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Cassazione Penale, Ordinanza n. 26819/2025 del 22/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione proposto contro la sentenza di concordato in appello resa ex art. 599-bis c.p.p., rilevando che il motivo dedotto non rientrava tra quelli consentiti. Ha quindi disposto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, in applicazione dell'art. 616 c.p.p.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha impugnato la sentenza della corte d'appello pronunciata ex art. 599-bis c.p.p. in sede di concordato, deducendo ai sensi dell'art. 606, lett. c), c.p.p. l'inosservanza della disciplina processuale e un vizio nella manifestazione della volontà. In particolare ha sostenuto che all'udienza di appello, celebrata con sua partecipazione da remoto mediante videoconferenza, la corte avrebbe omesso di interpellarlo personalmente per verificare la sua volontà di rinunciare ai motivi di appello, salvo quello relativo alla riduzione della pena. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo non consentito, osservando che l'imputato aveva già conferito procura speciale al difensore per il concordato, sicché non era prospettabile un effettivo dubbio sulla sua volontà di aderire all'accordo; ha inoltre ribadito che contro la sentenza resa a norma dell'art. 599-bis c.p.p. non sono proponibili motivi ulteriori oltre a quelli attinenti alla formazione del consenso, al consenso del procuratore generale e alla difformità della decisione rispetto all'accordo.

Norme richiamate

  • art. 599-bis c.p.p.

    La sentenza pronunciata in sede di concordato in appello è impugnabile solo nei limiti ristretti ricavabili dalla disciplina processuale; il ricorso non consente censure libere sul merito.

  • art. 602 c.p.p.

    Richiamato quale norma del procedimento di appello nel quale si inserisce il concordato, senza attribuirle un autonomo spazio impugnatorio.

  • art. 606, lett. c), c.p.p.

    Il vizio di violazione di legge processuale è stato escluso perché la censura, solo formalmente riferita alla volontà, mirava in realtà a introdurre un motivo non consentito contro la sentenza di concordato in appello.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    la corte dichiara senza formalità di procedura l'inammissibilità del ricorso. Allo stesso modo la corte dichiara l'inammissibilità del ricorso contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti e contro la sentenza pronunciata a norma dell'articolo 599 bis

    La Corte richiama la previsione che impone la declaratoria de plano di inammissibilità per il ricorso avverso la sentenza resa ex art. 599-bis c.p.p.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Contro la sentenza resa in appello ex art. 599-bis c.p.p. non è consentita un'impugnazione di merito ampia: i motivi deducibili sono solo quelli inerenti alla regolare formazione del consenso della parte, al consenso del procuratore generale e alla difformità della decisione rispetto all'accordo raggiunto.
  • La presenza dell'imputato all'udienza, anche da remoto, non impone un nuovo interpello personale quando dagli atti risulti già il conferimento di procura speciale al difensore per aderire al concordato, salvo che emerga un concreto dubbio sulla effettiva volontà della parte.
  • La deduzione formalmente incardinata come violazione processuale non è ammissibile se, nella sostanza, mira a far valere una censura non consentita avverso la sentenza di concordato in appello.
  • L'inammissibilità del ricorso determina la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma equitativamente fissata in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRiti alternativi
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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