Cassazione Penale, Sentenza n. 13731/2023 del 31/03/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti, in qualità di terzi interessati, impugnano l'ordinanza del Tribunale del Riesame di Foggia che ha parzialmente confermato il sequestro preventivo disposto nei confronti di Michele Visaggio e ha rideterminato le somme da mantenere in sequestro. Le censure principali sono: 1) violazioni e carenze di motivazione in relazione alla configurabilità del reato di false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.), con la doglianza che le operazioni contabili contestate sarebbero conformi al codice civile e ai principi contabili; 2) erronea determinazione dei termini di prescrizione del reato di falso in bilancio e contestata efficacia interruttiva di un'ordinanza cautelare riferita ad altro reato (autoriciclaggio); 3) errata qualificazione del rapporto di conferimento come semplice rapporto debito/credito e mancata considerazione dell'abuso di diritto e dell'art. 10-bis; 4) carenza di fumus in relazione al reato di autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.), deducendo che i trasferimenti sarebbero restituzioni di prestiti leciti e che non sussisterebbe nesso causale con gli acquisti di terreni; 5) genericità delle argomentazioni in ordine alla appartenenza dei beni alle aziende agricole intestate ai prossimi congiunti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i motivi riferiti alla sussistenza del fumus commissi delicti e alle presunte carenze di motivazione del Tribunale del Riesame non potevano essere dedotti dai terzi interessati in sede di legittimità: il terzo che contesta un sequestro preventivo può limitarsi a dimostrare la propria titolarità o disponibilità dei beni e l'assenza di rapporti di collegamento concorsuale con l'indagato, non a sindacare la configurabilità dei reati addebitati all'indagato. Il quinto motivo è stato ritenuto non ammesso e, in ogni caso, generico e aspecifico per mancata indicazione di elementi probatori idonei a dimostrare la buona fede e la titolarità dei beni. Per queste ragioni il ricorso è stato respinto come inammissibile. Inoltre la Corte ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e li ha condannati, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 2621 cod. civ.
norma richiamata in relazione al reato di false comunicazioni sociali; nella decisione di cassazione è richiamata rispetto ai limiti del sindacato esercitabile dai terzi interessati sul fumus del reato
art. 125 cod. proc. pen.
richiamato insieme agli artt. 309 e 324 c.p.p. in ordine ai vizi procedurali e di motivazione contestati, ma la Cassazione ha ritenuto tali censure non deducibili in sede di legittimità da parte dei terzi
art. 309 cod. proc. pen.
norma procedurale citata in relazione alla motivazione e ai poteri del giudice del riesame; la Corte ha però confermato che i terzi non possono sindacare la sussistenza del reato
art. 324 cod. proc. pen.
richiamato nel quadro delle censure sulla motivazione dell'ordinanza di riesame; la Corte ha concluso che la motivazione del Tribunale del Riesame non è viziata in modo da giustificare il sindacato di legittimità
art. 157 cod. pen.
norma citata in relazione alla prescrizione; la questione della efficacia interruttiva di atti processuali relativi a reati diversi è stata sollevata ma non decisa sul merito per inammissibilità del ricorso
art. 321 cod. proc. pen.
richiamato con riferimento alla determinazione del termine prescrizionale e alle impugnazioni, ma la Corte non ha esaminato il merito delle deduzioni per insufficienza di legittimità dei terzi
art. 4 d.lgs. 74/2000
citato rispetto alle contestazioni fiscali/tributarie connesse alle operazioni societarie; la Cassazione non ha esaminato nel merito la qualificazione tributaria in ragione dell'inammissibilità del ricorso
art. 648-ter.1 cod. pen.
norma sull'autoriciclaggio invocata dai ricorrenti per contestare la sussistenza del fumus; la Corte ha ritenuto tali questioni non deducibili dal terzo in sede di legittimità
art. 160 cod. pen.
norma relativa agli atti interruttivi della prescrizione richiamata nel dedotto sul termine prescrizionale; la discussione sull'effetto interruttivo di un provvedimento cautelare riferito a reato diverso è stata sollevata ma non decisa
art. 10-bis, comma 13, legge 2012/2000
richiamata dalla difesa in tema di rilevanza penale di comportamenti fiscali e presunto abuso di diritto; la Cassazione non si è pronunciata sul merito
art. 616 cod. proc. pen.
norma invocata per la condanna alle spese e per la sanzione alla cassa delle ammende per ricorso inammissibile con profili di colpa
Massime di principio
- Il terzo interessato sottoposto a sequestro preventivo non può, in sede di legittimità, sindacare la configurabilità dei reati contestati all'indagato: può limitarsi a dimostrare la propria titolarità o la mancata disponibilità del bene e l'assenza di rapporti di collegamento concorsuale con l'indagato.
- Per opporsi efficacemente a un sequestro preventivo, il terzo deve fornire allegazioni specifiche e documentali che dimostrino la buona fede e la proprietà effettiva dei beni; critiche generiche o non supportate da elementi probatori sono inammissibili o inefficaci.
- Le censure di mera discrezionalità o di valutazione degli elementi di fatto espresse in modo generico non sono sindacabili in Cassazione quando rivolte a provvedimenti cautelari: la Suprema Corte interviene solo per violazioni di legge o vizi gravi della motivazione (mancanza totale o illogicità manifesta).
- Quando si deduce la prescrizione, occorre dimostrare che gli atti interruttivi addebitati siano effettivamente pertinenti e diretti alla medesima fattispecie di reato; il collegamento tra atti interruttivi e reato contestato deve essere specificamente dedotto e provato nel modo corretto e dal ricorrente legittimato a sollevare il vizio.
- In presenza di più reati o profili (es. reati societari e autoriciclaggio), la difesa deve segmentare le contestazioni e provare, con documentazione, l'assenza di nesso causale tra i flussi finanziari e i reati ascritti, soprattutto se si agisce in qualità di terzo interessato.
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