Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26641/2022 del 11/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente chiedeva la sostituzione della misura di custodia cautelare in carcere, applicata nella procedura di estradizione richiesta dagli Stati Uniti d'America, con misure meno gravose (arresti domiciliari o obbligo di dimora). Denunciava violazione di legge (artt. 275, 299 e 719 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione, sostenendo che mancava uno dei presupposti per l'estradizione perché una analoga richiesta degli Stati Uniti era stata già disattesa dall'autorità giudiziaria spagnola; inoltre affermava di non avere altri procedimenti penali pendenti, di possedere documenti di identità e di avere rispettato prescrizioni imposte in una precedente procedura in Spagna.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che in materia di misure cautelari strumentali all'estradizione il ricorso per cassazione è ammesso solo per violazione di legge e non per vizio di motivazione, per cui le doglianze sulla motivazione erano inammissibili. Sulle questioni di merito ha ritenuto manifestamente infondate le censure: la Corte territoriale aveva adeguatamente motivato il persistere del pericolo di fuga, dato che la richiesta di consegna concerneva una persona residente in Spagna e temporaneamente in Italia; pertanto il rischio che la ricorrente lasciasse definitivamente l'Italia per sottrarsi all'estradizione era concreto. Quanto al presunto ne bis in idem estradizionale, la Corte ha escluso la sua operatività nel caso di specie, perché l'art. 707 cod. proc. pen. opera solo quando la stessa autorità dello Stato richiesto abbia già esaminato e rigettato la domanda; la precedente disattesa istanza spagnola non impedisce che l'Italia proceda. I trattati bilaterali e gli accordi citati non prevedono che l'autorità italiana debba rifiutare la consegna per il solo fatto che un altro Stato membro abbia rifiutato. Infine la Corte ha precisato che i principi della Corte di giustizia UE che richiedono consultazione tra Stati membri per cittadini UE riguardano il merito dell'estradizione e non la valutazione cautelare. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 275 cod. proc. pen.

    Norma citata dalla difesa come violata; la Corte non ha ritenuto fondate le doglianze e ha richiamato che i rilievi sulla motivazione non sono sindacabili in cassazione per questo tipo di provvedimenti cautelari nell'estradizione

  • art. 299 cod. proc. pen.

    Altro articolo invocato dalla ricorrente; le contestazioni generiche su presunte violazioni di legge sono state ritenute manifestamente infondate

  • art. 719 cod. proc. pen.

    Richiamato nella prospettazione della ricorrente; la Corte ha escluso che vi sia stata violazione di legge idonea a fondare la cassazione

  • art. 705, comma 1, cod. proc. pen.

    la corte di appello pronuncia sentenza favorevole all'estradizione (...) se, per lo stesso fatto, nei confronti della persona della quale è domandata l'estradizione, non è in corso procedimento penale né è stata pronunciata sentenza irrevocabile nello Stato

    La norma richiede l'assenza di procedimenti o sentenze irrevocabili in Italia per gli stessi fatti; nel caso di specie non sussistevano procedimenti italiani, per cui la disposizione non impediva l'estradizione

  • art. 707 cod. proc. pen.

    Stabilisce la preclusione quando una analoga domanda sia già stata esaminata e rigettata dalla stessa autorità giudiziaria dello Stato richiesto; la Corte ha escluso l'applicabilità perché la precedente disattesa domanda era stata valutata da autorità spagnola, non dalla stessa autorità italiana

  • Trattato bilaterale Italia-USA del 13/10/1983, legge di ratifica 26/05/1984 n.225; Trattato integrativo del 3/05/2006 e Accordo UE-USA 25/06/2003, legge di ratifica italiana 16/03/2009 n.25

    artt. VI e VII (menzionati)

    I trattati non prevedono una deroga alle disposizioni codicistiche che consenta di rifiutare la consegna in Italia per il solo fatto che un altro Stato membro abbia rigettato la richiesta

  • Giurisprudenza CEDU/Corte di giustizia UE (Petruhhin C-182/15, Schotthófer C-473/15, Pisciotti C-191/16, Ruska Federacija C-897/19 PPU, WS C-505/19) e Cassazione Sez. 6 n.40298/2021 (Georgiev)

    La giurisprudenza di Lussemburgo impone che, quando uno Stato terzo richiede l'estradizione di un cittadino di altro Stato membro UE, debba esserci consultazione tra Stati membri per tutelare la libera circolazione; tuttavia tale principio riguarda la decisione sull'estradizione nel merito e non incide, di per sé, sulla valutazione cautelare del pericolo di fuga. La Cassazione precedente sottolinea che il ricorso in tema di misure cautelari strumentali all'estradizione è limitato a questioni di violazione di legge

Massime di principio

  • In materia di misure cautelari strumentali all'estradizione, il ricorso per cassazione è ammesso per violazione di legge ma non per mero vizio di motivazione
  • Il persistere del pericolo di fuga può giustificare la custodia cautelare quando la persona richiedente l'estradizione è residente in altro Stato e si trova in Italia solo temporaneamente
  • Il principio del ne bis in idem estradizionale (art. 707 c.p.p.) opera soltanto se la stessa autorità dello Stato richiesto ha già esaminato e rigettato la domanda; la disattesa istanza da parte di altro Stato membro non produce automaticamente preclusione in Italia
  • I richiamati principi di cooperazione tra Stati membri UE (giurisprudenza Corte di giustizia) rilevano per la decisione sul merito dell'estradizione, ma non impediscono di per sé misure cautelari più restrittive in sede preliminare
  • La circostanza che un altro Stato non abbia concesso l'estradizione a uno Stato terzo non impedisce automaticamente che l'autorità italiana soddisfi la richiesta di quel terzo Stato sulla base della normativa e della valutazione del rischio di fuga

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.