Provvedimento AGCM C12207B n. 30100 del 12/04/2022
SKY ITALIA/R2 - REVISIONE MISURE
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL’AGCM ha esaminato l’istanza di Sky per la revoca anticipata delle misure imposte nel 2019 nell’ambito dell’acquisizione del controllo di R2, ramo operativo pay di Mediaset Premium. Il mercato rilevante è quello nazionale della vendita al dettaglio dei servizi televisivi a pagamento, comprendente DTH, DTT, IPTV e OTT. Pur constatando il permanere della posizione dominante di Sky, l’Autorità ha rilevato una riduzione significativa della concentrazione, sostenuta dalla crescita degli operatori Internet e dall’ingresso competitivo di DAZN, nonché il limitato periodo residuo di efficacia delle misure. Ha pertanto revocato integralmente le misure con effetto anticipato rispetto alla scadenza del 21 maggio 2022.
Sky Italia/Sky Italian Holdings – revisione delle misure imposte per l’acquisizione di R2 da Mediaset Premium; revoca integrale anticipata delle misure.
Sky Italia/R2 – revisione e revoca delle misure correttive
Il provvedimento n. 30100 riguarda l’istanza presentata da Sky Italia S.r.l. e Sky Italian Holdings S.p.A. per ottenere la revoca anticipata delle misure imposte dall’AGCM nel 2019 nell’ambito dell’operazione Sky Italia/R2. L’Autorità ha concluso il procedimento disponendo la revoca integrale delle misure, originariamente destinate a rimanere in vigore fino al 21 maggio 2022.
Parti e operazione originaria
Sky Italia opera nella pay-tv attraverso piattaforme satellitare, digitale terrestre, cavo e Internet, oltre che nei servizi televisivi gratuiti e nei servizi di telecomunicazione fissa con l’offerta Sky Wifi. Nel 2020 Sky Italia aveva realizzato un fatturato di circa 2,88 miliardi di euro.
L’operazione originaria, comunicata nel novembre 2018, consisteva nell’acquisizione del controllo esclusivo di R2 S.r.l., ramo operation pay di Mediaset Premium. L’AGCM aveva ritenuto che l’acquisizione dovesse essere valutata insieme agli accordi commerciali conclusi tra Sky e il gruppo Mediaset il 30 marzo 2018, poiché i collegamenti tecnico-funzionali ed economico-contrattuali tra le operazioni ne configuravano un’unica concentrazione sostanziale.
Procedimento e misure del 2019
Il 7 marzo 2019 l’AGCM aveva avviato un’istruttoria ai sensi dell’articolo 16, comma 4, della legge n. 287/1990, conclusa con il provvedimento n. 27784 del 20 maggio 2019. L’Autorità aveva ritenuto che l’operazione avesse prodotto effetti restrittivi duraturi, rafforzando la posizione dominante di Sky e determinando la sostanziale scomparsa di Mediaset Premium dal digitale terrestre.
La restituzione parziale di R2 e la mancata acquisizione da parte di Sky delle numerazioni LCN di Mediaset non erano state considerate sufficienti a ripristinare lo status quo ante. Per questa ragione l’AGCM aveva imposto misure ai sensi dell’articolo 18, comma 3, della legge n. 287/1990, con durata triennale dalla notifica del provvedimento.
Le misure prevedevano:
- il divieto per il Gruppo Sky di concludere nuovi contratti di acquisizione di contenuti audiovisivi o canali lineari di editori terzi per l’Italia contenenti esclusive per la piattaforma Internet o clausole con effetti equivalenti;
- l’obbligo di garantire accesso a condizioni eque, ragionevoli, non discriminatorie e orientate ai costi a una eventuale nuova piattaforma proprietaria digitale terrestre compatibile con gli asset R2 modificati durante il periodo di controllo di Sky;
- il divieto di utilizzare determinate informazioni e asset detenuti da R2 per la proposizione di offerte commerciali pay-tv di Sky;
- la nomina di un fiduciario, sottoposto all’approvazione dell’AGCM, incaricato di verificare il rispetto delle misure.
Le misure erano rivolte principalmente agli effetti orizzontali già prodotti dall’operazione. In particolare, il divieto di esclusive Internet mirava a evitare l’accaparramento dei contenuti da parte di Sky e a favorire la crescita della concorrenza potenziale degli operatori OTT.
Mercato rilevante
L’AGCM ha confermato, ai fini della revisione, il mercato nazionale della vendita al dettaglio dei servizi televisivi a pagamento. Il mercato comprende i servizi erogati mediante:
- digitale satellitare, o DTH;
- digitale terrestre, o DTT;
- IPTV;
- servizi OTT veicolati tramite Internet.
Il mercato della pay-tv è stato mantenuto distinto dalla televisione in chiaro e dalla raccolta pubblicitaria televisiva, in ragione della diversa natura dei contenuti, delle differenti fonti di ricavo e della limitata sostituibilità dal lato della domanda e dell’offerta. La dimensione geografica è nazionale, in considerazione del quadro regolatorio, delle barriere linguistiche e culturali e della normalmente limitata territorialità dei diritti audiovisivi.
Nel 2020 il mercato ha espresso ricavi complessivi di circa 3 miliardi di euro. I ricavi da offerte a pagamento rappresentavano il 94,7% del totale, mentre quelli pubblicitari il 5,3%.
Evoluzione tecnologica e sviluppo degli OTT
L’istruttoria ha rilevato una crescita significativa della piattaforma Internet. La sua penetrazione nella pay-tv è passata dal 38% nel 2018 al 61% nel 2020, mentre il satellite è sceso dal 44% al 30% e il digitale terrestre dal 18% al 10%.
Sono inoltre aumentati gli utenti dei servizi video on-demand e la spesa dei consumatori per la pay-tv on-demand, cresciuta da 78 milioni di euro nel 2018 a 93,7 milioni nel 2020. Nel settembre 2021, rispetto al settembre 2019, gli utenti unici sono aumentati del 48,6% per Netflix, del 115,1% per Amazon e del 73,6% per Disney; DAZN ha registrato una sostanziale stabilità, mentre altri servizi, tra cui Chili, Discovery, TIM, Infinity e Now TV, hanno subito riduzioni.
L’Autorità ha tuttavia osservato che i servizi OTT presentano basi utenti più mutevoli, anche per l’assenza di vincoli contrattuali, la presenza di periodi di prova e i ridotti costi di attivazione e disattivazione. Inoltre, gli operatori intervenuti hanno fornito valutazioni non uniformi sulla qualità e sulla stabilità delle trasmissioni Internet, sulla copertura della banda ultra-larga e sulla permanenza di un vantaggio delle piattaforme tradizionali, soprattutto per gli eventi live.
Quote di mercato e posizione di Sky
Nel 2019, dopo la realizzazione dell’operazione, Sky deteneva una quota compresa tra l’80% e l’85% e l’HHI era pari a 8.932 punti. Nel periodo luglio-novembre 2021 la quota di Sky era scesa nella fascia 50-55%, mentre il mercato risultava così articolato:
- Sky Italia: 50-55%;
- Netflix: 15-20%;
- DAZN: 20-25%;
- altri operatori: 5-10%.
Nello stesso periodo l’HHI era pari a 3.613 punti e il CR2 al 75%, rispetto, rispettivamente, a 8.932 punti e 93% nel 2019. La riduzione della concentrazione era divenuta significativa a partire dal primo semestre 2021 e si era accentuata da luglio 2021.
L’AGCM ha comunque ritenuto che la posizione dominante di Sky persistesse. Sky deteneva infatti una quota superiore al 50%, più che doppia rispetto a quella del secondo concorrente, ed era l’unico operatore con un’offerta multipiattaforma comprendente satellite e Internet. Mediaset Premium risultava sostanzialmente scomparsa, con una quota inferiore all’1% negli anni 2019-2020 e nel periodo gennaio-novembre 2021.
Ruolo dei diritti della Serie A
La riduzione della concentrazione osservata da luglio 2021 è stata ricondotta sia alla trasformazione delle abitudini di consumo sia all’assegnazione a DAZN dei diritti audiovisivi della Serie A per il periodo 2021/2024. DAZN aveva acquisito sette eventi settimanali in esclusiva e tre in co-esclusiva, diventando l’unico operatore in grado di trasmettere integralmente il campionato.
La quota di DAZN, inferiore al 10% nel primo semestre 2021, era salita oltre il 20% da luglio 2021. L’Autorità ha considerato tale dinamica una conferma della natura premium dei diritti della Serie A e della loro capacità di incidere significativamente sulle scelte dei consumatori e sull’assetto competitivo del mercato.
Valutazione dell’istanza di Sky
Sky sosteneva che la pandemia da Covid-19 avesse accelerato in modo strutturale e irreversibile la migrazione verso Internet, rendendo le piattaforme OTT sostituibili alle piattaforme tradizionali. A sostegno della richiesta di revoca anticipata, Sky richiamava la crescita della banda ultra-larga, l’aumento delle smart-tv, l’ingresso di Disney+, il rafforzamento di Amazon e l’assegnazione a DAZN dei diritti della Serie A.
Sky aveva inoltre sostenuto che la propria posizione si fosse ridimensionata e che, nello scenario di convergenza tra telecomunicazioni e media, le quote di mercato dovessero essere valutate insieme alle infrastrutture di accesso e alle dinamiche competitive.
TIM, Mediaset, Discovery, Vodafone, Disney e Amazon si erano opposte alla revoca anticipata, seppure con motivazioni diverse, sottolineando il permanere della posizione dominante di Sky, la recentezza del cambiamento verso Internet, la maggiore stabilità ancora percepita delle piattaforme tradizionali e la necessità di consolidare la concorrenza OTT. DAZN aveva riconosciuto l’importanza delle misure nel favorire la gara sui diritti della Serie A, ma aveva evidenziato la possibile persistente rilevanza delle misure per le competizioni internazionali. Apple non aveva manifestato preoccupazioni per la revoca.
Valutazione dell’AGCM sulla revoca
L’AGCM ha ritenuto che le misure avessero prodotto l’effetto di invertire il processo di concentrazione generato dalla sostanziale eliminazione della pressione competitiva di Mediaset Premium. In particolare, esse avevano favorito l’ingresso e lo sviluppo di operatori Internet, contribuendo alla riduzione della concentrazione del mercato a partire dal 2021.
L’Autorità ha riconosciuto che Sky conservava una posizione dominante e che il mercato rimaneva significativamente concentrato. Tuttavia, ai fini della specifica decisione di revisione, ha attribuito rilievo congiunto a tre elementi:
- il ridottissimo periodo residuo di efficacia delle misure, prossimo alla scadenza del 21 maggio 2022;
- la riduzione della concentrazione a livelli inferiori rispetto a quelli anteriori all’operazione Sky/R2;
- l’assenza, nel periodo residuo, di contenuti premium comparabili ai diritti della Serie A da attribuire e tali da rendere concretamente necessaria la prosecuzione del divieto di esclusive Internet.
Sulla base di tali elementi, l’AGCM ha concluso che il contesto di mercato aveva raggiunto risultati sufficienti rispetto agli obiettivi delle misure e che non sussistevano motivi ostativi alla loro rimozione anticipata.
Parere AGCom ed esito
L’AGCM ha richiesto il parere dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ai sensi dell’articolo 1, comma 6, lettera c), n. 11, della legge n. 249/1997. Con delibera n. 101/22/CONS dell’8 aprile 2022, AGCom ha espresso parere favorevole, anche considerando il brevissimo periodo residuo di vigenza delle misure. AGCom ha inoltre richiamato la propria precedente delibera n. 210/21/CONS, con cui aveva archiviato la verifica relativa agli effetti sul pluralismo della posizione del Gruppo Sky nei mercati delle comunicazioni elettroniche e del sistema integrato delle comunicazioni.
L’AGCM ha quindi ritenuto venute meno le ragioni di fatto e di diritto che avevano giustificato l’imposizione delle misure nel 2019 e ne ha disposto la revoca integrale. Il provvedimento non modifica l’accertamento secondo cui Sky mantiene una posizione dominante nel mercato della pay-tv, ma conclude che, alla luce dell’evoluzione del mercato e della prossimità della scadenza naturale, non fosse più necessario mantenere i rimedi imposti ai sensi dell’articolo 18, comma 3, della legge n. 287/1990.
Punti principali
Operazione originaria e intervento del 2019
Nel 2018 Sky Italia aveva acquisito il controllo esclusivo di R2, ramo operation pay di Mediaset Premium. L’AGCM aveva considerato l’acquisizione parte di un più ampio complesso di accordi con Mediaset, idoneo a produrre effetti equivalenti all’acquisizione di Mediaset Premium e a determinare la sostanziale uscita di quest’ultima dal mercato della pay-tv.
Effetti anticoncorrenziali accertati
Nel provvedimento n. 27784/2019 l’AGCM aveva rilevato il rafforzamento della posizione dominante di Sky nel mercato della pay-tv, la migrazione degli abbonati Mediaset Premium verso Sky, una contrazione della domanda e possibili effetti sui mercati a monte dei canali televisivi e dei diritti audiovisivi, nonché il rischio di preclusione dell’accesso alla piattaforma R2.
Misure originariamente imposte
Ai sensi dell’articolo 18, comma 3, della legge n. 287/1990, erano stati imposti per tre anni: il divieto di stipulare nuovi contratti con editori terzi contenenti esclusive per la piattaforma Internet o clausole equivalenti; obblighi di accesso equo, ragionevole, non discriminatorio e orientato ai costi a una eventuale nuova piattaforma DTT proprietaria compatibile con gli asset R2; e la nomina di un fiduciario di controllo.
Evoluzione del mercato
Tra il 2018 e il 2020 la penetrazione della piattaforma Internet è aumentata dal 38% al 61%, mentre sono diminuite quelle del satellite e del digitale terrestre. Sono cresciuti gli utenti e i ricavi dei principali operatori OTT, tra cui Netflix, Amazon, Disney e DAZN, anche se il mercato presenta ancora differenze significative tra servizi e una maggiore volatilità delle basi utenti OTT.
Quote e concentrazione
La quota di Sky è scesa da oltre l’80% nel 2019 a meno del 55% nel periodo luglio-novembre 2021, mentre DAZN ha superato il 20% e Netflix si è collocata tra il 15% e il 20%. L’HHI è diminuito da 8.932 punti nel 2019 a 3.613 nel periodo luglio-novembre 2021; il CR2 è sceso dal 93% al 75%. L’AGCM ha tuttavia ritenuto che Sky conservasse una posizione dominante.
Esito della revisione
Considerati il breve periodo residuo di vigenza, la riduzione della concentrazione sotto i livelli anteriori all’operazione, l’effetto di stimolo prodotto dalle misure e l’assenza, nel periodo residuo, di contenuti premium comparabili ai diritti della Serie A da acquisire, l’AGCM ha ritenuto venute meno le ragioni di fatto e di diritto delle misure e ne ha disposto la revoca integrale.
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