Sentenza n. 3504/2026 - Napoli, Sezione 6
per l'annullamento del provvedimento trasmesso a mezzo p.e.c. in data 7/1/2026 (prot. INPS.5102.07/01/2026.0004270), con il quale la Filiale Metropolitana di Nola dell’Istituto ha respinto l’istanza di accesso “difensivo” proposta dal ricorrente ai sensi dell’art. 24, co. 7, della legge n. 241 del 1990, trasmessa a mezzo p.e.c. in data 31/12/2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego dell’INPS all’istanza di accesso difensivo trasmesso il 7 gennaio 2026
Esito
Favorevole al ricorrente (richiedente accesso)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, ai sensi dell’art. 116 c.p.a., il diniego dell’INPS alla richiesta di accesso documentale presentata il 31 dicembre 2025 ai sensi dell’art. 24, comma 7, l. 241/1990, finalizzata alla difesa in un contenzioso pendente davanti al giudice civile. Ha dedotto l’illegittimità del richiamo dell’INPS alla necessità di utilizzare le procedure previste dall’art. 492-bis c.p.c. e dall’art. 155 disp. att. c.p.c., ritenendo tali disposizioni inconferenti rispetto alla propria istanza, e ha richiamato la sentenza dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 19/2020. Nel corso del giudizio l’INPS ha riesaminato il diniego e, con nota del 21 aprile 2026, ha consentito l’accesso alla documentazione richiesta. Il ricorrente ha quindi dichiarato cessata la materia del contendere, insistendo per la condanna dell’amministrazione alle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere perché, nel corso del giudizio, l’INPS ha accolto l’istanza e consentito l’accesso alla documentazione richiesta, soddisfacendo integralmente la pretesa ostensiva. Il Collegio ha tuttavia posto le spese di lite a carico dell’INPS secondo il principio della soccombenza virtuale, ritenendo che l’amministrazione dovesse sopportare le conseguenze economiche dell’originario diniego poi superato in corso di causa. Le spese sono state liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori, con restituzione del contributo unificato effettivamente versato e distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 24, comma 7, l. 241/1990
La disposizione è stata invocata quale fondamento dell’accesso difensivo richiesto per esigenze di tutela in un contenzioso civile.
art. 116 c.p.a.
Ha costituito il rito processuale utilizzato per contestare il diniego di accesso.
art. 492-bis c.p.c.
L’INPS aveva richiamato tale disposizione quale procedura che il richiedente avrebbe dovuto utilizzare; il ricorrente ne ha contestato la pertinenza.
art. 155 disp. att. c.p.c.
È stato richiamato dall’INPS insieme all’art. 492-bis c.p.c. e ritenuto dal ricorrente inconferente rispetto alla richiesta di accesso.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
È stato posto a fondamento dell’oscuramento delle generalità della parte.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Sono stati richiamati, insieme all’art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio promosso contro un diniego di accesso, l’amministrazione consente integralmente l’ostensione richiesta, la pretesa sostanziale risulta soddisfatta e il giudice deve dichiarare cessata la materia del contendere.
- In caso di sopravvenuto accoglimento dell’istanza di accesso durante il giudizio, le spese possono essere poste a carico dell’amministrazione secondo il criterio della soccombenza virtuale, valutando l’esito presumibile della controversia alla luce dell’originario diniego e della successiva condotta amministrativa.
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