Cassazione Civile, Ordinanza n. 18330/2024 del 04/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione di una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato sulla dichiarazione per l'anno d'imposta 2015, relativa a IRPEF e IVA. Il contribuente, titolare di una ditta individuale poi cancellata dal registro delle imprese, aveva visto respinto il ricorso in primo grado e l'appello in secondo grado. In cassazione ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato la violazione dell'art. 7 della L. n. 212/2000, sostenendo che la cartella fosse insufficiente o indeterminata nella motivazione; con il secondo ha dedotto la nullità della sentenza di appello per motivazione meramente adesiva, ritenuta non autonoma e non criticamente argomentata rispetto ai motivi di gravame, in violazione delle norme sulla motivazione della sentenza e del processo tributario.
La decisione
La Corte ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché generico e non autosufficiente: la doglianza non specificava in che cosa la cartella sarebbe stata incomprensibile o priva di motivazione, e il suo contenuto non era stato integralmente trascritto. Ha inoltre ribadito che, quando la cartella segue una liquidazione automatizzata ex artt. 36-bis d.P.R. n. 600/1973 e 54-bis d.P.R. n. 633/1972, la motivazione può essere assolta mediante il richiamo alle dichiarazioni del contribuente. Il secondo motivo è stato dichiarato infondato: la sentenza di appello, pur richiamando quella di primo grado, ha comunque esposto le ragioni della condivisione delle conclusioni del primo giudice, dando conto delle contestazioni del contribuente e della sufficienza degli importi indicati per imposte, interessi, sanzioni e oneri di riscossione. Il ricorso è stato pertanto integralmente rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e con declaratoria dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
è il parametro invocato per denunciare la violazione di legge in relazione alla motivazione della cartella
art. 7 L. 27 luglio 2000, n. 212
la motivazione della cartella è stata ritenuta sufficiente nei casi di liquidazione automatizzata basata sulla dichiarazione del contribuente
art. 36-bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
la cartella emessa a seguito del controllo automatizzato fondato sulla dichiarazione può essere motivata con il richiamo alla stessa dichiarazione
art. 54-bis d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
vale il medesimo principio per la liquidazione automatizzata dell'IVA sulla base della dichiarazione del contribuente
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
è il parametro invocato per dedurre nullità della sentenza per motivazione apparente o meramente adesiva
art. 132 c.p.c.
la sentenza non è nulla se le ragioni della decisione sono comunque attribuibili al giudice e chiaramente esposte
art. 118 disp. att. c.p.c.
la motivazione può anche essere sintetica o per relationem, purché chiara e riconducibile al giudice
art. 36, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
nel processo tributario la sentenza deve contenere una motivazione idonea, ma non necessariamente originale o ampia
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
in caso di rigetto del ricorso, va dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato
art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228
ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002
Massime di principio
- Nelle cartelle di pagamento emesse a seguito di controllo automatizzato basato sui dati dichiarati dal contribuente, l'obbligo di motivazione può essere soddisfatto mediante il semplice richiamo alle dichiarazioni già conosciute dall'interessato, senza necessità di indicare ulteriori presupposti di fatto e ragioni giuridiche della pretesa.
- La censura di difetto di motivazione della cartella deve essere specifica e autosufficiente: il ricorrente deve indicare puntualmente per quali profili l'atto sarebbe incomprensibile o indeterminato e deve riprodurne il contenuto rilevante.
- La sentenza di appello non è nulla per motivazione adesiva o per relationem se il giudice manifesta comunque di avere esaminato le censure dell'impugnazione e indica, anche sinteticamente, le ragioni della condivisione della decisione di primo grado.
- Nel processo civile e tributario la motivazione per relationem è legittima quando le ragioni della decisione risultano chiaramente attribuibili al giudice e in modo univoco ed esaustivo, senza che sia richiesta un'originalità espositiva.
- Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese e l'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato, se dovuto, nei casi previsti dalla legge.
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