatti sono valutazioni di merito, normalmente insindacabili in Cassazione se sorrette da motivazione adeguata e razionale.
Massime di principio
- Per stabilire l'aliquota IVA applicabile a un appalto edilizio occorre verificare la sussistenza dei requisiti agevolativi nel momento in cui la prestazione è effettuata e fatturata, salvo specifiche norme che attribuiscano effetti retroattivi.
- Una modifica successiva della destinazione degli immobili, oppure una sanatoria edilizia intervenuta dopo l'emissione delle fatture, non determina automaticamente la retroattività dell'aliquota agevolata: occorre verificare tempi, contenuto ed effetti della sanatoria.
- La diversa aliquota applicata in fasi differenti può essere legittima se dipende da una diversa situazione oggettiva del fabbricato o dal mutamento documentato dei presupposti normativi.
- In sede di Cassazione non è possibile sostituire la valutazione delle prove compiuta dai giudici di merito con una propria ricostruzione dei fatti; le censure devono riguardare effettivi errori di diritto o motivazionali rilevanti.
- Chi contesta un rimborso IVA o una condotta elusiva deve dimostrare con elementi concreti i fatti posti a fondamento della pretesa, mentre il contribuente deve conservare documentazione su destinazione urbanistica, autorizzazioni, sanatorie, fatture e momento di maturazione dei requisiti agevolativi.
- Le agevolazioni fiscali edilizie richiedono un'analisi distinta per ciascuna operazione e per ciascun momento temporale; non è sufficiente considerare soltanto la destinazione finale dell'intero complesso immobiliare.
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