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Cassazione Penale, Ordinanza n. 03085/2026 del 26/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione e successiva memoria, reiterando questioni di fatto e di diritto già esaminate dalla sentenza d'appello. Dalla motivazione emerge che tra i profili dedotti vi era anche l'asserito diritto dell'imputato di interloquire in lingua slovena. La Corte di cassazione ha ritenuto che i motivi non introducessero censure nuove o specifiche, ma riproponessero doglianze già affrontate dal giudice di merito con motivazione immune da manifeste illogicità e conforme ai principi di legittimità.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che le doglianze del difensore si limitavano a reiterare questioni già trattate e decise dalla Corte d'appello con motivazione non manifestamente illogica e corretta applicazione della giurisprudenza di legittimità, incluso il tema del preteso diritto a interloquire in lingua slovena. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    viene applicato per la condanna del ricorrente, in caso di inammissibilità, al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a riproporre questioni di fatto e di diritto già adeguatamente esaminate dal giudice di merito, senza evidenziare specifici vizi di legittimità.
  • Non determina l'accoglimento del ricorso la mera reiterazione di doglianze già disattese in appello, se la motivazione della sentenza impugnata è esente da manifesta illogicità e conforme ai principi di diritto applicabili.
  • In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, al ricorrente consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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