Cassazione Penale, Sentenza n. 29522/2025 del 14/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha chiesto l'applicazione della disciplina della continuazione tra più sentenze di condanna irrevocabili relative a fatti diversi: a) condanna per il reato di cui all'art. 612-bis commesso nel 2015; b) condanne per reati contro il patrimonio e reati connessi commessi nel 2021 (artt. 110, 56, 624-bis, 612 comma 2, 81, 424 ecc.); c) condanne per reati connessi all'ostruzione/false dichiarazioni e reati in data 6.5.2021 (art. 341-bis, 99, 635 comma 2 n.1). Il giudice dell'esecuzione ha rigettato l'istanza ritenendo che non sussista la medesimezza del disegno criminoso perché i reati sono tipologicamente diversi, commessi in periodi non coincidenti e a danno di persone offese diverse; ha inoltre ritenuto che il vizio parziale di mente riconosciuto in fase di cognizione non sia elemento idoneo a provare un disegno criminoso unitario. Il ricorso in Cassazione contestava tale decisione argomentando la contiguità spazio-temporale e l'unificante disagio psichico del ricorrente.
La decisione
La Corte di legittimità ha rigettato il ricorso. Ha confermato che l'accertamento sulla unicità del disegno criminoso è valutazione di merito sindacabile in Cassazione solo se priva di adeguata motivazione. Ha ritenuto corretta la motivazione del giudice dell'esecuzione: la mera contiguità temporale e una certa omogeneità non sono sufficienti per la continuazione, occorre dimostrare che al momento del primo fatto i successivi fossero programmati nelle linee essenziali. Il vizio parziale di mente può essere compatibile con una pianificazione unitaria ma non costituisce di per sé prova che vi sia stata una preventiva programmazione; anzi può orientare verso una spiegazione di reiterazione abituale causata da stati di disagio. Per questi motivi il ricorso è stato rigettato e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali; inoltre è disposta l'omissione delle generalità in caso di diffusione, ai sensi dell'art. 52 D.Lgs. 196/03.
Norme richiamate
art. 81, comma secondo, cod. pen.
Disciplina della continuazione: richiede unicità del disegno criminoso e una rappresentazione mentale anticipata dei singoli episodi; non si può riconoscere la continuazione sulla sola base della contiguità temporale o della mera reiterazione.
art. 671 cod. proc. pen.
Norma procedurale relativa all'istanza in sede di esecuzione per l'applicazione della continuazione; impone che il giudice dell'esecuzione valuti l'unicità del disegno criminoso in base agli elementi probatori.
art. 89 cod. pen.
Riguarda le condizioni di imputabilità e il vizio parziale di mente: la Corte rileva che il vizio parziale non esclude a priori la possibilità di continuità ma non è idoneo di per sé a provare l'esistenza di una preventiva programmazione unitaria.
art. 616 cod. pen.
Norma che autorizza la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
art. 52 D.Lgs. 196/03
Predisposizione dell'omissione delle generalità e dei dati identificativi nel caso di diffusione del provvedimento, come imposto dalla legge sulla protezione dei dati personali.
Massime di principio
- La valutazione dell'unicità del disegno criminoso è, in primo luogo, una valutazione di fatto del giudice di merito e la Cassazione la sindaca solo se manca adeguata motivazione.
- La contiguità temporale e una certa omogeneità tipologica tra reati non sono, da sole, sufficienti a dimostrare la continuazione: è necessario dimostrare che i reati successivi fossero programmati, almeno nelle linee essenziali, al momento del primo episodio.
- Il ricorrente che invoca la continuazione in sede di esecuzione ha l'onere di allegare elementi concreti e specifici (modus operandi comune, obiettivo unitario, pianificazione, atti preparatori, identità della vittima o stretta connessione degli interessi lesi) che giustifichino l'unicità del disegno criminoso.
- Un vizio parziale di mente non è automaticamente un elemento che unifica reati in un disegno criminoso: può essere compatibile con la continuazione ma, se indica piuttosto una ripetizione abituale dovuta a stati di disagio, indebolisce la tesi della preventiva programmazione.
- In casi simili è utile distinguere chiaramente continuazione (progettualità unitaria antecedente) da abitualità a delinquere (ripetizione stabile senza programmazione unitaria), e produrre prove concrete che supportino l'una o l'altra ricostruzione.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 14 ago 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 29504/2025 del 14/08/2025
- Sentenza penale · 14 ago 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 29505/2025 del 14/08/2025
- Sentenza penale · 14 ago 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 29506/2025 del 14/08/2025
- Sentenza penale · 14 ago 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 29507/2025 del 14/08/2025
- Sentenza penale · 14 ago 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 29508/2025 del 14/08/2025
- Sentenza penale · 14 ago 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 29509/2025 del 14/08/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →