Cassazione Civile, Ordinanza n. 17522/2023 del 19/06/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da una società nei confronti di una Regione per il pagamento di una somma relativa a lavori eseguiti in situazione di somma urgenza. L’ente pubblico propose opposizione deducendo l’inesistenza di un valido rapporto contrattuale e, in particolare, la mancanza dei presupposti richiesti dalla disciplina dei lavori pubblici di somma urgenza. Il tribunale accolse l’opposizione, revocò il decreto e rigettò la domanda; la Corte d’appello confermò. La società, divenuta poi ricorrente per cassazione, articolò cinque motivi: 1) violazione dell’art. 345 c.p.c. per avere la Corte d’appello ritenuto non decisiva una produzione documentale effettuata in appello, relativa a decreti dirigenziali; 2) nullità della sentenza e violazione dell’art. 345 c.p.c. per avere ritenuto ammissibili in appello questioni diverse dalla sola nullità del contratto per carenza di forma scritta, sostenendo che la Regione avesse tardivamente introdotto il tema della mancanza dell’impegno di spesa; 3) omesso esame di un fatto decisivo, identificato nel computo metrico richiamato nel verbale di somma urgenza, che a dire della ricorrente avrebbe dimostrato l’approvazione finale dei lavori; 4) violazione dell’art. 23, comma 3, d.l. 66/1989 e dell’art. 147 d.P.R. 554/1999, sostenendo che, anche in difetto di formale approvazione, l’ente avrebbe dovuto pagare i costi dei lavori effettivamente eseguiti e certificati, senza acquisizione gratuita dell’opera; 5) conseguente violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. in tema di spese di lite. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo inammissibile, il secondo infondato, il terzo e il quarto inammissibili, e il quinto assorbito dalla sorte degli altri; nel complesso ha rigettato il ricorso.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha escluso che la Corte territoriale avesse ignorato la documentazione prodotta in appello; ha affermato che, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l’opponente può prospettare come eccezioni tutte le difese volte a negare l’esistenza o l’azionabilità del credito, mentre resta onere dell’opposto provare il fatto costitutivo del proprio diritto, inclusa la sussistenza di un valido titolo contrattuale e dei presupposti specifici della procedura di somma urgenza. Ha poi osservato che la censura sul computo metrico non individuava un vero fatto storico decisivo e comunque non si confrontava con la ratio della decisione di merito, secondo cui quel documento non era stato prodotto. Quanto al pagamento dei lavori di somma urgenza, la Corte ha richiamato il principio per cui, in caso di mancata approvazione nei termini, sorge un’obbligazione ex lege dell’ente pubblico limitata ai soli costi di produzione dei lavori effettivamente eseguiti, escluso il profitto; tuttavia ha rilevato che la ricorrente non aveva dimostrato tali costi con documentazione idonea, sicché la doglianza mirava solo a una diversa rivalutazione del merito, non consentita in cassazione. Le spese sono state poste a carico della ricorrente, con condanna alla rifusione in favore della Regione, oltre al richiamo al raddoppio del contributo unificato ove dovuto.
Norme richiamate
art. 345 c.p.c.
Nel caso esaminato non osta alla considerazione, da parte del giudice di appello, di documentazione già rilevata ai fini decisori; inoltre, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, le difese dell’opponente volte a negare l’esistenza o l’azionabilità del credito assumono natura di eccezioni, non di nuove domande.
art. 190 c.p.c.
Le deduzioni svolte nelle memorie conclusionali di primo grado sono state considerate argomentazioni difensive ammissibili, non introduzione tardiva di nuove domande.
art. 147 del d.P.R. n. 554/1999
Per i lavori pubblici di somma urgenza, se non interviene l’approvazione nei termini previsti, l’ente è tenuto a corrispondere solo i costi di produzione di quanto effettivamente realizzato, non il profitto dell’imprenditore.
art. 23, comma 3, d.l. n. 66/1989
Richiamato insieme alla disciplina dei lavori di somma urgenza, è letto nel senso che il compenso dovuto riguarda i soli costi effettivi dei lavori eseguiti, ove ne ricorrano i presupposti documentali.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Il vizio di violazione di legge non può essere veicolato mediante una mera richiesta di nuova valutazione delle risultanze istruttorie.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
È denunciabile solo l’omesso esame di un fatto storico, controverso e decisivo; non sono censurabili questioni o argomentazioni né la mera insufficienza della motivazione.
art. 366 n. 4 c.p.c.
Il ricorso deve contenere una critica specifica e intelligibile della decisione impugnata, altrimenti la censura è inammissibile.
art. 91 c.p.c.
Le spese seguono la soccombenza.
art. 92 c.p.c.
La doglianza sulla compensazione delle spese è caduta con il rigetto dei motivi principali.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1
Richiamato per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la posizione sostanziale delle parti resta quella di creditore-attore e debitore-convenuto: l’opposto deve provare il fatto costitutivo del credito, mentre l’opponente può limitarsi a dedurre fatti impeditivi, modificativi o estintivi, compresa l’inesistenza o l’invalidità del titolo.
- La deduzione di un vizio di violazione di legge non può tradursi in una richiesta di rivalutazione del materiale probatorio; in cassazione occorre indicare specificamente la norma violata e spiegare in che modo la sentenza se ne sia discostata.
- Il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. concerne solo un fatto storico decisivo e discusso tra le parti, non singoli documenti in sé considerati, né questioni giuridiche o argomentazioni difensive.
- In tema di lavori di somma urgenza eseguiti per la pubblica amministrazione, ove manchi l’approvazione nei termini previsti, sorge un’obbligazione ex lege dell’ente limitata al rimborso dei costi di produzione dei lavori effettivamente eseguiti; resta esclusa la remunerazione del profitto dell’impresa.
- Chi invochi il pagamento dei costi dei lavori eseguiti in regime di somma urgenza deve dimostrare, con idonea documentazione, l’effettivo ammontare dei costi di produzione sostenuti; in difetto, la domanda non può essere accolta.
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