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Sentenza

Sentenza n. 1104/2026 - Firenze, Sezione 2

per l'annullamento previa sospensione cautelare dell’efficacia - del provvedimento Prot. 2785/3.2.11 del 30 aprile 2025, notificato in pari data, con il quale il Comune di Villafranca in Lunigiana ha disposto la revoca dell'autorizzazione all'esercizio del servizio di noleggio con conducente svolto mediante autovettura n. 23/2008 rilasciata dalla medesima amministrazione; - del Regolamento Comunale del Comune di Villafranca in Lunigiana approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 66 del 10 dicembre 2007, ed in particolare degli artt. 25, 26 e 27 dello stesso; - di ogni altro provvedimento presupposto e/o conseguenziale.

Giustizia amministrativa202501803

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento di revoca dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, unitamente alle disposizioni regolamentari comunali presupposte

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la revoca dell'autorizzazione NCC n. 23/2008, sostenendo anzitutto l'insussistenza dei presupposti previsti dall'art. 26, comma 1, lettera e), del regolamento comunale. Ha contestato il valore probatorio del mancato rintraccio del veicolo da parte delle forze di polizia, dell'assenza di rilevazioni ai varchi dei comuni limitrofi e dei sistemi automatici di lettura targhe, nonché dell'assenza del veicolo dalla rimessa comunale nel periodo considerato; ha inoltre dedotto che il transito o la richiesta di accesso alle ZTL di Roma non fossero vietati. Con il secondo motivo ha lamentato l'omessa considerazione delle osservazioni presentate nel procedimento. Con il terzo ha negato la permanenza di un vincolo territoriale dell'attività NCC con il comune autorizzante, richiamando la normativa sopravvenuta e la sentenza della Corte costituzionale n. 56/2020. Con il quarto motivo ha dedotto la violazione dell'art. 21-quinquies l. 241/1990, ritenendo mancanti i presupposti della revoca. Con il quinto ha contestato la legittimità degli artt. 25, 26 e 27 del regolamento comunale, in quanto prevederebbero la revoca in assenza dei presupposti dell'art. 21-quinquies. Il Comune ha eccepito preliminarmente la nullità o carenza della procura speciale; l'eccezione è stata respinta perché la procura depositata con il ricorso individuava l'impugnazione della revoca ed era stata autenticata nello stesso giorno della notifica e del deposito dell'atto introduttivo.

La decisione

Il TAR ha ritenuto regolare e speciale la procura, escludendo l'inammissibilità del ricorso. Nel merito ha respinto tutti i motivi. Ha affermato che la sentenza della Corte costituzionale n. 56/2020 ha eliminato il vincolo di rientro alla rimessa dopo ogni servizio, ma non ha escluso la necessità di uno stabile collegamento territoriale tra l'attività NCC e il comune che ha rilasciato l'autorizzazione. Tale collegamento implica l'effettivo e strutturale utilizzo della rimessa e una prestazione tendenzialmente rivolta alla collettività di riferimento. Nel caso concreto, l'Amministrazione aveva documentato il mancato rintraccio del veicolo per un periodo prolungato, l'assenza dalla rimessa e l'assenza di rilevazioni nei territori considerati; il ricorrente, cui incombeva la prova del fatto positivo contrario, non aveva fornito elementi idonei a dimostrare la presenza del veicolo nel territorio comunale né l'impossibilità di circolare nei periodi indicati. È stata quindi ritenuta correttamente accertata la violazione reiterata del vincolo territoriale e del regolamento comunale, con legittimità della revoca prevista dall'art. 26, comma 1, lettera e). Il secondo motivo è stato respinto perché le osservazioni procedimentali erano state esaminate nelle pagine 6-8 del provvedimento. Gli ultimi due motivi sono stati respinti perché l'atto, pur denominato revoca, non costituiva la revoca in senso proprio disciplinata dall'art. 21-quinquies l. 241/1990, bensì una revoca-decadenza o revoca-sanzione, sostanzialmente riconducibile al potere di verificare la permanenza dei requisiti e il corretto esercizio dell'attività autorizzata. Le spese sono state compensate per la peculiarità della fattispecie.

Norme richiamate

  • art. 40, comma 1, lettera g), c.p.a.

    La procura speciale costituisce requisito di ammissibilità del ricorso e deve esistere al momento della proposizione; nel caso concreto la procura era tuttavia speciale e tempestiva.

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare era stata proposta e respinta con precedente ordinanza della Sezione.

  • art. 3 l. 21/1992

    Il servizio di noleggio con conducente si rivolge all'utenza specifica che avanza, presso la rimessa, apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio anche mediante l’utilizzo di strumenti tecnologici; lo stazionamento dei mezzi deve avvenire all’interno delle rimesse; la sede operativa e almeno una rimessa devono essere situate nel territorio del Comune che ha rilasciato l’autorizzazione.

    La norma mantiene un collegamento territoriale necessario tra il servizio NCC, la rimessa e il comune autorizzante.

  • art. 5 l. 21/1992

    Attribuisce ai comuni il potere di disciplinare con regolamento le modalità di svolgimento del servizio e i requisiti e le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione NCC.

  • art. 11, commi 4 e 4-bis, l. 21/1992

    Il precedente obbligo di iniziare e concludere ogni servizio presso la rimessa è stato dichiarato incostituzionale, senza eliminare il più generale vincolo territoriale.

  • art. 10 l.r. Toscana 67/1993

    Demanda al Consiglio regionale l'individuazione dei criteri per la redazione dei regolamenti comunali sugli autoservizi pubblici non di linea.

  • art. 26, comma 1, lettera e), Regolamento comunale per l'esercizio del servizio NCC

    Il servizio Attività Economiche e Produttive dispone la revoca dell’autorizzazione ... quando sia stata accertata negligenza abituale nel disimpegno del servizio o si siano verificate gravi e ripetute violazioni del presente regolamento.

    La disposizione fonda il potere comunale di revoca-decadenza in caso di perdita dei requisiti o di gravi e reiterate violazioni delle modalità di esercizio del servizio.

  • art. 21-quinquies l. 241/1990

    Disciplina la revoca in senso proprio per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o mutamenti della situazione di fatto non prevedibili; non si applica alla revoca-decadenza fondata sulla perdita dei requisiti o sull'inadempimento degli obblighi di esercizio.

  • artt. 25 e 27 Regolamento comunale per l'esercizio del servizio NCC

    Sono stati impugnati insieme all'art. 26, ma le relative censure sono state respinte in quanto il potere disciplinato dal regolamento è diverso dalla revoca ex art. 21-quinquies.

Massime di principio

  • La soppressione dell'obbligo di rientro alla rimessa dopo ogni singolo servizio NCC non elimina il necessario stabile collegamento territoriale tra l'attività autorizzata e il comune che ha rilasciato il titolo; tale collegamento richiede l'effettivo e strutturale utilizzo della rimessa e una prestazione tendenzialmente rivolta alla collettività di riferimento.
  • Quando l'amministrazione documenta, mediante accertamenti e riscontri istruttori, la prolungata assenza del veicolo autorizzato dalla rimessa e dal territorio comunale, spetta all'operatore fornire la prova del fatto positivo contrario, ossia dell'effettiva presenza e del concreto esercizio del servizio nel territorio di riferimento.
  • La revoca di un'autorizzazione NCC disposta per la perdita dei requisiti necessari o per gravi e reiterate violazioni delle modalità di esercizio costituisce sostanzialmente una revoca-decadenza o revoca-sanzione, distinta dalla revoca in senso proprio disciplinata dall'art. 21-quinquies l. 241/1990; pertanto non richiede sopravvenuti motivi di pubblico interesse o mutamenti imprevedibili della situazione di fatto.
  • La procura speciale deve sussistere al momento della proposizione del ricorso amministrativo; tuttavia, è sufficiente che individui univocamente il giudizio e l'impugnazione dell'atto, anche se contiene altresì facoltà riferite alla fase procedimentale.

Come è indicizzato

MaterieTaxi e noleggio con conducenteAutotutelaInvalidità del provvedimento
RamiCommercio e attività produttiveProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiAutotutela decisoriaOnere della prova e principio dispositivoDifetto di istruttoriaProporzionalità e ragionevolezza

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