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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 6869/2024 del 15/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la sentenza di condanna per rapina (artt. 110-628 c.p.). In particolare, per Zhang si è contestata l'assenza di un effettivo contributo morale o materiale alla rapina e la mancata applicazione dell'attenuante del contributo di minima importanza ex art. 114 c.p.; per Hu si è dedotta la mancata applicazione dell'attenuante prevista dall'art. 62, n. 6 c.p. I motivi lamentano violazione di legge e vizio di motivazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto congrua e non viziata la motivazione della Corte d'Appello, che ha fondato la responsabilità anche di Zhang su intercettazioni, contatti diretti/indiretti con Hu, presenza in loco, reticenza con gli investigatori e l'implausibilità delle versioni difensive. È stata esclusa l'attenuante di cui all'art. 114 c.p. per Zhang, poiché il suo contributo non era trascurabile (ha indicato la vittima, ha agevolato l'esecuzione, messo a disposizione il telefono, ecc.). È stata altresì respinta la doglianza di Hu relativa all'art. 62, n. 6 c.p., tenuto conto della valutazione del danno che comprende anche i rilevanti danni non patrimoniali subiti dalle vittime; la Corte ha sottolineato l'attribuzione delle generiche attenuanti ma ritenuto non ravvisabile la diminuzione richiesta. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 110 e art. 628 cod. pen.

    reato contestato: rapina in concorso (artt. 110-628 cod. pen.)

    individuazione del reato principale oggetto del processo; i diversi contributi dei partecipi vengono valutati nel quadro della responsabilità per concorso.

  • art. 114 cod. pen.

    attenuante del contributo di minima importanza

    la Corte ha ritenuto che per riconoscere l'attenuante sia necessario un contributo così lieve da risultare trascurabile nell'economia del reato; una minore efficacia causale rispetto agli altri non è sufficiente.

  • art. 62, n. 6 cod. pen.

    dedotta dai ricorrenti per Hu (mancata applicazione)

    la Corte ha valutato negativamente l'applicabilità dell'attenuante invocata alla luce della rilevanza dei danni non patrimoniali subiti dalle vittime e della complessiva dinamica del reato; quindi non è stata riconosciuta la diminuzione richiesta.

  • art. 62, n. 4 cod. pen.

    richiamata in motivazione circa la valutazione del danno

    richiama il principio che nella rapina la valutazione del danno ai fini delle attenuanti deve considerare non solo il danno patrimoniale ma anche gli effetti da violenza o minaccia sulle persone presenti.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    applicata per la condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria

    consente alla Corte di cassazione di irrogare sanzioni pecuniarie e condannare alle spese i ricorrenti quando i ricorsi sono infondati o manifestamente reiterativi, valutando i profili di colpa dell'impugnazione.

Massime di principio

  • La responsabilità per concorso può essere provata anche tramite intercettazioni, contatti diretti/indiretti e comportamenti (presenza in loco, reticenza) che dimostrino partecipazione o collaborazione con gli autori principali.
  • L'attenuante del "contributo di minima importanza" ex art. 114 c.p. richiede un contributo effettivamente trascurabile rispetto all'evento: una mera minore efficacia causale non basta.
  • Nella rapina la valutazione delle attenuanti che si fondano su una ridotta gravità del danno deve considerare anche i danni non patrimoniali derivanti da violenza o minaccia su persone presenti, non solo il furto in senso stretto.
  • Motivi reiterativi, puramente fattuali o manifestamente infondati espongono il ricorrente al rigetto inammissibilità del ricorso in Cassazione.
  • La Cassazione può infliggere sanzioni pecuniarie e condannare alle spese ai sensi dell'art. 616 c.p.p. quando l'impugnazione è ritenuta colposa o manifestamente infondata.

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