Cassazione Penale, Ordinanza n. 11384/2025 del 20/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte di appello deducendo censure relative alla mancata applicazione di una pena sostitutiva. Dalla motivazione dell'ordinanza emerge che la memoria difensiva contestava la preliminare valutazione di inammissibilità del ricorso. La Corte di cassazione ha ritenuto però che i motivi non fossero consentiti in sede di legittimità, poiché formulati in modo da sollecitare una nuova valutazione di merito dei fattori considerati ai fini della pena sostitutiva e comunque manifestamente infondati, anche perché la Corte territoriale aveva correttamente applicato i criteri di cui all'art. 133 c.p. senza soluzione di continuità rispetto al primo giudice.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. La declaratoria di inammissibilità è stata fondata sulla natura di merito delle censure proposte e sulla loro manifesta infondatezza in relazione alla mancata concessione della pena sostitutiva, ritenuta correttamente valutata dai giudici di merito secondo i criteri di cui all'art. 133 c.p.
Norme richiamate
art. 133 c.p.
I criteri legali di commisurazione della pena risultano correttamente applicati dalla Corte di appello nella valutazione sulla pena sostitutiva; le censure che mirano a una diversa ponderazione degli stessi sono inammissibili in cassazione se risolvono in una rivalutazione del merito.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono deducibili censure che, sotto la veste della violazione di legge o del vizio di motivazione, mirino in realtà a ottenere una rivalutazione del merito della decisione sulla concessione o meno di una pena sostitutiva.
- La valutazione sulla pena sostitutiva, quando sia sorretta da corretta applicazione dei criteri di commisurazione della pena e non presenti discontinuità rispetto al giudizio di primo grado, non può essere sovvertita in cassazione con doglianze meramente dissenzienti.
- Il ricorso è inammissibile quando i motivi risultano manifestamente infondati e non consentiti dalla legge in sede di legittimità.
- La conferma, da parte del giudice di appello, delle valutazioni del primo giudice circa il trattamento sanzionatorio rafforza la tenuta della motivazione e limita la possibilità di una diversa lettura in cassazione.
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