Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 40468/2021 del 16/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (proprietari)

La controversia

La controversia nasce da un'azione proposta da due comproprietari di un immobile contro il proprietario di un bene contiguo, ritenuto responsabile di infiltrazioni che avevano danneggiato l'immobile attoreo. In primo grado il convenuto, rimasto contumace, veniva condannato al risarcimento del danno. Egli proponeva poi appello oltre il termine semestrale, sostenendo la nullità o inesistenza della notificazione dell'atto di citazione introduttivo perché eseguita ex art. 140 c.p.c. presso un indirizzo di Brescia a lui non riferibile, essendo residente altrove da anni, e affermando di avere conosciuto il processo solo a seguito di un pignoramento immobiliare. La Corte d'appello rigettava l'impugnazione tardiva ritenendo non provata la mancanza di collegamento con l'indirizzo e non provata la mancata conoscenza del giudizio. In cassazione il ricorrente articolava quattro motivi: 1) violazione dell'art. 160 c.p.c. per avere la Corte d'appello valorizzato una conoscenza extraprocessuale e non la nullità della notifica; 2) violazione dell'art. 327, comma 2, c.p.c. per non aver ammesso la prova presuntiva della mancata tempestiva conoscenza del processo; 3) violazione degli artt. 116 c.p.c. e 327, comma 2, c.p.c. per avere attribuito rilievo alla raccomandata del 20/10/2015, da cui la Corte territoriale aveva desunto la conoscenza del giudizio; 4) violazione dell'art. 5 D.M. 55/2014 per asserita errata individuazione dello scaglione di valore nella liquidazione delle spese di appello.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i primi tre motivi perché non colpivano la ratio decidendi della sentenza impugnata, che aveva deciso non sulla sanatoria della notifica, ma sull'inammissibilità dell'appello tardivo per difetto del presupposto soggettivo richiesto dall'art. 327, comma 2, c.p.c., ossia la mancata conoscenza del processo. La Corte ha ribadito che, quando la notifica dell'atto introduttivo è nulla e non inesistente, l'appellante tardivo deve provare sia il vizio notificatorio sia di non avere avuto conoscenza del processo in conseguenza di quel vizio; tale accertamento è riservato al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione come mera richiesta di rivalutazione del materiale probatorio. Ha inoltre escluso la violazione dell'art. 116 c.p.c., poiché il ricorrente contestava solo l'apprezzamento delle prove, non l'applicazione di una regola legale di valutazione. Il quarto motivo è stato respinto perché la liquidazione delle spese, pur richiamando uno scaglione tariffario non esatto, era comunque contenuta nei limiti dello scaglione corretto e quindi la censura era priva di decisività. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di cassazione e al raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 140 c.p.c.

    richiamato come modalità di notificazione eseguita nel caso concreto presso un indirizzo diverso da quello di residenza formale del destinatario.

  • art. 160 c.p.c.

    la nullità della notificazione è dedotta dal ricorrente, ma la Corte evidenzia che il giudice d'appello non aveva fondato la decisione sulla sanatoria della notifica, bensì sulla tardività/inammissibilità dell'appello per mancata prova della non conoscenza del processo.

  • art. 327, comma 2, c.p.c.

    l'impugnazione tardiva del contumace involontario è ammissibile solo se il contumace prova, oltre alla nullità della citazione o notificazione, di non avere avuto conoscenza del processo per effetto di quel vizio.

  • art. 116 c.p.c.

    la violazione è configurabile solo se il giudice attribuisce alle prove un valore diverso da quello previsto dalla legge o nega il prudente apprezzamento; non quando si contesti semplicemente la valutazione del materiale istruttorio.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    norma del motivo di ricorso per violazione di legge invocata per censurare sia la qualificazione della notifica sia la valutazione probatoria.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    richiamato per affermare che le doglianze del ricorrente tendevano in realtà a una rivalutazione del merito, non consentita nei limiti del vizio motivazionale.

  • art. 2729 c.c.

    richiamato solo in via eventuale dalla Corte per osservare che, comunque, il ragionamento presuntivo censurato non soddisfaceva i requisiti giurisprudenziali della prova per presunzioni.

  • art. 5 D.M. n. 55/2014

    richiamato nel motivo sulle spese, ritenuto infondato perché la liquidazione effettiva non aveva superato il limite massimo dello scaglione corretto.

  • art. 4, comma 1, D.M. n. 55/2014

    citato per il calcolo dell'aumento percentuale sui valori medi ai fini della verifica della correttezza della liquidazione delle spese.

  • art. 360-bis, n. 2, c.p.c.

    richiamato per affermare la manifesta infondatezza della censura sulle spese, non essendo ravvisabile violazione dei principi regolatori del giusto processo.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 380-bis, comma 1, c.p.c.

    citato quanto alla trattazione in adunanza camerale.

  • art. 378 c.p.c.

    citato per il deposito di memoria in vista della camera di consiglio.

Massime di principio

  • L'impugnazione tardiva del contumace involontario è ammissibile solo se il ricorrente prova cumulativamente la nullità della citazione o della notificazione e la mancata conoscenza del processo derivatane.
  • Quando la notificazione dell'atto introduttivo è nulla ma non inesistente, essa può fondare una presunzione iuris tantum di conoscenza del processo, superabile solo con prova contraria specifica da parte dell'impugnante.
  • La distinzione tra nullità e inesistenza della notificazione dipende dall'esistenza di un collegamento astratto del luogo o del destinatario con la sfera del notificando: se un collegamento esiste, il vizio resta di nullità.
  • In sede di legittimità non è consentito sollecitare una mera rivalutazione del compendio istruttorio; le censure che mirano al riesame del fatto sono inammissibili.
  • La violazione dell'art. 116 c.p.c. è configurabile solo quando il giudice attribuisca alle prove un valore legale diverso da quello previsto o si discosti dalla regola del prudente apprezzamento, non quando si contesti l'esito della valutazione probatoria.
  • Una censura sulle spese è infondata se, anche a fronte di un richiamo errato allo scaglione tariffario, l'importo liquidato rimane entro i limiti del parametro corretto e l'errore non produce un pregiudizio effettivo.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di liteProveNotificazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.