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Parere

Parere n. 881/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario, con istanza sospensiva, proposto da -OMISSIS-, contro Direzione dell'Ufficio di Motorizzazione Civile di -OMISSIS-, per l’annullamento previa sospensione del provvedimento di revisione della patente di guida prot. n. 279459 del 28 novembre 2024 adottato dall’Ufficio della Motorizzazione Civile di -OMISSIS-.

Giustizia amministrativa202500628

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Provvedimento di revisione della patente di guida prot. n. 279459 del 28 novembre 2024, adottato ai sensi dell’art. 128 del codice della strada.

Esito

INAMMISSIBILITA

Prevale l’amministrazione

La questione giuridica

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui l’Ufficio della Motorizzazione Civile ha disposto la revisione della patente di guida a seguito di una segnalazione della Polizia Stradale relativa all’uso di sostanze stupefacenti, pur in assenza di alterazione dello stato psicofisico. Ha contestato l’erroneità e l’illogicità dei presupposti dell’atto, sostenendo che fossero stati utilizzati valori o soglie tossicologiche riferiti ai cannabinoidi non corretti e non conformi agli standard scientifici attuali. Ha inoltre dedotto la violazione dell’art. 7 della legge n. 241/1990 per omessa comunicazione di avvio del procedimento. Il Ministero ha eccepito preliminarmente l’inammissibilità del ricorso straordinario per difetto di definitività dell’atto, essendo il provvedimento impugnabile con ricorso gerarchico davanti alla Direzione Generale Territoriale competente.

Il parere

Il Consiglio di Stato ha dichiarato il ricorso inammissibile senza esaminare le censure di merito. I provvedimenti di revisione della patente adottati ai sensi dell’art. 128 del d.lgs. n. 285/1992 hanno finalità preventiva di sicurezza della circolazione e possono essere disposti anche sulla base di semplici dubbi sulla persistenza dei requisiti di idoneità tecnica o psicofisica, derivanti anche da una singola violazione. Tuttavia, il ricorso straordinario è ammissibile soltanto contro atti definitivi. Nel caso concreto, il provvedimento era espressamente assoggettato a ricorso gerarchico entro trenta giorni davanti alla Direzione Generale Territoriale del Nord-Ovest del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; pertanto non aveva carattere definitivo. La clausola indicava inoltre la possibilità di ricorrere al TAR entro sessanta giorni. È stata quindi accolta l’eccezione ministeriale di inammissibilità.

Osservazioni

Ammissibilità del ricorso straordinario

Il ricorso straordinario presuppone l’impugnazione di un atto definitivo. Il provvedimento di revisione della patente non è definitivo quando è soggetto a ricorso gerarchico davanti all’autorità superiore.

Provvedimento di revisione della patente

La revisione della patente prevista dall’art. 128 del d.lgs. n. 285/1992 costituisce esercizio di un potere-dovere con finalità preventiva di sicurezza della circolazione e può essere disposta anche in presenza di semplici dubbi sulla persistenza dell’idoneità alla guida.

Censure di merito

Le contestazioni relative alle soglie tossicologiche utilizzate e all’omessa comunicazione di avvio del procedimento non sono state esaminate, poiché l’inammissibilità per difetto di definitività impedisce l’esame del merito.

Norme richiamate

  • art. 128 d.lgs. n. 285/1992

    revisione della patente di guida

    Attribuisce agli uffici della Motorizzazione civile un potere-dovere di revisione finalizzato alla verifica della persistenza dei requisiti di idoneità psicofisica e tecnica; il potere ha anche finalità preventiva di sicurezza della circolazione e può essere esercitato in presenza di semplici dubbi sull’idoneità.

  • art. 7 l. n. 241/1990

    comunicazione di avvio del procedimento

    La relativa censura è stata dedotta dal ricorrente ma non è stata esaminata per l’inammissibilità del ricorso.

  • d.P.R. n. 1199/1971

    ricorso straordinario al Presidente della Repubblica

    Il ricorso straordinario è ammissibile soltanto contro provvedimenti definitivi.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    oscuramento delle generalità e dei dati identificativi

    Costituisce, insieme all’art. 10 del Regolamento (UE) 2016/679, il presupposto per disporre l’oscuramento dei dati idonei a identificare il ricorrente.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    trattamento dei dati personali relativi a condanne penali e reati

    Richiamato quale ulteriore presupposto per la tutela dei diritti e della dignità dell’interessato mediante oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • Il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica è ammissibile esclusivamente contro provvedimenti definitivi; la possibilità di proporre un ricorso gerarchico davanti all’autorità superiore esclude, di regola, la definitività dell’atto e determina l’inammissibilità del ricorso straordinario.
  • La revisione della patente prevista dall’art. 128 del d.lgs. n. 285/1992 ha natura preventiva e di sicurezza della circolazione: può essere disposta anche in presenza di semplici dubbi sulla persistenza dei requisiti di idoneità tecnica o psicofisica, senza che sia necessario l’accertamento di un’effettiva e attuale incapacità alla guida.
  • Anche una singola violazione può legittimare l’avvio della revisione della patente quando, per le sue concrete modalità, sia idonea a far sorgere dubbi sulla permanenza dei requisiti richiesti.
  • Quando il ricorso straordinario è inammissibile per difetto di definitività dell’atto, le censure relative ai vizi sostanziali o procedimentali del provvedimento non devono essere esaminate.

Revisione della patente e inammissibilità del ricorso straordinario

Il parere riguarda un ricorso straordinario, corredato da istanza cautelare, proposto da un titolare di patente contro il provvedimento con cui l’Ufficio della Motorizzazione Civile ha disposto la revisione della patente ai sensi dell’art. 128 del d.lgs. n. 285/1992.

Fatti e provvedimento impugnato

La revisione era stata adottata dopo una segnalazione della Polizia Stradale relativa all’uso di sostanze stupefacenti, pur in assenza di alterazione dello stato psicofisico. Il provvedimento richiamava i dubbi sulla persistenza dei requisiti di idoneità psicofisica prescritti per il possesso della patente e indicava la possibilità di proporre ricorso gerarchico entro trenta giorni davanti alla Direzione Generale Territoriale del Nord-Ovest del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nonché ricorso al TAR entro sessanta giorni.

Motivi dedotti dal ricorrente

Il ricorrente ha contestato:

  • l’erroneità e l’illogicità dei presupposti della revisione;
  • l’utilizzo di valori o soglie tossicologiche relative ai cannabinoidi ritenuti non corretti e non conformi agli standard scientifici attuali;
  • la violazione dell’art. 7 della legge n. 241/1990 per mancata comunicazione di avvio del procedimento.

Quadro giuridico sulla revisione della patente

Il Consiglio di Stato ha ricordato che i provvedimenti di revisione della patente sono adottati dagli uffici della Motorizzazione civile in esercizio del potere-dovere previsto dall’art. 128 del codice della strada. La revisione è diretta a verificare la permanenza dei requisiti di idoneità psicofisica e tecnica alla guida e svolge una funzione preventiva di sicurezza della circolazione.

Secondo il parere, il provvedimento può essere adottato anche quando sussistano soltanto dubbi sulla persistenza dell’idoneità, purché collegati a una violazione che, per le sue concrete modalità, sia idonea a fondare tali dubbi. Il Collegio richiama, in proposito, le sentenze del Consiglio di Stato, Sezione V, 15 aprile 2025, n. 3232, e 11 luglio 2024, n. 6214.

Difetto di definitività dell’atto

La questione decisiva è stata individuata nella natura non definitiva del provvedimento impugnato. Il ricorso straordinario è infatti ammissibile soltanto contro atti definitivi. La disponibilità di un ricorso gerarchico davanti all’autorità superiore impedisce di riconoscere tale carattere.

Nel caso concreto, la stessa clausola apposta in calce al provvedimento prevedeva espressamente il ricorso gerarchico entro trenta giorni. Poiché l’atto era ancora suscettibile di tale rimedio amministrativo, l’eccezione sollevata dal Ministero è stata ritenuta fondata.

Esito

Il Consiglio di Stato ha espresso il parere che il ricorso fosse dichiarato inammissibile. Le contestazioni relative alle soglie tossicologiche e alla mancata comunicazione di avvio del procedimento non sono state esaminate nel merito, in quanto assorbite dall’accertata carenza del requisito della definitività.

Il parere dispone inoltre l’oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare il ricorrente, ai sensi dell’art. 52, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 196/2003 e dell’art. 10 del Regolamento (UE) 2016/679.

Come è indicizzato

MateriePatenti e abilitazioni alla guidaRicorso straordinario al Presidente della Repubblica
RamiTrasporti e circolazioneProcesso amministrativo
IstitutiDecadenza e tardivitàLegittimazione e interesse a ricorrerePrincipio di legalità e tipicità

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