Cassazione Penale, Sentenza n. 2520/2024 del 19/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava il rigetto della richiesta di revoca della confisca di un fabbricato di sua proprietà, sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente esteso la confisca anche all'edificio costruito in buona fede da un terzo estraneo (vizio di motivazione e travisamento della prova) e contestando altresì la valutazione sul momento della realizzazione dell'immobile, poiché, se edificato dopo la definitività della confisca, la controversia rientrerebbe nella giurisdizione del giudice civile e non di quello penale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato, preliminarmente, il motivo relativo al tempo di realizzazione dell'edificio. Ha accertato che la confisca del fondo era divenuta definitiva il 16/12/1997; che la richiesta di concessione edilizia del Mammoliti è del 15/12/1997 e il rilascio dell'atto ampliativo del 23/03/1998; che l'edificio non compare nelle immagini aerofotogrammetriche del 16/04/1997 ma risulta nelle immagini del 2000. Poiché l'immobile è stato realizzato dopo la definitività della confisca, la giurisdizione spettava al giudice civile: perciò la Corte ha annullato senza rinvio il provvedimento impugnato (come richiesto dal Procuratore generale). Non è stato necessario approfondire ulteriormente le ulteriori censure difensive.
Norme richiamate
Sez. 1, n. 30422 del 13/10/2020 (Synergo)
"in tema di confisca, la definitività del provvedimento ablatorio, con il conseguente trasferimento del bene confiscato al patrimonio dello Stato, determina il venir meno della giurisdizione del giudice penale che ha curato la gestione dei beni, in favore del giudice civile, in ordine alle controversie inerenti a diritti soggettivi, sorte in epoca posteriore al giudicato o, comunque, correlate alla esistenza del provvedimento ablatorio"
La Corte ha richiamato il principio secondo cui la definitività della confisca trasferisce il bene allo Stato e fa sorgere la giurisdizione del giudice civile per le controversie nate dopo il giudicato.
Sentenza n. 16450 del 05/02/2021
"laddove il fabbricato fosse stato realizzato prima della definitività del provvedimento di confisca, l'attribuzione sarebbe spettata al giudice penale; qualora, invece, fosse stato realizzato dopo, la giurisdizione sarebbe stata del giudice civile"
La Corte ha ribadito la regola temporale: se l'opera è anteriore alla definitività della confisca compete il giudice penale; se è successiva compete il giudice civile.
Massime di principio
- La data di definitività del provvedimento di confisca è cruciale per determinare la giurisdizione: opere realizzate dopo tale data rientrano nella giurisdizione civile.
- Per stabilire il momento di realizzazione di un manufatto, rilevano elementi documentali e probatori (concessioni edilizie, permessi, rilievi aerofotogrammetrici e immagini satellitari) e tali prove possono determinare l'esito processuale senza necessità di rimessione.
- Se la confisca è già divenuta definitiva, il bene è considerato patrimonio dello Stato e le controversie su diritti sorti successivamente vanno decise dal giudice civile, non da quello penale.
- La buona fede di un terzo che costruisce non è decisiva se l'opera è stata realizzata dopo la definitività della confisca; la rilevanza di aspetti come l'accessione dipende comunque dal momento in cui il bene è stato acquisito dallo Stato.
- Quando il Collegio di legittimità può accertare in modo definitivo la datazione dei fatti sulla base di documenti e accertamenti prodotti, può annullare senza rinvio il provvedimento impugnato se ne consegue la competenza esclusiva del giudice civile.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 19 gen 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 2330/2024 del 19/01/2024
- Sentenza penale · 19 gen 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 2331/2024 del 19/01/2024
- Sentenza penale · 19 gen 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 2332/2024 del 19/01/2024
- Sentenza penale · 19 gen 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 2333/2024 del 19/01/2024
- Sentenza penale · 19 gen 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 2334/2024 del 19/01/2024
- Sentenza penale · 19 gen 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 2335/2024 del 19/01/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →