Cassazione Penale, Sentenza n. 146/2025 del 03/01/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso avverso l'ordinanza del 27/06/2024 della Corte d'appello di Torino che aveva rigettato la richiesta di rescissione del giudicato ai sensi dell'art. 629-bis cod. proc. pen. dopo la condanna per diffamazione (sentenza del Tribunale di Torino del 1/06/2023). La questione centrale riguardava se l'imputato avesse avuto conoscenza del processo o si fosse volontariamente sottratto alle notifiche: la Corte territoriale aveva ritenuto prova di volontaria sottrazione l'elezione di domicilio presso la Ciclo Officina Letteraria, la mancata reperibilità per la notifica dell'informazione di garanzia e il fatto che la notifica dell'atto di citazione fosse risultata vana presso il domicilio eletto, con conseguente notifica al difensore di ufficio. Il ricorrente denunciava vizio di motivazione e violazione di legge per aver ritenuto colpevole la mancata conoscenza pur essendo stato nominato un difensore d'ufficio che non avrebbe potuto informarlo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso nei termini esposti: ha ritenuto che la Corte d'appello non avesse fornito elementi positivi sufficienti a dimostrare la volontaria sottrazione alla conoscenza del procedimento. Ha evidenziato che la notifica ex art. 161, comma 4, cod. proc. pen. era stata indirizzata a difensori di ufficio non legati da rapporto professionale con l'imputato e che l'elezione di domicilio, da sola, non prova la volontaria sottrazione. Richiamando i principi delle Sezioni Unite, la Corte ha affermato che occorre un accertamento di elementi positivi e del relativo coefficiente psicologico per dichiarare la volontaria sottrazione. Di conseguenza la Cassazione ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato alla Corte d'appello per una rinnovata valutazione di fatto applicando i principi indicati. Non è stata disposta la riforma della condanna di merito, ma un nuovo esame circa l'esistenza di prova della volontà di sottrarsi alle notifiche.
Norme richiamate
art. 629-bis cod. proc. pen.
Norma che disciplina la richiesta di rescissione del giudicato per l'incolpevole mancata conoscenza del processo celebrato in assenza; in questo caso invocata dal ricorrente per far valere nullità derivanti da omessa o inefficace citazione
art. 420-bis cod. proc. pen.
Regola le condizioni per celebrare il processo in assenza dell'imputato. La Corte precisa che la celebrazione è legittima solo se ricorre la volontaria sottrazione alla conoscenza del procedimento o degli atti, da provare con elementi positivi e con valutazione del coefficiente psicologico
art. 161, comma 4, cod. proc. pen.
Prevede la notifica al difensore quando il difensore è domiciliatario; la Corte osserva che la notifica al difensore di ufficio privo di rapporto professionale con l'imputato non equivale automaticamente a conoscenza dell'imputato
art. 175, comma 2 cod. proc. pen. (formulazione antecedente)
Riferimento ai criteri per la restituzione nel termine per impugnare la sentenza contumaciale e alla necessità che l'effettiva conoscenza derivi da un atto formale di vocatio in iudicium
art. 162, comma 4-bis cod. proc. pen.
Richiamato nella giurisprudenza citata quale evoluzione normativa rilevante per le notifiche e per la valutazione della conoscenza del procedimento
art. 670 cod. proc. pen.
Menziato in riferimento all'impossibilità di far valere certe nullità mediante incidente di esecuzione dopo il passaggio in giudicato, richiamando la necessità del rimedio previsto dall'art. 629-bis per l'incolpevole mancata conoscenza
Sez. U, n. 28912 del 28/02/2019 Innaro
Giurisprudenza che precisa che ai fini della conoscenza del procedimento rileva la vocatio in iudicium e non avvisi di conclusione indagini; occorre che l'imputato non abbia rinunciato o si sia sottratto deliberatamente
Sez. U, n. 23948 del 28/11/2019 Ismail Darwish Mhame
Principio secondo cui la sola elezione di domicilio presso il difensore di ufficio non è sufficiente a dimostrare la conoscenza del procedimento: il giudice deve accertare l'effettiva instaurazione di un rapporto professionale idoneo a trasmettere la notitia
Sez. U, n. 15498 del 26/11/2020 Lovric
Principio che legittima la richiesta di rescissione del giudicato per l'incolpevole mancata conoscenza derivante da nullità assolute insanabili del procedimento celebrato in assenza
Massime di principio
- La semplice elezione di domicilio presso un difensore o la mera irreperibilità non costituiscono di per sé prova sufficiente di volontaria sottrazione alla conoscenza del procedimento
- Per ritenere che l'imputato si sia volontariamente sottratto occorrono elementi positivi che dimostrino la consapevolezza e la volontà di evitare la conoscenza della vocatio in iudicium; il giudice deve accertare anche il coefficiente psicologico della condotta
- La notifica al difensore di ufficio privo di rapporto professionale col difensore di fiducia non è equivalente alla notifica che produce conoscenza dell'imputato
- Se mancano adeguati elementi che comprovino la volontaria sottrazione, il rimedio corretto è la richiesta di rescissione del giudicato ai sensi dell'art. 629-bis e, in caso di errori di valutazione, l'annullamento con rinvio per nuova valutazione di fatto
- Il giudice di merito deve valutare il radicamento dell'imputato nel luogo di domicilio eletto e circostanze concrete come la reperibilità effettiva al momento dell'esecuzione per determinare se sia ravvisabile una reale volontà di sottrarsi
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