Cassazione Penale, Ordinanza n. 29068/2025 del 06/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in assenza di cause di esonero, al versamento di euro tremila alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p. La decisione di merito resta ferma, compresa la condanna per il reato in materia di stupefacenti e il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato aveva riportato in primo grado una condanna alla pena di anni due e mesi otto di reclusione per il reato di detenzione e cessione di stupefacenti in violazione dell'art. 73, commi 1 e 4, D.P.R. 309/1990; la Corte di appello aveva confermato la decisione. Con il ricorso per cassazione l'imputato deduceva un unico motivo di vizio di motivazione, lamentando il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p., sostenendo in sostanza che il suo comportamento collaborativo avrebbe meritato valorizzazione. La Corte di legittimità ha ritenuto la censura meramente reiterativa di doglianze già esaminate e disattese dai giudici di merito, i quali avevano motivato il diniego delle attenuanti sulla negativa personalità dell'imputato, sul precedente specifico e sulla non significatività dell'asserita collaborazione, poiché le chiavi delle autovetture utilizzate come nascondiglio della droga erano già nella disponibilità degli investigatori.
Norme richiamate
art. 73, commi 1 e 4, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
disposizione incriminatrice richiamata quale titolo del reato di detenzione/cessione di stupefacenti oggetto della condanna confermata
art. 62-bis c.p.
le attenuanti generiche possono essere negate con motivazione fondata sull'assenza di elementi positivi; non è sufficiente il solo stato di incensuratezza dopo la riforma del 2008
D.L. 23 maggio 2008, n. 92, conv. con modif. dalla L. 24 luglio 2008, n. 125
richiamata come intervento normativo che ha inciso sui criteri di concessione delle attenuanti generiche, rendendo non sufficiente la sola incensuratezza
art. 616 c.p.p.
fondamento della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità
Massime di principio
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimamente sorretto da una motivazione che valorizzi elementi negativi della personalità dell'imputato, come precedenti specifici, e che rilevi l'assenza di circostanze positive apprezzabili.
- Dopo la riforma dell'art. 62-bis c.p., la sola incensuratezza non basta a fondare la concessione delle attenuanti generiche: occorrono elementi ulteriori di segno favorevole.
- La dedotta collaborazione dell'imputato non impone il riconoscimento delle attenuanti generiche quando il giudice di merito ne escluda la reale significatività in base alle risultanze processuali.
- In cassazione è inammissibile il motivo che si limiti a riproporre censure già esaminate e congruamente disattese dai giudici di merito, senza evidenziare un effettivo vizio logico o giuridico della motivazione.
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