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Ordinanza

Ordinanza n. 241/2026 - Palermo, Sezione 5

Giustizia amministrativa202600462

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. VOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto interassessoriale di approvazione della graduatoria finale per contributi regionali destinati a interventi conservativi e di restauro di edifici di interesse culturale ad uso abitativo, nonché atti di valutazione e ammissione di un controinteressato

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato la graduatoria e gli atti della procedura selettiva, deducendo l’erronea attribuzione del punteggio, la mancata assegnazione di quattro punti ulteriori e la discrasia tra i tre punti risultanti dal verbale della Commissione del 3 settembre 2025 e i due punti indicati nella graduatoria finale. Con motivi aggiunti ha contestato il successivo riesame della Commissione, sostenendo che la redistribuzione dei tre punti tra i criteri relativi all’importanza storico-artistica e alla fruizione pubblica costituisse una modifica sostanziale e postuma della valutazione, anziché una mera correzione; ha dedotto inoltre la violazione dell’art. 21-nonies l. 241/1990, la disparità di trattamento nell’attribuzione dei punteggi, l’insufficiente predeterminazione del criterio relativo all’importanza storico-artistica e architettonica, la mancata attribuzione del punteggio per l’urgenza e per l’efficientamento energetico, nonché l’illegittimità del criterio dell’ordine cronologico delle domande quale criterio di spareggio. La ricorrente ha altresì contestato l’ammissione e i punteggi attribuiti al controinteressato, sostenendo che la torre normanna oggetto dell’intervento non fosse una dimora storica ad uso abitativo e che non fossero giustificati i punteggi riconosciuti per l’importanza storico-artistica e l’urgenza. Il controinteressato ha proposto ricorso incidentale per ottenere ulteriori punteggi, senza formulare domanda cautelare.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare per difetto del fumus boni iuris, ritenendo assorbita la valutazione del periculum in mora. Ha riconosciuto che il verbale del 3 settembre 2025 indicava tre punti, mentre la graduatoria ne riportava due, ma ha considerato legittimo il successivo verbale del 6 febbraio 2026, che ha chiarito la distribuzione dei tre punti tra il criterio dell’importanza storico-artistica e quello della fruizione pubblica. L’attribuzione del punto per la fruizione pubblica ha determinato la cessazione della materia del contendere su quella specifica contestazione. È stata respinta la censura secondo cui la Commissione avrebbe modificato postumamente la valutazione, poiché il verbale originario indicava soltanto il punteggio complessivo senza precisarne la ripartizione. È stata respinta anche la doglianza fondata sull’art. 21-nonies l. 241/1990, poiché l’intervento amministrativo è stato qualificato come chiarimento e rettifica di un’incongruenza interna, non come annullamento o revoca in autotutela. La censura di disparità di trattamento è stata ritenuta generica: la ricorrente non aveva indicato specifici termini di comparazione né dimostrato l’omogeneità dei progetti e dei beni raffrontati. Il criterio dell’importanza storico-artistica è stato ritenuto sufficientemente predeterminato, essendo stato previsto un range numerico nell’ambito di criteri previamente stabiliti; il punteggio numerico è stato considerato sufficiente in presenza di valutazioni qualitative tecnico-discrezionali, in assenza di manifesta illogicità o contraddittorietà. È stata respinta la contestazione sul mancato punteggio per l’urgenza, poiché il cedimento invocato era stato già fronteggiato con interventi di messa in sicurezza anteriori alla domanda e gli elaborati progettuali non dimostravano un pericolo attuale riferibile all’intervento finanziato. È stata respinta anche la censura sull’efficientamento energetico: la coibentazione della copertura è astrattamente riconducibile alla categoria, ma la documentazione non dimostrava un miglioramento effettivo e significativo delle prestazioni complessive dell’edificio; la valutazione della Commissione non era fondata esclusivamente sul mancato salto di classe energetica. Il criterio dell’ordine cronologico di presentazione delle domande, previamente previsto dalla lex specialis per i casi di parità, non è stato ritenuto manifestamente irragionevole, né l’Amministrazione era obbligata a utilizzare il sorteggio. Le contestazioni contro l’ammissione del controinteressato sono state respinte: la torre normanna, pur originariamente difensiva, aveva acquisito nel tempo una stabile funzione residenziale e rientrava nella nozione di dimora storica ad uso abitativo. È stata inoltre ritenuta legittima l’attribuzione al controinteressato dei punteggi per l’importanza storico-artistica e l’urgenza, sulla base della documentazione tecnica e fotografica. Poiché la ricorrente, anche con il punteggio corretto di tre punti, restava successiva ai concorrenti meglio classificati e non avrebbe conseguito un’utilità concreta, il ricorso incidentale del controinteressato è stato ritenuto privo di interesse e non esaminato. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 8 l.r. Sicilia 8 maggio 2018, n. 8

    contributi per interventi conservativi e di restauro di edifici dichiarati di interesse culturale destinati ad uso abitativo

    Il requisito della destinazione abitativa deve essere inteso in coerenza con la ratio del contributo e con la funzione storicamente consolidata dell’immobile, non come effettiva e immediata utilizzabilità abitativa al momento della domanda.

  • art. 21-nonies l. 241/1990

    I presupposti dell’annullamento d’ufficio non si applicano quando l’Amministrazione si limita a chiarire e rettificare un’incongruenza interna agli atti, senza annullare o revocare un precedente provvedimento.

  • art. 27 d.lgs. 42/2004

    La nota della Soprintendenza richiamata dalla ricorrente non è stata ritenuta sufficiente a dimostrare, ai fini dell’attribuzione del punteggio, un pericolo attuale riferibile agli interventi progettati.

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata respinta per difetto del fumus boni iuris, con assorbimento della valutazione del periculum in mora.

Massime di principio

  • La successiva ricostruzione della distribuzione interna di un punteggio complessivo non integra una modifica postuma della valutazione quando l’atto originario non specificava la ripartizione tra i singoli criteri e l’Amministrazione si limita a esplicitare il percorso valutativo già seguito.
  • La rettifica di un’incongruenza interna tra verbale e graduatoria, ove non comporti annullamento o revoca di un precedente provvedimento, costituisce attività di chiarimento o correzione e non esercizio dell’autotutela decisoria soggetto ai presupposti dell’art. 21-nonies l. 241/1990.
  • La disparità di trattamento non può essere dedotta in modo generico: il ricorrente deve indicare specifici termini di comparazione e dimostrare la sostanziale omogeneità delle situazioni raffrontate; solo allora sorge per l’Amministrazione un onere di giustificazione rafforzato.
  • Nelle procedure comparative basate su valutazioni qualitative tecnico-discrezionali, la previsione di un range numerico può costituire una sufficiente predeterminazione dei criteri, senza necessità di articolare ogni criterio in ulteriori sottocriteri, purché la griglia valutativa orienti adeguatamente la Commissione e non emergano manifesta illogicità o contraddittorietà.
  • Ai fini dell’attribuzione di un punteggio per l’urgenza dell’intervento, il pericolo deve risultare attuale e riferibile ai lavori oggetto della domanda, sulla base degli elaborati progettuali; interventi di messa in sicurezza già eseguiti e allegazioni non supportate da adeguata documentazione tecnica non sono sufficienti.
  • La destinazione abitativa di una dimora storica può risultare da una funzione residenziale storicamente consolidata e dall’oggettiva idoneità dell’immobile a essere utilizzato quale dimora, anche se l’utilizzabilità abitativa è temporaneamente compromessa dal degrado che giustifica il contributo di restauro.

Come è indicizzato

MaterieBandi di finanziamento e graduatorieVincolo culturaleTutela cautelare
RamiContributi e finanziamenti pubbliciBeni culturali e paesaggioProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaAutotutela decisoriaDifetto di istruttoriaTutela cautelare

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