Ordinanza n. 281/2026 - Firenze, Sezione 2
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - della determinazione del Comune di Casole d'Elsa (SI) n. 231 del 2.04.2026, avente ad oggetto “Conferenza dei servizi decisoria, semplificata, asincrona, per esame delle osservazioni pervenute a seguito della conclusione negativa della conferenza dei servizi per istanza di PAS per impianto fotovoltaico a terra di potenza complessiva di picco di 3.215,52kW, nel comune di Casole d'Elsa, il Loc. Ponti di Pievescola. DETERMINAZIONE DI CONCLUSIONE DELLA CONFERENZA”, trasmessa in data 02 aprile 2026 tramite PEC, avente ad oggetto “PAS loc. Ponti di Pievescola. TRASMISSIONE DETERMINA CONCLUSIONE CONFERENZA DEI SERVIZI”; - di tutti gli altri atti presupposti, connessi e/o consequenziali, ancorché non conosciuti dalla ricorrente, ivi compresi: - il parere della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Siena, Grosseto e Arezzo prot. 32558 del 9.12.2025; - il parere della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Siena, Grosseto e Arezzo prot. 4754 del 18.02.2026; - la determinazione del Comune di Casole d'Elsa (SI) n. 1 del 5.01.2026, avente ad oggetto “Conferenza dei servizi decisoria in forma semplificata ed in modalità asincrona ai fini dell'acquisizione dei pareri di competenza in merito alla PAS per impianto fotovoltaico a terra di potenza complessiva di picco di 3.215,52 kW, da realizzare nel comune di Casole d'Elsa, il Loc. Ponti di Pievescola, snc, Loc. Pievescola, su area censita al catasto Terreni al Foglio 79 Particelle n. 688 e 689. DETERMINAZIONE DI CONCLUSIONE DELLA CONFERENZA”; - la nota del Comune di Casole d'Elsa prot. n. 370/2026 del 19.01.2026, avente ad oggetto “Istanza di PAS per impianto fotovoltaico a terra di potenza complessiva di picco di 3.215,52 kW, da realizzare nel comune di Casole d'Elsa, il Loc. Ponti di Pievescola, distinto al catasto Terreni al Foglio 79 Particelle n. 688 e 689: CONVOCAZIONE CONFERENZA DEI SERVIZI DECISORIA SEMPLIFICATA in modalità asincrona ai sensi dell'art. 14 bis L. 241/90”; - la nota del Comune di Casole d'Elsa prot. n. 8000/2025 del 17.11.2025, avente ad oggetto “Istanza di PAS per impianto fotovoltaico a terra di potenza complessiva di picco di 3.215,52 kW, da realizzare nel comune di Casole d'Elsa, il Loc. Ponti di Pievescola, snc, Loc. Pievescola, distinto al catasto Terreni al Foglio 79 Particelle n. 688 e 689: CONVOCAZIONE CONFERENZA DEI SERVIZI DECISORIA SEMPLIFICATA in modalità asincrona ai sensi dell'art. 14 bis L. 241/90”.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: determinazione comunale di conclusione negativa della conferenza di servizi relativa alla PAS per un impianto fotovoltaico a terra di potenza complessiva pari a 3.215,52 kW, nonché gli atti presupposti e i pareri della Soprintendenza
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni procedenti e partecipanti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società proponente ha impugnato, chiedendone anche la sospensione cautelare, la determinazione con cui il Comune di Casole d'Elsa ha concluso la conferenza di servizi relativa all'istanza di PAS per la realizzazione di un impianto fotovoltaico a terra. Sono stati contestati anche i pareri della Soprintendenza e gli atti di convocazione e conclusione della conferenza di servizi. Dal testo dell'ordinanza non risultano specificamente riportati i singoli motivi di ricorso; in sede cautelare la ricorrente ha chiesto la sospensione dell'efficacia degli atti impugnati.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare. Quanto al fumus boni iuris, ha ritenuto non apparente che il Comune abbia considerato vincolante il parere della Soprintendenza, poiché il Comune lo avrebbe condiviso, e ha ritenuto, allo stato sommario della fase cautelare, che tale parere apparisse adeguatamente motivato. È stato inoltre rilevato il difetto di allegazione di uno specifico periculum in mora. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti della tutela cautelare, con particolare riguardo al fumus boni iuris e al periculum in mora.
art. 14-bis l. 241/1990
Richiamato negli atti comunali per la conferenza di servizi decisoria semplificata in modalità asincrona; l'ordinanza non ne svolge una specifica interpretazione.
Massime di principio
- In sede cautelare, il fumus boni iuris può essere negato quando, allo stato degli atti, non risulti che l'amministrazione procedente abbia attribuito natura vincolante al parere dell'autorità intervenuta, ma risulti invece che lo abbia autonomamente condiviso nella motivazione del provvedimento conclusivo.
- La domanda cautelare deve essere corredata dall'allegazione di un periculum in mora specifico e concreto; la sua mancata allegazione è sufficiente a escludere la concessione della sospensione, anche indipendentemente dalla valutazione degli altri presupposti cautelari.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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