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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18330/2024 del 04/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione di una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato sulla dichiarazione per l'anno d'imposta 2015, relativa a IRPEF e IVA. Il contribuente, titolare di una ditta individuale poi cancellata dal registro delle imprese, aveva visto respinto il ricorso in primo grado e l'appello in secondo grado. In cassazione ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato la violazione dell'art. 7 della L. n. 212/2000, sostenendo che la cartella fosse insufficiente o indeterminata nella motivazione; con il secondo ha dedotto la nullità della sentenza di appello per motivazione meramente adesiva, ritenuta non autonoma e non criticamente argomentata rispetto ai motivi di gravame, in violazione delle norme sulla motivazione della sentenza e del processo tributario.

La decisione

La Corte ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché generico e non autosufficiente: la doglianza non specificava in che cosa la cartella sarebbe stata incomprensibile o priva di motivazione, e il suo contenuto non era stato integralmente trascritto. Ha inoltre ribadito che, quando la cartella segue una liquidazione automatizzata ex artt. 36-bis d.P.R. n. 600/1973 e 54-bis d.P.R. n. 633/1972, la motivazione può essere assolta mediante il richiamo alle dichiarazioni del contribuente. Il secondo motivo è stato dichiarato infondato: la sentenza di appello, pur richiamando quella di primo grado, ha comunque esposto le ragioni della condivisione delle conclusioni del primo giudice, dando conto delle contestazioni del contribuente e della sufficienza degli importi indicati per imposte, interessi, sanzioni e oneri di riscossione. Il ricorso è stato pertanto integralmente rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e con declaratoria dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    è il parametro invocato per denunciare la violazione di legge in relazione alla motivazione della cartella

  • art. 7 L. 27 luglio 2000, n. 212

    la motivazione della cartella è stata ritenuta sufficiente nei casi di liquidazione automatizzata basata sulla dichiarazione del contribuente

  • art. 36-bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    la cartella emessa a seguito del controllo automatizzato fondato sulla dichiarazione può essere motivata con il richiamo alla stessa dichiarazione

  • art. 54-bis d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    vale il medesimo principio per la liquidazione automatizzata dell'IVA sulla base della dichiarazione del contribuente

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    è il parametro invocato per dedurre nullità della sentenza per motivazione apparente o meramente adesiva

  • art. 132 c.p.c.

    la sentenza non è nulla se le ragioni della decisione sono comunque attribuibili al giudice e chiaramente esposte

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    la motivazione può anche essere sintetica o per relationem, purché chiara e riconducibile al giudice

  • art. 36, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    nel processo tributario la sentenza deve contenere una motivazione idonea, ma non necessariamente originale o ampia

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    in caso di rigetto del ricorso, va dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato

  • art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228

    ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002

Massime di principio

  • Nelle cartelle di pagamento emesse a seguito di controllo automatizzato basato sui dati dichiarati dal contribuente, l'obbligo di motivazione può essere soddisfatto mediante il semplice richiamo alle dichiarazioni già conosciute dall'interessato, senza necessità di indicare ulteriori presupposti di fatto e ragioni giuridiche della pretesa.
  • La censura di difetto di motivazione della cartella deve essere specifica e autosufficiente: il ricorrente deve indicare puntualmente per quali profili l'atto sarebbe incomprensibile o indeterminato e deve riprodurne il contenuto rilevante.
  • La sentenza di appello non è nulla per motivazione adesiva o per relationem se il giudice manifesta comunque di avere esaminato le censure dell'impugnazione e indica, anche sinteticamente, le ragioni della condivisione della decisione di primo grado.
  • Nel processo civile e tributario la motivazione per relationem è legittima quando le ragioni della decisione risultano chiaramente attribuibili al giudice e in modo univoco ed esaustivo, senza che sia richiesta un'originalità espositiva.
  • Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese e l'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato, se dovuto, nei casi previsti dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossioneImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

Testo integrale

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