Ordinanza n. 219/2026 - Bologna, Sezione 2
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, A) della Determinazione 2026-963 del 05/05/2026, a firma del Dirigente del SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO RP 151 - SERVIZIO QUALITA’ EDILIZIA - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE del Comune di Ferrara con cui si è rigettata l’istanza p. g. 190178 del 14/10/2025 di BUDRIO SRL SOCIETA’ AGRICOLA S.R.L. – PAS per la costruzione e l’esercizio di un impianto agrivoltaico avanzato con moduli a terra con potenza in trasmissione richiesta pari a 2.850,00 kw e relative opere di connessione; B) del parere pervenuto dal SUE con P.G. 89386/2026 del 04/05/2026 richiamato nel provvedimento sub .a); C) del parere pervenuto dalla Pianificazione generale con P.G. 90598 del 05/05/2026 richiamato nel provvedimento sub. a); D) di ogni altro atto, presupposto, connesso, conseguente, comunque, lesivo del diritto della società ricorrente e p, per quanto possa occorrere, della nota P.G. 53302 del 12/03/2026 con cui i sono comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ex art. 10-bis della legge n. 241/1990.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego dell’istanza PAS per la costruzione e l’esercizio di un impianto agrivoltaico avanzato, con relative opere di connessione
Esito
Favorevole al ricorrente (operatore energetico)
Prevale il privato
La controversia
La società ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, la determinazione comunale che ha rigettato l’istanza PAS relativa alla costruzione e all’esercizio di un impianto agrivoltaico avanzato con moduli a terra e potenza richiesta in trasmissione pari a 2.850 kW, nonché i pareri del SUE e della Pianificazione generale richiamati nel diniego e, per quanto occorrente, la comunicazione dei motivi ostativi ex art. 10-bis l. 241/1990. Il testo dell’ordinanza non espone analiticamente i singoli motivi di ricorso, limitandosi a dare atto della domanda cautelare e della contestazione degli atti comunali.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare nei limiti indicati in motivazione. In particolare, ha ritenuto meritevoli di tutela le esigenze cautelari della società con riferimento alla conservazione dell’effetto di prenotazione del collegamento alla rete, disponendo la sospensione dell’eventuale decadenza del preventivo di connessione nelle more della decisione di merito. L’accoglimento non risulta esteso, nel testo disponibile, alla sospensione integrale del diniego comunale o all’autorizzazione alla realizzazione dell’impianto. Il merito era già fissato per l’udienza pubblica del 10 febbraio 2027. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata nell’ambito del rito cautelare collegiale; il giudice ha accordato una tutela limitata alla conservazione dell’effetto di prenotazione del collegamento alla rete.
art. 10-bis l. 241/1990
La norma è richiamata in relazione alla comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza PAS; l’ordinanza non svolge tuttavia una valutazione specifica sulla sua applicazione.
Massime di principio
- In sede cautelare il giudice amministrativo può accordare una tutela parziale e conservativa, limitata alla sospensione degli effetti pregiudizievoli connessi alla perdita o alla decadenza di un preventivo di connessione alla rete, senza sospendere integralmente il provvedimento amministrativo impugnato.
- Quando la realizzazione di un impianto energetico dipende dalla conservazione della prenotazione del collegamento alla rete, tale effetto può costituire un interesse cautelare autonomamente tutelabile nelle more della decisione sul merito.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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