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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13731/2023 del 31/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti, in qualità di terzi interessati, impugnano l'ordinanza del Tribunale del Riesame di Foggia che ha parzialmente confermato il sequestro preventivo disposto nei confronti di Michele Visaggio e ha rideterminato le somme da mantenere in sequestro. Le censure principali sono: 1) violazioni e carenze di motivazione in relazione alla configurabilità del reato di false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.), con la doglianza che le operazioni contabili contestate sarebbero conformi al codice civile e ai principi contabili; 2) erronea determinazione dei termini di prescrizione del reato di falso in bilancio e contestata efficacia interruttiva di un'ordinanza cautelare riferita ad altro reato (autoriciclaggio); 3) errata qualificazione del rapporto di conferimento come semplice rapporto debito/credito e mancata considerazione dell'abuso di diritto e dell'art. 10-bis; 4) carenza di fumus in relazione al reato di autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.), deducendo che i trasferimenti sarebbero restituzioni di prestiti leciti e che non sussisterebbe nesso causale con gli acquisti di terreni; 5) genericità delle argomentazioni in ordine alla appartenenza dei beni alle aziende agricole intestate ai prossimi congiunti.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i motivi riferiti alla sussistenza del fumus commissi delicti e alle presunte carenze di motivazione del Tribunale del Riesame non potevano essere dedotti dai terzi interessati in sede di legittimità: il terzo che contesta un sequestro preventivo può limitarsi a dimostrare la propria titolarità o disponibilità dei beni e l'assenza di rapporti di collegamento concorsuale con l'indagato, non a sindacare la configurabilità dei reati addebitati all'indagato. Il quinto motivo è stato ritenuto non ammesso e, in ogni caso, generico e aspecifico per mancata indicazione di elementi probatori idonei a dimostrare la buona fede e la titolarità dei beni. Per queste ragioni il ricorso è stato respinto come inammissibile. Inoltre la Corte ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e li ha condannati, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 2621 cod. civ.

    norma richiamata in relazione al reato di false comunicazioni sociali; nella decisione di cassazione è richiamata rispetto ai limiti del sindacato esercitabile dai terzi interessati sul fumus del reato

  • art. 125 cod. proc. pen.

    richiamato insieme agli artt. 309 e 324 c.p.p. in ordine ai vizi procedurali e di motivazione contestati, ma la Cassazione ha ritenuto tali censure non deducibili in sede di legittimità da parte dei terzi

  • art. 309 cod. proc. pen.

    norma procedurale citata in relazione alla motivazione e ai poteri del giudice del riesame; la Corte ha però confermato che i terzi non possono sindacare la sussistenza del reato

  • art. 324 cod. proc. pen.

    richiamato nel quadro delle censure sulla motivazione dell'ordinanza di riesame; la Corte ha concluso che la motivazione del Tribunale del Riesame non è viziata in modo da giustificare il sindacato di legittimità

  • art. 157 cod. pen.

    norma citata in relazione alla prescrizione; la questione della efficacia interruttiva di atti processuali relativi a reati diversi è stata sollevata ma non decisa sul merito per inammissibilità del ricorso

  • art. 321 cod. proc. pen.

    richiamato con riferimento alla determinazione del termine prescrizionale e alle impugnazioni, ma la Corte non ha esaminato il merito delle deduzioni per insufficienza di legittimità dei terzi

  • art. 4 d.lgs. 74/2000

    citato rispetto alle contestazioni fiscali/tributarie connesse alle operazioni societarie; la Cassazione non ha esaminato nel merito la qualificazione tributaria in ragione dell'inammissibilità del ricorso

  • art. 648-ter.1 cod. pen.

    norma sull'autoriciclaggio invocata dai ricorrenti per contestare la sussistenza del fumus; la Corte ha ritenuto tali questioni non deducibili dal terzo in sede di legittimità

  • art. 160 cod. pen.

    norma relativa agli atti interruttivi della prescrizione richiamata nel dedotto sul termine prescrizionale; la discussione sull'effetto interruttivo di un provvedimento cautelare riferito a reato diverso è stata sollevata ma non decisa

  • art. 10-bis, comma 13, legge 2012/2000

    richiamata dalla difesa in tema di rilevanza penale di comportamenti fiscali e presunto abuso di diritto; la Cassazione non si è pronunciata sul merito

  • art. 616 cod. proc. pen.

    norma invocata per la condanna alle spese e per la sanzione alla cassa delle ammende per ricorso inammissibile con profili di colpa

Massime di principio

  • Il terzo interessato sottoposto a sequestro preventivo non può, in sede di legittimità, sindacare la configurabilità dei reati contestati all'indagato: può limitarsi a dimostrare la propria titolarità o la mancata disponibilità del bene e l'assenza di rapporti di collegamento concorsuale con l'indagato.
  • Per opporsi efficacemente a un sequestro preventivo, il terzo deve fornire allegazioni specifiche e documentali che dimostrino la buona fede e la proprietà effettiva dei beni; critiche generiche o non supportate da elementi probatori sono inammissibili o inefficaci.
  • Le censure di mera discrezionalità o di valutazione degli elementi di fatto espresse in modo generico non sono sindacabili in Cassazione quando rivolte a provvedimenti cautelari: la Suprema Corte interviene solo per violazioni di legge o vizi gravi della motivazione (mancanza totale o illogicità manifesta).
  • Quando si deduce la prescrizione, occorre dimostrare che gli atti interruttivi addebitati siano effettivamente pertinenti e diretti alla medesima fattispecie di reato; il collegamento tra atti interruttivi e reato contestato deve essere specificamente dedotto e provato nel modo corretto e dal ricorrente legittimato a sollevare il vizio.
  • In presenza di più reati o profili (es. reati societari e autoriciclaggio), la difesa deve segmentare le contestazioni e provare, con documentazione, l'assenza di nesso causale tra i flussi finanziari e i reati ascritti, soprattutto se si agisce in qualità di terzo interessato.

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