Sentenza n. 305/2026 - Napoli, Sezione 9
per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Napoli, sezione lavoro, n. 5390/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli, sezione lavoro, n. 5390/2023, recante condanna all’accredito di complessivi € 2.500 sulla carta elettronica del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito in ottemperanza deducendo l’inadempimento del Ministero rispetto alla sentenza del Tribunale di Napoli, sezione lavoro, n. 5390/2023, notificata all’Amministrazione il 7 marzo 2025 e non impugnata, come attestato dalla certificazione di cancelleria del 14 aprile 2025. Il titolo giudiziale imponeva al Ministero di accreditare sulla carta elettronica del docente € 500 per ciascuno degli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, per complessivi € 2.500. Persistendo l’inadempimento, la ricorrente ha chiesto l’ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta, la fissazione di una penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., e la condanna alle spese.
La decisione
Il TAR ha accertato la sussistenza dei presupposti dell’ottemperanza, in particolare il passaggio in giudicato della sentenza del giudice ordinario, comprovato dalla mancata impugnazione e dalla certificazione di cancelleria, nonché l’inutile decorso del termine dilatorio previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997. Ha ordinato al Ministero di provvedere al puntuale e integrale pagamento delle somme dovute entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, se anteriore. Per l’ulteriore inottemperanza ha nominato commissario ad acta il dirigente della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, o un funzionario delegato munito di adeguate competenze tecniche. Ha inoltre disposto, a carico del Ministero, la penalità di mora in misura pari agli interessi legali sulla somma dovuta, decorrente dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento sino all’effettivo soddisfacimento o, in mancanza, sino alla scadenza del termine assegnato per adempiere. Il compenso del commissario sarà liquidato successivamente con decreto collegiale secondo il d.P.R. n. 115/2002; il commissario dovrà depositare gli atti esclusivamente tramite PAT. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in € 500, oltre accessori e contributo unificato se versato, con distrazione a favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
comma 3; comma 4, lett. e)
Consente di ottenere l’esecuzione del giudicato, di nominare un commissario ad acta in caso di ulteriore inottemperanza e di imporre una penalità di mora; nel caso concreto la penalità è stata determinata in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
Il decorso del termine dilatorio previsto per l’esecuzione delle pronunce di condanna nei confronti delle amministrazioni costituisce, unitamente al giudicato e all’inadempimento, presupposto per l’azione di ottemperanza.
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Disciplina la liquidazione del compenso e delle spese del commissario ad acta, nonché il termine per la presentazione della relativa parcella; il termine decorre dal compimento dell’ultimo atto di esecuzione.
art. 8 l. n. 417/1978
Richiamato per la disciplina del rimborso delle spese relative all’utilizzo del mezzo proprio da parte del commissario ad acta.
Massime di principio
- L’azione di ottemperanza è proponibile quando il titolo giudiziale è passato in giudicato, l’amministrazione non vi ha dato esecuzione e sia inutilmente decorso il termine dilatorio previsto dalla legge per l’adempimento delle obbligazioni pecuniarie dell’amministrazione.
- In presenza di un giudicato recante una condanna puntuale al pagamento, il giudice dell’ottemperanza deve ordinare all’amministrazione il pagamento integrale delle somme dovute entro un termine assegnato, individuato nel caso concreto in sessanta giorni.
- La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere determinata in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, con decorrenza dall’ordine giudiziale di pagamento e fino all’effettivo soddisfacimento o, in mancanza, fino alla scadenza del termine assegnato per adempiere.
- In caso di ulteriore inottemperanza, il giudice può nominare un commissario ad acta individuandolo in un dirigente dell’amministrazione o in un funzionario delegato dotato di adeguate competenze tecniche.
- Il compenso del commissario ad acta è liquidato successivamente con decreto collegiale secondo la disciplina del d.P.R. n. 115/2002; la relativa parcella deve essere presentata entro il termine decadenziale previsto dall’art. 71 del medesimo decreto, decorrente dall’ultimo atto di esecuzione dell’incarico.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 16 gen 2026Sentenza n. 64/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 16 gen 2026Sentenza n. 2/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 16 gen 2026Sentenza n. 3/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 16 gen 2026Sentenza n. 4/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 16 gen 2026Sentenza n. 5/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 16 gen 2026Sentenza n. 6/2026 - Trieste, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →