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Cassazione Penale, Ordinanza n. 40387/2025 del 16/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo non proponibile in sede di legittimità il motivo relativo alla sola determinazione del trattamento sanzionatorio, già esaminato con motivazione sufficiente e non illogica dal giudice di appello. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli del 15 gennaio 2025. Dal testo emerge che l'unico motivo investiva la determinazione del trattamento punitivo, quindi un profilo di merito sulla quantificazione della pena. La Corte di cassazione rileva che la sentenza impugnata era sorretta da motivazione sufficiente e non illogica e che vi era stato adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto; perciò la doglianza mirava sostanzialmente a una rivalutazione non consentita in sede di legittimità. Il testo non consente di determinare il reato originariamente contestato.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso conseguono le statuizioni economiche a carico del ricorrente, tra cui il pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito censurare una decisione di merito quando il motivo di ricorso mira esclusivamente a contestare la determinazione del trattamento sanzionatorio, se la sentenza impugnata è sorretta da motivazione sufficiente e non illogica e ha esaminato adeguatamente le deduzioni difensive.
  • Il sindacato della Corte di cassazione non può trasformarsi in una nuova valutazione del merito sulla quantificazione della pena quando il giudice di appello abbia motivato in modo congruo sul punto.
  • Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, secondo quanto previsto dall'art. 616 c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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