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Sentenza

Sentenza del 14/05/2018 n. 488 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo

IRPEF - Redditi da lavoro irregolare: è onere del precettore calcolare le imposte - Sussiste

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente contestava l'avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2008, con cui erano state richieste maggiori IRPEF, addizionali regionali e comunali, sanzioni e interessi. Deduceva errori di giudizio, travisamento dei fatti, ultrapetizione e omessa considerazione delle proprie difese. Contestava in particolare il reddito da lavoro dipendente accertato e le sanzioni, sostenendo anche l'irrilevanza o l'inidoneità degli elementi derivanti dalla controversia di lavoro e dalla successiva transazione.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale dell'Aquila, sezione distaccata di Pescara, ha respinto integralmente l'appello e confermato l'accertamento. Ha stabilito che il reddito derivante da attività lavorativa è imponibile anche se il rapporto non è stato formalizzato e il lavoratore non è stato inserito nell'organico aziendale, purché siano state percepite somme di denaro o beni in natura come controprestazione dell'attività. Il lavoratore resta obbligato a dichiarare il reddito e a calcolare l'imposta anche quando il datore, quale sostituto d'imposta, non abbia effettuato la ritenuta. Nel caso concreto il contribuente non ha fornito prova sufficiente per superare la pretesa tributaria. Anche la richiesta di annullamento delle sanzioni è stata respinta, perché non risultavano tempestivamente dedotte e provate obiettive condizioni di incertezza normativa o altre cause di non punibilità. Le spese di lite sono state compensate per la complessità delle questioni.

Norme richiamate

  • Art. 1 del D.P.R. 917/1986 (T.U.I.R.)

    "Possesso di redditi in denaro o in natura rientranti nelle categorie indicate nell'art. 6"

    L'obbligazione tributaria deriva dal possesso di un reddito, anche in natura, e non richiede che il rapporto di lavoro sia stato validamente formalizzato.

  • Articoli 12 e 13 del D.P.R. 917/1986 (T.U.I.R.)

    Le somme percepite come reddito da lavoro dipendente concorrono alla base imponibile IRPEF, tenendo conto delle detrazioni previste dalla legge.

  • Art. 41-bis del D.P.R. 600/1973

    L'omessa dichiarazione di redditi da lavoro può legittimare un accertamento parziale, nel rispetto dei termini decadenziali previsti.

  • Art. 53 della Costituzione

    L'imposizione sul reddito effettivamente percepito è coerente con il principio di capacità contributiva.

  • Art. 112 del codice di procedura civile

    Il giudice deve rispettare il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; nel caso concreto non è stata ravvisata ultrapetizione.

  • Art. 8 del D.Lgs. 546/1992

    Il giudice tributario può disapplicare le sanzioni non penali quando la violazione è giustificata da obiettive condizioni di incertezza sulla portata delle norme.

  • Art. 6 del D.Lgs. 472/1997

    "Non è punibile l'autore della violazione quando essa è determinata da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle disposizioni"

    Le sanzioni possono essere escluse in presenza di incertezza normativa obiettiva, forza maggiore, assenza di pregiudizio per i controlli o mancata incidenza sulla base imponibile e sull'imposta; tali circostanze devono essere dedotte tempestivamente e provate.

  • Art. 6 del D.P.R. 917/1986 (T.U.I.R.)

    Il reddito da lavoro dipendente rientra tra le categorie reddituali rilevanti ai fini dell'IRPEF.

  • Sentenza della Corte di Cassazione n. 9867 del 5 maggio 2011

    In caso di mancata ritenuta da parte del datore di lavoro, il lavoratore contribuente resta obbligato a dichiarare il reddito e a pagare l'imposta dovuta.

  • Sentenze della Corte di Cassazione n. 1570 del 28 gennaio 2015 e n. 22524 del 2 ottobre 2013

    La questione relativa all'esclusione delle sanzioni deve essere proposta tempestivamente nel giudizio e non può essere introdotta per la prima volta in appello, poiché non è rilevabile d'ufficio.

Massime di principio

  • Ai fini IRPEF conta l'effettiva percezione di somme o beni come corrispettivo di un'attività lavorativa, non la regolarità formale o l'avvenuta assunzione del lavoratore.
  • La mancata effettuazione della ritenuta da parte del datore di lavoro non elimina l'obbligo del lavoratore di dichiarare il reddito e versare l'imposta dovuta; l'eventuale responsabilità del sostituto non sostituisce quella del percettore.
  • Una causa di lavoro, una denuncia o una transazione possono fornire all'Amministrazione finanziaria elementi per recuperare imposte su redditi non dichiarati, ma il loro contenuto deve essere concretamente collegato alle somme percepite nel periodo d'imposta contestato.
  • Chi contesta l'accertamento deve fornire prove specifiche sull'inesistenza, sull'ammontare o sulla diversa natura delle somme; contestazioni generiche o documenti non riferibili al periodo fiscale non sono sufficienti.
  • La richiesta di annullamento delle sanzioni per incertezza normativa deve essere formulata già nel primo grado di giudizio e adeguatamente documentata; non può essere proposta per la prima volta in appello.
  • In situazioni analoghe, è necessario distinguere la questione dell'esistenza e dell'ammontare del reddito da quella dell'applicabilità delle sanzioni, poiché ciascuna richiede specifiche allegazioni e prove.

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